Ricorso   della   regione  siciliana,  in  persona  del  Presidente
 pro-tempore  On.  Angelo  Capodicasa,  rappresentato  e  difeso   sia
 congiuntamente  che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine del
 presente atto, dall'avv.  Giovanni Lo Bue e dall'avv. Giovanni Corica
 ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio di Roma  della  regione
 siciliana  con  sede in via Marghera, 36, autorizzato a ricorrere con
 deliberazione della Giunta di governo regionale n.  37  del  1  marzo
 1999;
   Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  pro-tempore,
 domiciliato per la carica in Roma presso gli uffici della  Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri  a  Palazzo  Chigi  e  difeso per legge
 dall'Avvocatura generale dello Stato per la risoluzione del conflitto
 di attribuzione insorto per effetto del decreto  del  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, n. 486, con il quale e' stato
 adottato il "Regolamento recante norme per le modalita' di versamento
 all'erario  dell'importo  previsto  dall'articolo 1, comma 126, della
 legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica italiana n. 10, serie generale, del 14 gennaio 1999.
                            P r e m e s s e
   Con  il  D.P.C.M.  16  ottobre  1998,  n.  486,  viene  adottato il
 regolamento - che disciplina le modalita'  di  versamento  all'erario
 degli  importi  corrispondenti  alla  riduzione  di  compensi  di cui
 all'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   Tale disposizione prevede, invero, che "I compensi  corrisposti  da
 pubbliche  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs.
 3 febbraio 1993, n. 29 (60), spettanti  ai  dipendenti  pubblici  che
 siano  componenti  di  organi  di  amministrazione, di revisione e di
 collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al
 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni  lordi  annui,
 al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni
 lordi  annui,  al  20 per cento per gli ulteriori importi superiori a
 lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del presidente del Consiglio
 dei ministri sono definite  le  modalita'  di  versamento  all'erario
 dell'importo  corrispondente  alla riduzione per prestazioni comunque
 rese a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
 legge".
   Ma  il  D.P.C.M.  16  ottobre  1998,  n.  486,  nel disciplinare le
 suddette modalita' di versamento all'erario,  all'art.  2,  comma  2,
 dispone,  che  "I  versamenti degli importi derivanti dalla riduzione
 sono effettuati alle sezioni di  tesoreria  provinciale  dello  Stato
 territorialmente  competenti,  con  imputazione  al  capo X, capitolo
 3397, ovvero mediante versamento in conto corrente postale  intestato
 alla   tesoreria   medesima   con  l'indicazione,  nella  causale  di
 versamento, degli estremi dell'imputazione (capo X, capitolo 3397)".
   Tale disposizione e' palesemente incostituzionale in quanto  lesiva
 delle prerogative ed attribuzioni spettanti alla regione siciliana in
 materia finanziaria per i seguenti motivi;
                             D i r i t t o
   Violazione  dell'art.  36 dello statuto siciliano e delle correlate
 norme di attuazione in materia finanziaria approvate  con  d.P.R.  26
 luglio   1965,   n.  1074,  nonche'  degli  artt.  116  e  119  della
 Costituzione.
   In  proposito si osserva preliminarmente che il comma 126 dell'art.
 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, piu' sopra  riportato  appare
 finalizzato non gia' ad una riduzione delle spese gravanti sugli enti
 obbligati alla corresponsione di detti compensi, bensi' ad un aumento
 delle entrate erariali.
   Tale   considerazione   comporta   la  certa  qualificazione  della
 disposizione come norma finanziaria (ed in  particolare  tributaria),
 destinata  pertanto,  in  quanto  tale,  anche  ai sensi del disposto
 dell'art.  6  del  d.P.R.  26  luglio  1965,  n.  1074,   a   trovare
 applicazione nel territorio della regione.
   Conseguentemente  il  piu'  volte  richiamato comma 126 dell'art. 1
 della legge n. 662/1996 non sarebbe di per se' immediatamente  lesivo
 delle  prerogative  statutarie  spettanti  alla  regione siciliana in
 materia  finanziaria,  dal  momento  che  l'ivi  previsto  versamento
 all'erario  delle  quote  dei  compensi  in  questione  da riscuotere
 nell'ambito regionale ben si sarebbe potuto ritenere attribuito  alla
 regione  in  virtu' del vigente sistema di ripartizione delle entrate
 tra Stato e regione siciliana.
   Ma il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16  ottobre
 1998,  n. 486, nel disciplinare le modalita' di versamento all'erario
 degli importi corrispondenti  alla  riduzione  dei  compensi  di  cui
 sopra,  ha  disposto al comma 2 dell'art. 2 che i suddetti versamenti
 debbano essere effettuati  "alle  sezioni  di  tesoreria  provinciale
 dello  Stato  territorialmente competenti, con imputazione al capo X,
 capitolo 3397", con cio' lasciando intendere  in  modo  evidente  che
 tale previsione riguarda esclusivamente il bilancio dello Stato e che
 si  intende  riservare,  pertanto,  all'erario  statale il gettito in
 questione.
   La disposizione in parola, conseguentemente,  appare  lesiva  delle
 attribuzioni  e  delle  spettanze  della regione siciliana in materia
 finanziaria  in  quanto  comporta  una  compressione  delle   entrate
 tributarie  della  regione in violazione dell'art. 36 dello Statuto e
 delle correlate norme di attuazione approvate con  d.P.R.  26  luglio
 1965, n. 1074.
   Come  e'  noto,  infatti,  dalle  previsioni contenute nell'art. 36
 dello  statuto  siciliano  e  dalle  relative  sopracitate  norme  di
 attuazione  in  materia  finanziaria  emerge il generale principio in
 base al quale,  oltre  alle  entrate  direttamente  deliberate  dalla
 regione  siciliana, spettano alla stessa "tutte le entrate tributarie
 erariali  riscosse  nell'ambito  del  suo   territorio,   dirette   o
 indirette,  comunque  denominate",  ad  eccezione  di  alcune entrate
 tassativamente previste che restano di competenza statale.
   Ora,  la  disposizione  impugnata,  nel  prevedere  una   riduzione
 dell'ammontare dei compensi corrisposti agli originari destinatari, e
 cioe'  ai  soggetti  che  hanno  reso le prestazioni di che trattasi,
 comporta come conseguenza il venir meno  del  corrispondente  gettito
 tributario spettante alla regione in qualita' di titolare del tributo
 gravante sui relativi redditi.
   Ed  infatti  i  compensi  in questione (qualificati come redditi di
 lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49, secondo comma, lettera a), del
 testo unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  d.P.R.  22
 dicembre  1986,  n. 917 e successive modifiche e integrazioni, ovvero
 come redditi assimilati ai  redditi  di  lavoro  dipendente,  qualora
 svolti in relazione alla qualita' di prestatore di lavoro dipendente,
 ai   sensi  dell'art.  47  dello  stesso  d.P.R.  n.  917)  avrebbero
 contribuito, nel loro  importo  complessivo  (ivi  compreso,  dunque,
 l'importo  corrispondente alla riduzione prevista), a formare la base
 imponibile  sulla  quale  determinare  l'imposta  sul  reddito  delle
 persone  fisiche, il cui gettito, ai sensi dell'art. 36 dello statuto
 e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria, qualora
 riscosso in Sicilia, sarebbe risultato di spettanza della regione.
   Non v'e' dubbio, pertanto, che la riduzione dei compensi in  parola
 comporti un minore gettito per l'erario regionale.
   Le  superiori  considerazioni  inducono  a  ritenere  che  non  sia
 possibile considerare integralmente  riservabile  all'erario  statale
 l'intero  importo di che trattasi, dovendosi intendere quantomeno una
 parte dello stesso come sostitutivo del  mancato  gettito  all'erario
 regionale conseguente alla disposizione impugnata.
   L'avvenuta  riduzione  della base imponibile, infatti, accompagnata
 dalla previsione  di  versamento  all'erario  statale  degli  importi
 corrispondenti  ai  compensi  ridotti  ai sensi del riportato art. 1,
 comma 126 della legge n. 662/1996, configura un'entrata  parzialmente
 sostitutiva  di un'altra che, in quanto riscossa nel territorio della
 regione, e' di assoluta spettanza regionale.
   Alla stregua delle considerazioni svolte la disposizione  contenuta
 nel comma 2, dell'art. 2 del D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486, appare
 palesemente  lesiva  della  speciale  autonomia finanziaria garantita
 alla regione siciliana dal proprio Statuto speciale e dalle  relative
 norme  di attuazione, anche con riguardo ai principi desumibili dagli
 artt. 116 e  119  della  Costituzione  in  ordine  al  riparto  delle
 competenze tra Stato e regioni ad autonomia differenziata e quanto ai
 rapporti tra potere centrale e poteri locali.
   In  proposito  va  considerato  che  la specificita' dell'autonomia
 costituzionale riconosciuta e garantita  alla  regione  siciliana  si
 riflette   anche   sul   piano   finanziario,  vietando  in  concreto
 discriminazioni  atte  ad  incidere  negativamente   sulle   relative
 spettanze   o  reformatio  in  peius  di  attribuzioni  e  situazioni
 consolidate.