IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di opposizione di terzo all'esecuzione iscritta al n. 3096/1995 r.g. es. e n. 1882 Dep., intentata da Past Bar s.a.s. di Minchio Lucia C., terzo opponente, nei confronti del Servizio riscossione tributi, concessionario di Padova, opposto; Rilevato che con ricorso depositato presso la cancelleria della pretura di Padova in data 18 ottobre 1995 la societa' Past Bar a.s. di Minchio Lucia C. proponeva opposizione di terzo a fronte dell'atto di pignoramento 11 ottobre 1995 nei confronti del Servizio riscossione tributi, concessionario di Padova, allegando che, pacifica la propria responsabilita' oggettiva in qualita' di cessionaria coobbligata ai sensi dell'art. 66 d.P.R. n. 602/73, con riguardo ai beni dell'azienda ceduta, per il recupero delle imposte dovute per l'anno in cui e' avvenuta la cessione, i beni oggetto del pignoramento sono del tutto diversi rispetto a quelli pervenuti al cessionario in conseguenza della cessione d'azienda; di conseguenza la posizione giuridica assunta dalla ricorrente sarebbe quella di terzo, legittimato a proporre opposizione ex art. 619 c.p.c.; chiedeva la sospensione della vendita dei beni mobili pignorati allegando a prova il libro giornale vidimato; con decreto 21 ottobre 1995 il pretore di Padova G.E. sospendeva l'esecuzione; all'udienza del 22 novembre 1995 si costituiva il Servizio riscossione tributi, concessionario di Padova, allegando in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice adito e comunque l'inammissibilita' del ricorso ex art. 619 c.p.c. per mancanza di legittimazione ed interesse ad agire della parte ricorrente, e nel merito l'infondatezza del ricorso, chiedendo la revoca della sospensione; il pretore con ordinanza 17 gennaio 1996, respingeva la richiesta di sospensione della esecuzione revocando il decreto 21 ottobre 1995 e rimettendo le parti avanti al tribunale di Padova competente; con memoria 3 febbraio 1996 il ricorrente eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. n. 602/73 limitatamente alla parte in cui prevede la dimostrazione della data certa del titolo solo mediante esibizione di atti pubblici o scritture private autenticate, non consentendo al terzo proprietario dei beni assoggettati ad esecuzione coattiva esattoriale la possibilita' di dimostrare nei confronti dell'esattore la certezza della data dei titoli di sua proprieta' con ogni altro mezzo idoneo in conformita' ai principi generali dell'ordinamento giuridico; Osservato che: a) l'art. 65 del d.P.R. n. 602/73 prevede al secondo comma la sospensione del procedimento di esecuzione coattiva esattoriale allorche' i beni oggetto del pignoramento appartengano a "persone diverse dal debitore o dai soggetti indicati dall'art. 52, lett. b), in virtu' di titolo di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore. Tale dimostrazione puo' essere offerta soltanto mediante esibizione di atti pubblici o scritture private autenticate di data certa anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore ovvero di sentenze passate in giudicato, pronunciate su domande proposte anteriormente alla data stessa". L'interpretazione che di questa norma si e' consolidata nella giurisprudenza, sia di merito che di legittimita', ribadisce il principio secondo il quale tale norma non consente al terzo opponente di provare altrimenti la proprieta' sui beni mobili pignorati che mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata di data certa anteriore a quella di consegna dei ruoli all'agente della riscossione. Tale prova non puo' essere offerta tramite una scrittura privata registrata ma non autenticata (Cass. 4 febbraio 1976 n. 371, Cass. 20 ottobre 1989 n. 4227); b) nel caso che ci occupa il cessionario d'azienda escusso da parte dell'esattore al fine della dimostrazione del titolo di proprieta' sui beni pignorati (per stabilire che si tratta non gia' degli stessi beni prevenuti dalla cessione, ma di beni acquistati successivamente) dispone soltanto di un libro contabile della azienda vidimato nella parte finale da un pubblico ufficiale; la vidimazione non attiene al contenuto intrinseco degli atti (fatture) registrati nel libro contabile, ma costituisce un fatto estrinseco all'atto del quale e' destinato a provare la data. La vidimazione quindi e' idonea a rendere la data certa ed opponibile nei confronti dei terzi in generale, se non fosse che la norma dell'art. 65, d.P.R. n. 602/1973 rende tale vidimazione inidonea ai fini della sua opponibilita' all'esattore nell'ambito della procedura esecutiva esattoriale; secondo l'interpretazione giurisprudenziale la norma si collega al principio, contenuto nell'art. 621 c.p.c. che il terzo opponente non puo' provare con testimoni o mediante presunzioni il suo diritto sui beni mobili pignorati nell'azienda del debitore e riduce la facolta' del terzo di fornire la dimostrazione del suo diritto di proprieta' all'ipotesi che questo diritto risulti da atti di data certa anteriore alla consegna del ruolo all'esattore, specificando che questi possono essere soltanto atti pubblici, scritture private autenticate o sentenze passate in giudicato; c) piu' volte la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 602/1973, in riferimento soprattutto agli artt. 3 e 24 Cost., e' stata sottoposta alla Corte costituzionale, la quale ne ha ripetutamente dichiarato la manifesta infondatezza, affermando che la ratio di tale norma viene ravvisata nella necessita' di tutelare il rapporto tributario, necessita' che richiede criteri piu' rigorosi di quelli ordinari (es. art. 621 c.p.c.) per dimostrare che i beni sottoposti ad esecuzione appartengono a persone diverse dal debitore ovvero che si tratta di beni diversi da quelli che possono formare oggetto di pignoramento: cio' giustifica l'esclusione della possibilita' di provare la proprieta' del bene con un atto, come il libro giornale vidimato, avente si' data certa ma che non rientra nelle categorie previste dalla norma; tale preclusione si inquadra nel sistema delle garanzie patrimoniali della obbligazione tributaria, e si inserisce nello speciale procedimento di esecuzione curato dall'ufficiale esattoriale, nel quale si manifesta il fondamentale interesse ad assicurare la tempestiva riscossione dei crediti tributari che concorre a garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Corte cost. n. 87/62); ancora affermando che la norma appartiene alla disciplina sostanziale del rapporto d'imposta e rafforza la garanzia del credito, assoggettando all'azione esecutiva alcuni beni che si trovano in una particolare situazione ambientale (Corte cost. n. 42/64); ancora affermando che il sistema di riscossione coattiva delle imposte prevede l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso, curata direttamente dall'esattore con procedure semplificate, tali da assicurare speditezza ed incisivita' all'esecuzione coattiva, che e' assistita da presunzioni in ordine all'appartenenza dei beni che possono essere sottoposti a pignoramento per prevenire ed escludere fraudolente elusioni (Corte cost. n. 444/95); d) riesaminando questa disciplina la Corte costituzionale, valutandone la ragionevolezza per giustificare la disparita' di trattamento, con la sentenza n. 358 del 27 luglio 1994, ha precisato che "il sistema della riscossione coattiva delle imposte sul reddito privilegia l'interesse alla pronta realizzazione del credito fiscale; l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso e' curata direttamente dall'esattore; le procedure sono semplificate e ne e' assicurata la speditezza; presunzioni in ordine all'appartenenza dei beni suscettibili di pignoramento, restrizioni e preclusioni nel sistema delle opposizioni tendono a prevenire e ad escludere elusioni fraudolente. La preminenza dell'esigenza di realizzazione del credito fiscale nella riscossione coattiva delle imposte dirette deve tuttavia trovare la sua misura, ed un ragionevole limite, nella rispondenza alle finalita' che la giustificano. Queste non consistono nella soddisfazione del credito esattoriale in qualunque modo cio' avvenga, anche mediante l'espropriazione di beni che, con certezza e senza che vi sia il rischio di fraudolente elusioni, non appartengono al contribuente moroso. L'esigenza e' piuttosto quella di riscuotere con speditezza le imposte non pagate, procedendo all'espropriazione dei beni mobili che, per il luogo in cui si trovano, si presume siano del debitore, ponendo anche ragionevoli limitazioni alla prova contraria ed all'opposizione di terzi, che affermino di essere proprietari dei beni pignorati. Difatti il terzo che si oppone all'esecuzione mobiliare dell'esattore puo' dimostrare l'appartenenza del bene solo mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata di data certa anteriore a quella di consegna del ruolo ..."; e) fin dai primi commenti alla sopracitata sentenza, si e' palesata la sensazione che nella giurisprudenza costituzionale prevalga ormai l'intento di contemperare esigenze contrastanti ma non incompatibili, come l'interesse pubblicistico a che sia garantita l'effettivita' dell'esecuzione esattoriale, a tutto vantaggio dell'erario, con l'interesse del privato, che ha diritto di sottrarre all'esecuzione beni propri non oggetto di responsabilita' patrimoniale. In particolare la limitazione dei mezzi di prova di cui il terzo puo' avvalersi per dimostrare l'estraneita' del bene alla massa patrimoniale sopra la quale il fisco puo' legittimamente soddisfarsi, e' ragionevole in quanto funzionale alle esigenze di tutela degli interessi del fisco; f) la complessiva disciplina della responsabilita' oggettiva del coobbligato per debito fiscale, chiamato a rispondere con i beni pervenutigli dalla cessione d'azienda, e la possibilita' offertagli di dimostrare la successiva acquisizione di beni diversi, quale si desume dalla disposizione di cui all'art. 65 del d.P.R. 602/73, appare irrazionale e priva di giustificazione. In primo luogo essa e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per manifesta illogicita', in quanto essa consente il pignoramento di beni mobili che comunque si trovino nell'azienda ceduta, anche se pervenuti al cessionario successivamente alla cessione, consentendo in sostanza al cedente, obbligato tributario, di sottrarsi a qualsiasi responsabilita' patrimoniale, venendo a giovarsi della presenza di beni acquisiti da altri. La disposizione crea poi una disparita' di trattamento ingiustificata del coobbligato munito di scrittura privata avente data certa ed opponibile ai terzi rispetto allo stesso coobbligato munito di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, disparita' non giustificata dall'esigenza di tutela del fisco, in quanto quest'ultimo anzi verrebbe a soddisfarsi su beni estranei alla responsabilita' patrimoniale, e sui quali non avrebbe alcun titolo. Inoltre la disposizione e' in contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto viene preclusa al coobbligato per debito fiscale la possibilita' di agire in giudizio a tutela del proprio diritto di proprieta', su un bene estraneo alla responsabilita' oggettiva fiscale. Ancora essa contrasta con l'art. 42 della Costituzione in quanto non consente il pieno godimento della proprieta' privata dei beni, esponendoli al rischio di esecuzioni forzate pubblicistiche senza possibilita' pratiche di sottrarvisi fornendo idonea prova. Infine la disposizione contrasta con l'art. 111 della Costituzione in quanto sottrae al principio del libero convincimento del giudice la prova della proprieta' del bene, incardinandola in rigidi schematismi privi di reale giustificazione. Ritenuto che sulla base di quanto fin qui esposto la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. cit., non sia manifestamente infondata; Ritenuto che la suddetta questione sia anche rilevante nel presente giudizio, in quanto dalla soluzione del dubbio di legittimita' costituzionale dipende la decisione di sospensione dell'esecuzione di competenza del Pretore;