LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1034/98 depositato il 27 febbraio 1998, avverso avviso di accertamento n. 6231001869 - Irpef, 1991 contro Imposte dirette di Vittorio Veneto da Paoletti Anna Maria, residente a Miane (Treviso) in Driovilla, 10, difesa da Vian dr. Giustino, residente a Follina (Treviso) in via Martellin n. 21 e Rizzi Angelo, residente a Miane (Treviso) in Driovilla, 10, difeso da Vian dr. Giustino, residente a Follina (Treviso) in via Martellin n. 21; I signori Paoletti Anna Maria e Rizzi Angelo ricorrono contro avviso di accertamento dell'ufficio Imposte dirette assumendo di non aver avuto l'obbligo di dichiarare il reddito di fabbricati in quanto non percepito, poiche' il conduttore non aveva corrisposto il canone ed era poi stato dichiarato fallito. La Commissione ritiene di dover sollevare la questione di illeggittimita' costituzionale dell'art. 23 Tuir. E' evidente innanzitutto la rilevanza della questione nel presente giudizio invocando l'ufficio l'applicazione della norma suddetta prevede che sia oggetto che si assume costituzionalmente illegittima. In secondo luogo la norma suddetta prevede che sia oggetto di imposizione tributaria anche la somma non percepita e percio' si pone in contrasto con il disposto degli art. 3 e 53 della Costituzione. Infatti, quanto al principio di uguaglianza si osserva che l'imprenditore commerciale in caso di assoggettamento del debitore alla procedura fallimentare puo' portare in deduzione a titolo di perdita su crediti quanto a lui non pagato. Quanto al principio di cui all'art. 53 della Costituzione e' evidente che la disposizione della cui legittimita' costituzionale si dubita assoggetta ad imposizione un reddito che e' solamente virtuale. A sostegno di quanto per ultimo esposto risultano essere presentati in Parlamento progetti di legge che dichiarano tale situazione essere iniqua e si propongono di modificare la norma in questione.