LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza nei procedimenti riuniti, iscritti ai nn. 1006 e 1007 dell'anno 1996 proposti da Piazza Giulio avverso avvisi di rettifica emessi dall'ufficio provinciale I.V.A. di Caltanissetta; Visti gli atti dei procedimenti riuniti, iscritti ai nn. 1006 e 1007 dell'anno 1996, proposti da Piazza Giulio avverso avvisi di rettifica emessi dall'ufficio provinciale I.V.A. di Caltanissetta per gli anni 1992 e 1993; Sentito il relatore avv. Salvatore D'agostini; Ritenuto che gli avvisi di rettifica trovano il proprio fondamento nella dedotta mancata fatturazione di operazioni imponibili accertati dall'ufficio resistente in esplicazione della disposizione di cui all'art. 51, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 51, n. 7, dello stesso decreto, nel testo modificato dall'art. 18, n. 2, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Considerato, in particolare, che le operazioni imponibili accertate sono riferite ad operazioni evidenziate dagli estratti dei conti correnti bancari intestati al ricorrente e riferite, nella loro totalita' e presuntivamente, a prestazioni imponibili anche per effetto della mancata offerta di prova contraria da parte del professionista; Considerato che le schede dei conti correnti bancari sono state acquisite, per come previsto dal menzionato art. 18, lettera c), previa autorizzazione emessa dal "comandante di zona della guardia di finanza"; Considerato che le menzionate modalita' di acquisizione non appaiono, ad avviso della Commissione, idonee ad assicurare all'intestatario dei conti un effettivo esercizio di difesa, a nulla rilevando, a tal fine, la pevisione della mera "immediata notizia al soggetto interessato", da parte del responsabile della sede dell'istituto di credito che intrattiene i conti correnti; Considerato che le modalita' di acquisizione degli estratti conto bancari affidate di per se' alla valutazione di organi della amministrazione finanziaria (al "comandante di zona della guardia di finanza" - come nel caso in esame - o all'"ispettore compartimentale delle tasse ed imposte" - come nel caso di accertamenti emessi per imposte dirette) non appaiono assicurare al contribuente la dovuta imparzialita' anche in considerazione della presunzione che la indicata disposizione impone alla risultanza di tutte le operazioni annotate negli stessi estratti conto; Considerato che appare il dubbio che la disposizione di cui all'art. 51, nn. 2 e 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo introdotto dall'art. 18, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sia in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, sia perche' la menzionata specifica regolamentazione della acquisizione, dettata per gli esercenti "imprese, arti e professioni", non trova adeguato riscontro in altre identiche situazioni, sia perche' non viene assicurato al contribuente, anche nella fase dell'acquisizione degli estratti dei conti correnti, la possibilita' di un effettivo esercizio della difesa e sia perche', infine, a parte la imparzialita' gia' evidenziata, il sistema di acquisizione in via meramente presuntiva di "operazioni imponibili" non appare rispettoso - con riferimento alle attivita' professionali - del principio del concorso alle spese pubbliche in ragione della effettiva "capacita' contributiva"; Considerato che, per quanto esposto, appare ricorrere il dubbio sulla legittimita' costituzionale delle questioni esposte e considerato, altresi', che queste ultime appaiono non manifestamente infondate;