LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha  emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. Appelli 727/1998
 depositato il 18 febbraio  1998  avverso  la  sentenza  n.  243/01/96
 emesso  dalla commissione tributaria provinciale di Rieti da: imposte
 dirette di Rieti controparti Falilo'  Giuseppe,  residente  a  Poggio
 Bustone  (Rieti),  in via di Villa Bravi. Difeso da: rag. Sampalmieri
 Saturno c/o,  confederaz.  nazionale  dell'artigianato,  residente  a
 Rieti  (RI)  in  via  Salaria,  12; atti impugnati: Cart. pagamento -
 IRPEF + Ilor;
                               F a t t o
   Con ricorso del 23 maggio 1995 il sig. Falilo'  Giuseppe  impugnava
 davanti  alla Commissione tributaria di  I grado di Rieti la cartella
 di esattoriale n. 5400011 dell'importo di  L.  7.498.850  relativa  a
 sanzioni  ed  interessi per tardiva presentazione della dichiarazione
 dei redditi per l'anno 1988,  eccependo  che  tale  liquidazione  era
 avvenuta  oltre  i  termini  di  legge  e  cioe' oltre il 31 dicembre
 dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione
 ed inoltre oltre il maggior  termine  quinquennale  di  presentazione
 della dichiarazione dei redditi.
   Con decisione n. 243/01/96 la commissione tributaria provinciale di
 Rieti, Sezione I accoglieva il ricorso.
   Avverso la predetta decisione ha proposto appello l'Ufficio.
   Nel  suo  atto  di  appello l'Ufficio, tra l'altro, sostiene che la
 decisione di I grado, che ha affermato il principio secondo il  quale
 il  Centro di Servizio deve entro il 31 dicembre dell'anno successivo
 alla presentazione della dichiarazione procedere alle  rettifiche  ed
 alla conseguente iscrizione a ruolo delle maggiori imposte liquidate,
 e' errata. A parere dell'Ufficio infatti la liquidazione dell'imposta
 (da  effettuarsi  entro  il 31 dicembre dell'anno successivo) e' cosa
 diversa dall'iscrizione a ruolo, che invece  deve  essere  effettuata
 entro  il  31  dicembre  del  quinto  anno  successivo  a  quello  di
 presentazione; chiede pertanto la riforma della impugnata decisione.
                             D i r i t t o
   La  Commissione  osserva  che   la   questione   essenziale   della
 fattispecie in esame e' data dalla natura del termine di cui all'art.
 36-bis   del   d.P.R.   n.   600/1973  in  relazione  al  consolidato
 orientamento giurisprudenziale che  attribuisce  a  tale  termine  la
 natura  di  termine  decadenziale  e  perentorio ed alla sopravvenuta
 norma di cui all'art.  28  della  Legge  27  dicembre  1997  n.  449,
 titolato  "Norma  interpretativa",  che stabilisce che il primo comma
 dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 "deve essere interpretato nel
 senso che il termine in esso indicato, avendo carattere  ordinatorio,
 non e' stabilito a pena di decadenza".
   La  Corte di Cassazione, confermando un orientamento gia' emerso in
 molte decisioni dei giudici di merito, con una prima sentenza, la  n.
 7088, I Sezione, del 9 maggio 1997/29 luglio 1997, aveva affermato il
 principio  che  il termine stabilito dal primo comma dell'art. 36-bis
 del d.P.R.  29  settembre  1973  n.  600  -  a  norma  del  quale  la
 liquidazione  dell'imposta risultante dalla dichiarazione deve essere
 effettuata entro il 31 dicembre dell'anno    successivo  a  quelo  di
 presentazione - e' da intendersi stabilito a pena di decadenza e deve
 essere  riferito alla iscrizione a ruolo delle maggiori imposte, atto
 conclusivo della fase di accertamento dell'imposta, la cui iscrizione
 a ruolo non puo' essere effettuata entro il termine piu' lungo di cui
 all'art.  17 comma i del d.P.R. n. 602/1973.
   Con la seconda sentenza, la n. 12442, I Sezione, del  24  settembre
 1997/9  dicembre  1997, la Suprema Corte ha confermato che il termine
 stabilito dal primo comma dell'art. 36-bis del  d.P.R.  29  settembre
 1973  n.  600  e' di decadenza, chiarendo altresi' che quello fissato
 dall'art. 17 comma i del d.P.R. n. 602/1973 riguarda  la  riscossione
 delle  imposte  nell'ammontare  risultante  dalla  dichiarazione  del
 contribuente, senza che la  stessa  sia  in  alcun  modo  modificata,
 mentre  il primo concerne l'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte
 liquidate a seguito del controllo formale della dichiarazione.
   In  presenza  di  tale  ineccepibile  e,   percio',   assolutamente
 condivisibile   orientamento   giurisprudenziale,   suscita  notevoli
 perplessita', sotto il profilo  della  sua  conformita'  ai  principi
 costituzionali,  la  sopravvenienza  di una norma interpretativa come
 l'art. 28, che attribuisce carattere ordinatorio al termine dell'art.
 36-bis ed afferma che non e' stabilito a pena di  decadenza,  perche'
 appare,  in primo luogo, chiaramente in contrasto con il principio di
 uguaglianza  di  cui  all'art  3  della  Costituzione,  posto  che  i
 contribuenti   sarebbero  discriminati  tra  coloro  che  hanno  gia'
 ottenuto  una  decisione  passata  in  giudicato  e   conforme   alla
 giurisprudenza  consolidata e quindi a questi favorevole e quelli che
 invece, per motivi indipendenti dalla  loro  volonta'  e  magari  per
 imposte   relative   ad   anni   ancora   piu'   remoti,  che  invece
 rientrerebbero nella previsione dell'art. 28.
   Si pone, in altri termini  e  ed  anche  sotto  altro  profilo,  il
 problema  della  retroattivita'  della  norma interpretativa che puo'
 essere  giustificata  solo  in  presenza  di  precedenti,   obiettive
 difficolta'  interpretative  ed esegetiche di una norma, mentre nella
 specie   una   giurisprudenza   consolidata   ed   autorevole   aveva
 univocamente interpretato l'art.  36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973
 n. 600.
   In  tale  contesto  la  norma  interpretativa  sopravvenuta  appare
 altresi chiaramente in contrasto con il principio della imparzialita'
 dell'attivita' della Pubblica Amministrazione nonche' con quello  che
 impone  e  presuppone un rapporto paritario tra le parti nel rapporto
 tributario.
   Sussistono   pertanto   sufficienti   motivi   per   ritenere   non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 28 della legge n. 449 del 1997.
   La Commissione tributaria regionale di Roma, Sezione n. 47;