IL PRETORE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa di opposizione di
 terzo all'esecuzione iscritta al n. 3096/1995  r.g.  es.  e  n.  1882
 Dep.,  intentata  da  Past  Bar  s.a.s.  di Minchio Lucia   C., terzo
 opponente,  nei   confronti   del   Servizio   riscossione   tributi,
 concessionario di Padova, opposto;
   Rilevato  che  con  ricorso  depositato presso la cancelleria della
 pretura di Padova in data 18 ottobre 1995 la societa' Past  Bar  a.s.
 di  Minchio  Lucia    C.  proponeva  opposizione  di  terzo  a fronte
 dell'atto di pignoramento 11 ottobre 1995 nei confronti del  Servizio
 riscossione   tributi,   concessionario  di  Padova,  allegando  che,
 pacifica  la  propria  responsabilita'  oggettiva  in   qualita'   di
 cessionaria  coobbligata  ai sensi dell'art. 66 d.P.R. n. 602/73, con
 riguardo ai beni dell'azienda ceduta, per il recupero  delle  imposte
 dovute  per l'anno in cui e' avvenuta la cessione, i beni oggetto del
 pignoramento sono del tutto diversi rispetto a  quelli  pervenuti  al
 cessionario  in  conseguenza della cessione d'azienda; di conseguenza
 la posizione giuridica assunta dalla  ricorrente  sarebbe  quella  di
 terzo,  legittimato  a  proporre  opposizione  ex  art.  619  c.p.c.;
 chiedeva la sospensione  della  vendita  dei  beni  mobili  pignorati
 allegando  a prova il libro giornale vidimato; con decreto 21 ottobre
 1995 il pretore di Padova G.E. sospendeva  l'esecuzione;  all'udienza
 del  22  novembre 1995 si costituiva il Servizio riscossione tributi,
 concessionario di Padova, allegando in via pregiudiziale  il  difetto
 di  giurisdizione del giudice adito e comunque l'inammissibilita' del
 ricorso  ex  art.  619  c.p.c.  per  mancanza  di  legittimazione  ed
 interesse   ad   agire   della   parte   ricorrente,   e  nel  merito
 l'infondatezza del ricorso, chiedendo la revoca della sospensione; il
 pretore con ordinanza 17 gennaio 1996,  respingeva  la  richiesta  di
 sospensione  della  esecuzione revocando il decreto 21 ottobre 1995 e
 rimettendo le parti avanti al tribunale  di  Padova  competente;  con
 memoria  3  febbraio  1996  il  ricorrente  eccepiva l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  65 del d.P.R. n. 602/73 limitatamente alla
 parte in cui prevede la dimostrazione della  data  certa  del  titolo
 solo  mediante  esibizione  di  atti  pubblici  o  scritture  private
 autenticate,  non  consentendo  al  terzo   proprietario   dei   beni
 assoggettati  ad  esecuzione  coattiva esattoriale la possibilita' di
 dimostrare nei confronti dell'esattore la  certezza  della  data  dei
 titoli  di  sua proprieta' con ogni altro mezzo idoneo in conformita'
 ai principi generali dell'ordinamento giuridico;
   Osservato che:
     a) l'art. 65 del d.P.R. n. 602/73 prevede  al  secondo  comma  la
 sospensione  del  procedimento  di  esecuzione  coattiva  esattoriale
 allorche' i beni oggetto del  pignoramento  appartengano  a  "persone
 diverse  dal debitore o dai soggetti indicati dall'art. 52, lett. b),
 in virtu' di titolo di data anteriore a quella di consegna del  ruolo
 all'esattore.    Tale  dimostrazione  puo'  essere  offerta  soltanto
 mediante esibizione di atti pubblici o scritture private  autenticate
 di  data  certa anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore
 ovvero di sentenze  passate  in  giudicato,  pronunciate  su  domande
 proposte  anteriormente  alla  data stessa". L'interpretazione che di
 questa norma si e' consolidata nella giurisprudenza,  sia  di  merito
 che  di  legittimita',  ribadisce  il principio secondo il quale tale
 norma non consente  al  terzo  opponente  di  provare  altrimenti  la
 proprieta'  sui  beni  mobili  pignorati che mediante atto pubblico o
 scrittura privata autenticata di data certa  anteriore  a  quella  di
 consegna dei ruoli all'agente della riscossione.  Tale prova non puo'
 essere  offerta  tramite  una  scrittura  privata  registrata  ma non
 autenticata (Cass. 4 febbraio 1976 n. 371, Cass.  20 ottobre 1989  n.
 4227);
     b)  nel  caso  che  ci occupa il cessionario d'azienda escusso da
 parte  dell'esattore  al  fine  della  dimostrazione  del  titolo  di
 proprieta'  sui  beni pignorati (per stabilire che si tratta non gia'
 degli stessi beni prevenuti dalla cessione,  ma  di  beni  acquistati
 successivamente) dispone soltanto di un libro contabile della azienda
 vidimato  nella parte finale da un pubblico ufficiale; la vidimazione
 non attiene al contenuto intrinseco degli atti  (fatture)  registrati
 nel  libro contabile, ma costituisce un fatto estrinseco all'atto del
 quale e' destinato a provare la data. La vidimazione quindi e' idonea
 a rendere la data certa ed opponibile  nei  confronti  dei  terzi  in
 generale,  se non fosse che la norma dell'art. 65, d.P.R. n. 602/1973
 rende tale vidimazione  inidonea  ai  fini  della  sua  opponibilita'
 all'esattore   nell'ambito  della  procedura  esecutiva  esattoriale;
 secondo l'interpretazione giurisprudenziale la norma  si  collega  al
 principio, contenuto nell'art.  621 c.p.c. che il terzo opponente non
 puo'  provare con testimoni o mediante presunzioni il suo diritto sui
 beni mobili pignorati nell'azienda del debitore e riduce la  facolta'
 del  terzo  di fornire la dimostrazione del suo diritto di proprieta'
 all'ipotesi  che  questo  diritto  risulti  da  atti  di  data  certa
 anteriore  alla  consegna  del  ruolo  all'esattore, specificando che
 questi possono  essere  soltanto  atti  pubblici,  scritture  private
 autenticate o sentenze passate in giudicato;
     c)  piu'  volte la questione di legittimita' costituzionale delle
 disposizioni  contenute  nel  d.P.R.  n.  602/1973,  in   riferimento
 soprattutto  agli  artt. 3 e 24 Cost., e' stata sottoposta alla Corte
 costituzionale, la quale ne ha ripetutamente dichiarato la  manifesta
 infondatezza,  affermando  che la ratio di tale norma viene ravvisata
 nella necessita' di tutelare il rapporto tributario,  necessita'  che
 richiede  criteri  piu'  rigorosi  di  quelli  ordinari (es. art. 621
 c.p.c.)  per  dimostrare  che  i  beni   sottoposti   ad   esecuzione
 appartengono  a  persone diverse dal debitore ovvero che si tratta di
 beni diversi da quelli che possono formare oggetto  di  pignoramento:
 cio'   giustifica  l'esclusione  della  possibilita'  di  provare  la
 proprieta' del bene con un atto, come  il  libro  giornale  vidimato,
 avente  si'  data  certa  ma che non rientra nelle categorie previste
 dalla norma; tale preclusione si inquadra nel sistema delle  garanzie
 patrimoniali  della  obbligazione  tributaria,  e  si inserisce nello
 speciale   procedimento   di   esecuzione    curato    dall'ufficiale
 esattoriale,  nel  quale  si  manifesta  il fondamentale interesse ad
 assicurare  la  tempestiva  riscossione  dei  crediti  tributari  che
 concorre  a  garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria
 dello Stato (Corte cost. n. 87/62); ancora affermando  che  la  norma
 appartiene  alla  disciplina  sostanziale  del  rapporto  d'imposta e
 rafforza la garanzia del credito, assoggettando all'azione  esecutiva
 alcuni  beni  che si trovano in una particolare situazione ambientale
 (Corte cost.    n.  42/64);  ancora  affermando  che  il  sistema  di
 riscossione  coattiva  delle imposte prevede l'espropriazione forzata
 nei confronti del debitore moroso, curata direttamente  dall'esattore
 con   procedure   semplificate,  tali  da  assicurare  speditezza  ed
 incisivita' all'esecuzione coattiva, che e' assistita da  presunzioni
 in  ordine  all'appartenenza dei beni che possono essere sottoposti a
 pignoramento per prevenire ed escludere fraudolente  elusioni  (Corte
 cost. n. 444/95);
     d)   riesaminando  questa  disciplina  la  Corte  costituzionale,
 valutandone la  ragionevolezza  per  giustificare  la  disparita'  di
 trattamento,  con la sentenza n. 358 del 27 luglio 1994, ha precisato
 che "il sistema della riscossione coattiva delle imposte sul  reddito
 privilegia l'interesse alla pronta realizzazione del credito fiscale;
 l'espropriazione  forzata nei confronti del debitore moroso e' curata
 direttamente dall'esattore; le procedure sono semplificate  e  ne  e'
 assicurata  la speditezza; presunzioni in ordine all'appartenenza dei
 beni suscettibili di  pignoramento,  restrizioni  e  preclusioni  nel
 sistema delle opposizioni tendono a prevenire e ad escludere elusioni
 fraudolente. La preminenza dell'esigenza di realizzazione del credito
 fiscale   nella  riscossione  coattiva  delle  imposte  dirette  deve
 tuttavia   trovare la sua misura, ed  un  ragionevole  limite,  nella
 rispondenza alle finalita' che la giustificano. Queste non consistono
 nella  soddisfazione  del  credito esattoriale in qualunque modo cio'
 avvenga, anche mediante l'espropriazione di beni che, con certezza  e
 senza che vi sia il rischio di fraudolente elusioni, non appartengono
 al  contribuente moroso. L'esigenza e' piuttosto quella di riscuotere
 con speditezza le imposte non pagate, procedendo   all'espropriazione
 dei beni mobili che, per il luogo in cui si trovano, si presume siano
 del  debitore,  ponendo  anche  ragionevoli  limitazioni  alla  prova
 contraria ed  all'opposizione  di  terzi,  che  affermino  di  essere
 proprietari  dei  beni  pignorati.  Difatti  il  terzo  che si oppone
 all'esecuzione mobiliare dell'esattore puo' dimostrare l'appartenenza
 del bene solo mediante atto pubblico o scrittura privata  autenticata
 di data certa anteriore a quella di consegna del ruolo ...";
     e)  fin  dai  primi  commenti  alla  sopracitata  sentenza, si e'
 palesata  la  sensazione  che  nella  giurisprudenza   costituzionale
 prevalga ormai l'intento di contemperare esigenze contrastanti ma non
 incompatibili,  come  l'interesse  pubblicistico  a che sia garantita
 l'effettivita'  dell'esecuzione  esattoriale,   a   tutto   vantaggio
 dell'erario, con l'interesse del privato, che ha diritto di sottrarre
 all'esecuzione   beni   propri   non   oggetto   di   responsabilita'
 patrimoniale. In particolare la limitazione dei mezzi di prova di cui
 il terzo puo' avvalersi per dimostrare l'estraneita'  del  bene  alla
 massa  patrimoniale  sopra  la  quale  il  fisco  puo' legittimamente
 soddisfarsi, e' ragionevole in quanto  funzionale  alle  esigenze  di
 tutela degli interessi del fisco;
     f)  la complessiva disciplina della responsabilita' oggettiva del
 coobbligato per debito fiscale, chiamato  a  rispondere  con  i  beni
 pervenutigli  dalla  cessione d'azienda, e la possibilita' offertagli
 di dimostrare la successiva acquisizione di beni  diversi,  quale  si
 desume  dalla  disposizione  di  cui  all'art.  65 del d.P.R. 602/73,
 appare irrazionale e priva di giustificazione. In primo luogo essa e'
 in  contrasto  con  l'art.  3  della   Costituzione   per   manifesta
 illogicita',  in  quanto essa consente il pignoramento di beni mobili
 che comunque si trovino nell'azienda ceduta, anche  se  pervenuti  al
 cessionario successivamente alla cessione, consentendo in sostanza al
 cedente,    obbligato    tributario,   di   sottrarsi   a   qualsiasi
 responsabilita' patrimoniale, venendo a giovarsi  della  presenza  di
 beni  acquisiti  da altri. La disposizione crea poi una disparita' di
 trattamento  ingiustificata  del  coobbligato  munito  di   scrittura
 privata avente data certa ed opponibile ai terzi rispetto allo stesso
 coobbligato   munito   di   atto  pubblico  o  di  scrittura  privata
 autenticata, disparita' non giustificata dall'esigenza di tutela  del
 fisco,  in  quanto  quest'ultimo  anzi verrebbe a soddisfarsi su beni
 estranei alla responsabilita' patrimoniale, e sui quali  non  avrebbe
 alcun  titolo.  Inoltre la disposizione e' in contrasto con l'art. 24
 della Costituzione in quanto viene preclusa al coobbligato per debito
 fiscale la possibilita' di agire in giudizio  a  tutela  del  proprio
 diritto  di  proprieta',  su  un  bene  estraneo alla responsabilita'
 oggettiva fiscale.  Ancora  essa  contrasta  con  l'art.    42  della
 Costituzione   in  quanto  non  consente  il  pieno  godimento  della
 proprieta' privata dei beni, esponendoli  al  rischio  di  esecuzioni
 forzate  pubblicistiche  senza  possibilita'  pratiche di sottrarvisi
 fornendo idonea prova. Infine la disposizione  contrasta  con  l'art.
 111  della  Costituzione  in  quanto  sottrae al principio del libero
 convincimento  del  giudice  la  prova  della  proprieta'  del  bene,
 incardinandola in rigidi schematismi privi di reale giustificazione.
   Ritenuto  che  sulla base di quanto fin qui esposto la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 65 del  d.P.R.  cit.,  non  sia
 manifestamente infondata;
   Ritenuto che la suddetta questione sia anche rilevante nel presente
 giudizio,  in  quanto  dalla  soluzione  del  dubbio  di legittimita'
 costituzionale dipende la decisione di sospensione dell'esecuzione di
 competenza del Pretore;