IL VICE PRETORE ONORARIO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza;
   Ritenuto che appare rilevante nel giudizio di merito  la  questione
 di  legittimita' costituzionale proposta dal creditore opposto B.N.L.
 S.p.a. relativamente all'art. 69, legge n. 153/1969;
   Ritenuto altresi' che detta  questione  non  appare  manifestamente
 infondata  sia  in  relazione  all'art. 3 della Costituzione che agli
 artt. 36 e 38 della medesima Corte costituzionale;
   Ritiene infatti questo giudice che  non  trovi  giustificazione  il
 diverso  trattamento assicurato dal sistema vigente alle retribuzioni
 da  un  lato  e  ai  trattamenti  pensionistici  dall'altro,  laddove
 realizza  un  regime  di generale pignorabilita' delle prime, pur nei
 limiti dell'art. 545 c.p.c., e, invece, una generale impignorabilita'
 delle seconde, salve le  eccezioni  specificamente  riconosciute;  in
 particolare, tale disparita' di trattamento non si giustifica proprio
 per  quei  trattamenti pensionistici non aventi carattere sociale, ma
 che rappresentano la "proiezione" della remunerazione  percepita  dal
 dipendente in attivita', una volta in quiescenza.
   Proprio  l'art.  38  della  Costituzione fornisce gli argomenti per
 negare legittimita'  al  diverso  trattamento  retribuzioni/pensioni,
 laddove  al  primo  comma  delinea  la  figura  della  c.d. "pensione
 sociale", come sussidio di sostentamento  a  carattere  assistenziale
 spettante   ad  ogni  cittadino,  mentre  al  comma  2  riconosce  al
 lavoratore il diritto a che gli siano assicurati mezzi adeguati  alle
 sue esigenze di vita in caso di vecchiaia.
   I  mezzi  adeguati alle esigenze di vita, che devono assicurarsi al
 lavoratore in caso di vecchiaia, altro non sono  che  la  proiezione,
 per  tale  fase della vita, di quella retribuzione proporzionata alla
 qualita' e quantita' del lavoro, in ogni caso sufficiente a garantire
 un'esistenza libera e dignitosa, cui fa riferimento l'art. 36 Cost.
   Non puo' esservi  contrapposizione  giuridica  tra  retribuzione  e
 pensione,  quando questa sia la remunerazione spettante al lavoratore
 non  piu'  in  attivita',  sicche'  non  si  giustifica  il   diverso
 trattamento  quanto  alla loro pignorabilita' e sequestrabilita'; per
 contro legittimamente opera  il  principio  di  impignorabilita'  per
 quegli  emolumenti  che  assolvono al superiore interesse pubblico di
 sostentamento di ogni cittadino, e non solo del lavoratore,  rispetto
 al  quale  devono  graduarsi  gli  altri interessi confliggenti, come
 quello dei creditori alla realizzazione del proprio diritto.