LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
   Ha pronunciato la seguente  ordinanza  interlocutoria  sul  ricorso
 proposto   da   Achille   Lauro   Lines  S.r.l.,  in  amministrazione
 straordinaria, in  persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore,
 elettivamente domiciliata in Roma via degli Scipioni n. 268/A, presso
 l'avvocato  G.  Bozzi, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriello
 Piazza, giusta mandato a margine del ricorso, ricorrente;
   Contro Montalbetti Bruna, Montalbetti Fiorentino Licia,  Fiorentino
 Gaetano,  e  Fiorentino Giovanni, i primi due ed il quarto in persona
 del  procuratore  generale  dott.  Giovanni   Foggia,   elettivamente
 domiciliati  in  Roma  via  Crescenzio n. 91, presso l'avvocato Lucio
 Lucisano,  rappresentati  e  difesi  dall'avvocao  Tommaso  Esposito,
 giusta delega a margine del controricorso, controricorrenti;
   Contro,  Finadan  S.p.a.,  in  persona  del  legale  rappresentante
 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma largo del Teatro Valle
 6,  presso  l'avvocato   Michele   Roma,   rappresentata   e   difesa
 dall'avvocato   Gustavo   Minervini,   giusta  mandato  in  calce  al
 controricorso, controricorrente,  avverso  la  sentenza  n.  256/1995
 della Corte d'Appello di Napoli, depositata il 3 febbraio 1995;
   Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24
 novembre 1998 dal Consigliere dott. Rosario De Musis;
   Udito  il  p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott.
 Vincenzo Gambardella che ha concluso  per  l'accoglimento  del  primo
 motivo  di  ricorso  per  quanto  di ragione e per l'assorbimento del
 secondo motivo.
   Rilevato:
     che e' stata azionata, nei  confronti  dei  soci  illimitatamente
 responsabili    di    societa'    assoggettate   ad   amministrazione
 straordinaria, la revocatoria fallimentare della  vendita,  da  parte
 degli  stessi,  di  propri  immobili,  stipulata successivamente alla
 dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza (e del conseguente
 decreto di assoggettamento ad amministrazione straordinaria);
     che  nella sentenza impugnata si afferma che in relazione a detta
 vendita: a)  non  si  applica  l'art.  44  della  legge  fallimentare
 perche',   benche'   espressamente  richiamato  nell'art.  200  dalla
 normativa sulla liquidazione coatta amministrativa (alla quale rinvia
 la  disciplina  dell'amministrazione  straordinaria  contenuta  nella
 legge  n.  95/1979),  la  normativa stessa non richiama l'art. 147 di
 detta legge, il quale estende la dichiarazione  di  fallimento  della
 societa'  ai  soci  illimitatamente  responsabili;  b) non si applica
 l'art. 67  della  legge  fallimentare  perche'  la  vendita  non  era
 anteriore  alla dichiarazione dello stato di insolvenza; c) il potere
 del  Commissario  giudiziale  dell'amministrazione  straordinaria  di
 chiedere  a  detti  soci  il  versamento  delle  somme necessarie per
 estinguere le passivita' e di ottenere,  per  il  pagamento  di  tali
 somme, il sequestro dei beni dei soci stessi concreta tutela idonea a
 garantire i creditori, e comunque la unica tutela prevista;
   Considerato:
     che  con  il  ricorso  sostanzialmente  si  deduce la mancanza di
 tutela, oppure la inadeguatezza della tutela individuata dalla  Corte
 d'appello, in ordine alla situazione in esame;
     che - premessa la inapplicabilita' (per le ragioni indicate dalla
 Corte  d'appello)  dell'art. 44 della legge fallimentare - l'art. 203
 di tale legge estende la revocatoria fallimentare nei  confronti  dei
 soci  a  responsabilita'  illimitata,  ma  cio',  essendo tale azione
 prevista solo per gli atti di disposizione anteriori  alla  procedura
 concorsuale,  non consente tutela per gli atti successivi a questa, e
 cio' nonostante l'art.  203  costituisca  manifestazione  di  intento
 legislativo   di  attribuire  tutela  revocatoria  ai  creditori  nei
 confronti dei soci illimitatamente responsabili;
     che non puo' rinvenirsi un'adeguata tutela nel  potere  spettante
 al  Commissario  giudiziale  (di  chiedere  ai  soci  illimitatamente
 responsabili il versamento delle somme che  egli  ritiene  necessarie
 per   l'estinzione   delle   passivita'  e)  di  ottenere  (per  tale
 adempimento) sequestro dei beni dei soci, dal momento che tale tutela
 non  comprende  i  beni  gia'  usciti  dal  patrimonio  dei  soci   e
 difficilmente   -   stante   l'indispensabile   tempo  necessario  al
 Commissario per prendere conoscenza della situazione -  puo'  evitare
 che i soci dismettano i propri beni;
     che  la  limitatezza  della  tutela  si rivela: a) irragionevole,
 perche' priva di giustificazione tenuto conto della maggiore gravita'
 degli atti di  disposizione  successivi  alla  procedura  concorsuale
 rispetto  a  quelli  anteriori a tale procedura; b) in violazione del
 diritto  del  creditore  di  perseguire  il  debitore  per   ottenere
 l'adempimento dell'obbligo;
     che  pertanto si ritiene rilevante e non manifestamente infondata
 la questione di legittimita' della menzionata  norma,  per  contrasto
 della stessa con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;