LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza nei procedimenti riuniti,  iscritti
 ai  nn.  1006 e 1007 dell'anno 1996 proposti da Piazza Giulio avverso
 avvisi  di  rettifica  emessi  dall'ufficio  provinciale  I.V.A.   di
 Caltanissetta;
   Visti  gli  atti  dei  procedimenti riuniti, iscritti ai nn. 1006 e
 1007 dell'anno 1996, proposti da  Piazza  Giulio  avverso  avvisi  di
 rettifica emessi dall'ufficio provinciale I.V.A. di Caltanissetta per
 gli anni 1992 e 1993;
   Sentito il relatore avv. Salvatore D'agostini;
   Ritenuto  che gli avvisi di rettifica trovano il proprio fondamento
 nella dedotta mancata fatturazione di operazioni imponibili accertati
 dall'ufficio resistente in esplicazione  della  disposizione  di  cui
 all'art.  51,  n.  2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art.
 51, n. 7, dello stesso decreto, nel testo modificato dall'art. 18, n.
 2, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
   Considerato, in particolare, che le operazioni imponibili accertate
 sono  riferite  ad  operazioni  evidenziate  dagli estratti dei conti
 correnti bancari intestati  al  ricorrente  e  riferite,  nella  loro
 totalita'  e  presuntivamente,  a  prestazioni  imponibili  anche per
 effetto della  mancata  offerta  di  prova  contraria  da  parte  del
 professionista;
   Considerato  che  le  schede  dei conti correnti bancari sono state
 acquisite, per come previsto dal  menzionato  art.  18,  lettera  c),
 previa autorizzazione emessa dal "comandante di zona della guardia di
 finanza";
   Considerato   che  le  menzionate  modalita'  di  acquisizione  non
 appaiono,  ad  avviso  della  Commissione,   idonee   ad   assicurare
 all'intestatario  dei conti un effettivo esercizio di difesa, a nulla
 rilevando, a tal fine, la pevisione della mera "immediata notizia  al
 soggetto   interessato",   da   parte  del  responsabile  della  sede
 dell'istituto di credito che intrattiene i conti correnti;
   Considerato che le modalita' di acquisizione degli  estratti  conto
 bancari  affidate  di  per  se'  alla  valutazione  di  organi  della
 amministrazione finanziaria (al "comandante di zona della guardia  di
 finanza"  - come nel caso in esame - o all'"ispettore compartimentale
 delle tasse ed imposte" - come nel caso di  accertamenti  emessi  per
 imposte  dirette)  non  appaiono assicurare al contribuente la dovuta
 imparzialita'  anche  in  considerazione  della  presunzione  che  la
 indicata  disposizione  impone alla risultanza di tutte le operazioni
 annotate negli stessi estratti conto;
   Considerato che  appare  il  dubbio  che  la  disposizione  di  cui
 all'art.    51,  nn.  2  e 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel
 testo introdotto dall'art. 18,  lettere  a)  e  c),  della  legge  30
 dicembre  1991,  n.  413, sia in contrasto con le disposizioni di cui
 agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, sia perche'  la  menzionata
 specifica   regolamentazione  della  acquisizione,  dettata  per  gli
 esercenti "imprese, arti e professioni", non trova adeguato riscontro
 in altre identiche situazioni, sia perche' non  viene  assicurato  al
 contribuente,  anche  nella fase dell'acquisizione degli estratti dei
 conti correnti, la  possibilita'  di  un  effettivo  esercizio  della
 difesa   e  sia  perche',  infine,  a  parte  la  imparzialita'  gia'
 evidenziata, il sistema di acquisizione in via  meramente  presuntiva
 di  "operazioni  imponibili"  non appare rispettoso - con riferimento
 alle attivita' professionali - del principio del concorso alle  spese
 pubbliche in ragione della effettiva "capacita' contributiva";
   Considerato  che,  per  quanto  esposto, appare ricorrere il dubbio
 sulla  legittimita'  costituzionale   delle   questioni   esposte   e
 considerato,  altresi', che queste ultime appaiono non manifestamente
 infondate;