IL GIUDICE DI PACE
   Nel giudizio n.  2505/98  r.g.  promosso  da  Rossetti  Ottavio  da
 Frigole  (Lecce),  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Maria Letizia
 Guglielmi  giusta  mandato  a   margine   dell'atto   di   citazione,
 elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio, attore;
   Contro  il  Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, in persona del
 presidente sig. Guido Francesco,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
 Carlo  De Carlo giusta delega a margine dell'originale della comparsa
 di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Lecce presso
 lo studio dell'avv. Vittorio De Carlo, convenuto; Premessa
   Con atto di citazione notificato il 12 giugno 1998 il sig. Rossetti
 Ottavio conveniva davanti al g.  di  p.  di  Lecce  il  Consorzio  di
 bonifica  Ugento  e  Li  Foggi,  in persona del legale rappresentante
 p.t.,  per   sentir   dichiarare   che   l'immobile   di   proprieta'
 dell'istante,  gravato  dell'onere  di  cui  alle  prodotte  cartelle
 esattoriali, non e' assoggettabile al contributo di bonifica  preteso
 e riscosso dal Consorzio convenuto.
   Instauratosi     il    contraddittorio,    quest'ultimo    eccepiva
 l'incompetenza per materia al g. di p., essendo invece competente  il
 tribunale,   avendo   i   contributi  consortili  natura  di  entrate
 "tributarie" perche' assimilabili alle "imposte e tasse"  di  cui  e'
 cenno nel secondo comma dell'art. 9 c.p.c.
   In  pendenza della lite innanzi descritta le s.u. della Cass. civ.,
 con sentenza n. 9493/98 hanno dichiarato e  affermato  la  competenza
 del  tribunale, ex art. 9, comma 2 c.p.c. sul presupposto che i detti
 contributi   sono   qualificabili   come   "prestazioni   di   natura
 sostanzialmente  tributaria,  pur  se  l'ente  impositore  e' diverso
 dall'amm.ne finanziaria", e quindi di competenza del tribunale.
   1. - Tale assunto contrasta in modo evidente con  quanto  statuito,
 sul  punto,  dalla  ecc.ma  Corte  costituzionale,  massimo organo di
 legittimita', solo pochi mesi prima, con la sentenza  n.  26  del  23
 febbraio  1998, nella quale, significativamente, si legge: "... nella
 giurisprudenza di questa Corte e' ormai principio consolidato  quello
 secondo  il  quale  e' discriminatoria e arbitraria, sotto il profilo
 dei mezzi di difesa giurisdizionale, la  disciplina  mediante  rinvio
 alle  norme  che  regolano  la  riscossione  delle  imposte  dirette,
 disposta nei confronti di entrate non triburarie (sentenze n. 318/95,
 n. 239/97 e 272/97)" e per quanto concerne i contributi di  bonifica,
 "il   quadro   normativo  e  giurisprudenziale  esaminato  conduce  a
 valutazioni non dissimili da quelle poste a  base  dell'indirizzo  di
 questa Corte".
   I  contributi  in  questione  non sono configurabili, per caratteri
 ontologici, come prestazioni patrimoniali, aventi la identica  natura
 giuridica  dei  tributi erariali e non rientrano quindi integralmente
 nel sistema disciplinare delle imposte dirette, cosicche' al  massimo
 si  puo'  riscontrare una loro assimilazione alle entrate tributarie,
 pertanto solo parziale e  limitata,  per  quanto  qui  interessa,  ai
 profili procedimentali della riscossione coattiva".
   Premesse  le  predette  considerazioni,  la Corte costituzionale ha
 stabilito che la scelta legislativa di cui all'art. 21, comma 2  r.d.
 n.  215/1933,  che  estende il sistema privilegiato di esazione delle
 imposte   dirette   anche   ai   contributi   consortili,    esclude,
 irragionevolmente  l'applicabilita'  dei  poteri  di cui gode il G.O.
 nelle  controversie  in  materia  non  tributaria  ed  ha  dichiarato
 incostituzionale  la suddetta norma per violazione degli artt. 3 e 24
 Cost.
   Peraltro ai sensi  del  dichiarato  r.d.  215/33  i  contributi  di
 bonifica  debbono  considerarsi  estranei  alla nozione di tributo in
 quanto finalizzati solo ed esclusivamente  a  coprire  il  costo  del
 servizio prestato dall'Ente impositore (cfr. Cass., I sez., 7511/93),
 piuttosto  che  ad  assicurare un provento finanziario all'Ente (cfr.
 Guarino "natura giuridica dei contributi di bonifica", in Arch.  Civ.
 1998, 1 e segg.).
   In  proposito  e'  da  considerare  che all'origine i contributi di
 bonifica non erano  coattivi,  trattandosi  di  corrispettivo  di  un
 servizio  attuato  nell'interesse  degli  associati,  e come tali, di
 certo non rientranti nella categoria dei tributi,  per  cui  la  loro
 natura  non  puo'  essere  cambiata per il solo fatto di essere stati
 resi obbligatori.
   Il contributo consortile di bonifica pertanto, ha una sua peculiare
 autonomia  rispetto  alle  imposte   e   alle   tasse,   sicche'   e'
 inammissibile  una  interpretazione estensiva del comma 2 dell'art. 9
 c.p.c. poiche' il legislatore  con  testo  approvato  successivamente
 alla  legge n.   215/1933 sul Consorzio di bonifica, avrebbe aggiunto
 anche il termine "contributi" la cui  esclusione  da  una  disciplina
 comune  "imposte  e tasse" e' confermata dalla enunciazione stabilita
 proprio dall'art.  2 del d.lgs. n. 546/1992.
   2.  -  L'art.  9,  comma  2  c.p.c.  stabilisce che il tribunale e'
 competente in  materia  di  "imposte  e  tasse",  ovvero  in  materie
 soggette   alla   riserva   di   legge  fissata  dall'art.  23  della
 Costituzione.
   Se e' vero che  la  normativa  vigente  sui  Consorzi  di  bonifica
 assegna  agli  stessi  il  potere  di  imporre tributi consortili, e'
 altrettanto vero che, ai detti contributi - non  classificati  e  non
 classificabili  ne'  sulla  tipologia  delle   imposte, ne' in quella
 delle tasse, perche' non previsti, ne' stabiliti da quella primaria -
 potesta' di istituire tributi, di competenza esclusiva  degli  organi
 legislativi  -  non  e'  possibile  attribuire valenza di imposizione
 tributaria al rapporto obbligatorio intercorrente  tra  l'Ente  ed  i
 consociati,  anche se tali contributi sono definiti dall'art. 21 r.d.
 n. 215/33 "oneri  reali  ...  esigibili  con  le  norme  e  privilegi
 stabiliti  per  l'imposta  fondiaria,  prendendo grado immediatamente
 dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali".
   Onere reale, dunque che, reso esigibile con le norme e i  privilegi
 dell'imposta  fondiaria, non costituisce pero' obbligazione di natura
 tributaria, perche' non puo' essere la "vicinanza alla tassa" che  fa
 il  tributo,  ma  e'  la  "legge"  e  solo  "la legge" ad istituirlo,
 precisandone: la  classificazione  e  gli  elementi  costitutivi;  le
 guarentigie formali, intese ad evitare arbitrarie imposizioni fiscali
 o parafiscali al cittadino contribuente.
   Ne'  e' da confondere l'attribuzione delle potesta' di esazione dei
 contributi "prestate" dallo Stato ai Consorzi al fine  di  assicurare
 cogenza  alla  obbligazione,  con  la  attribuzione  di  una potesta'
 impositiva tributaria agli  stessi  non  conferita  in  mancanza  dei
 formali presupposti giuridici istituzionali.
   3.  -  Il  citato r.d. 215/1933, si limita a disciplinare, peraltro
 sommariamente, la  natura  dei  contributi  di  bonifica  nonche'  ad
 indicare  i soggetti attivi e passivi, senza comunque specificarne la
 natura, la procedura di accertamento e di contenzioso e le  sanzioni.
 Aggiungasi  che  il  criterio  di  quantificazione e ripartizione dei
 contributi,  affidati  alla  discrezionalita'  dell'ente  impositore,
 certamente  contrastano  con i principi fondamentali che governano la
 materia tributaria, ricavabili dal combinato disposto degli artt.  3,
 23,  53  e  119  della Carta costituzionale. D'altronde nessuna legge
 tributaria vigente affida alla discrezionalita' dell'ente  impositore
 il potere di stabilire il parametro di determinazione del quantum del
 tributo.
   4.  -  Quanto alla competenza, coma la Corte costituzionale afferma
 in modo univoco e costante, ogni  deroga  ai  criteri  generali  deve
 necessariamente   trovare   fondamento  in  un  qualche  apprezzabile
 interesse pubblico (cfr. Corte cost. 9 marzo 1990 n. 117).
   A tale criterio si ispirava, fra le altre,  la  sent.  della  Corte
 cost.  n.  117/90  che  ha  dichiarato la illegittimita' dell'art. 23
 della legge n. 210/1985, la quale disponeva che la trattazione  delle
 controversie  di  lavoro,  relative al personale dipendente dell'Ente
 ferrovie dello Stato, fosse devoluta alla competenza del pretore  del
 luogo  ove  ha  sede  l'ufficio  dell'Avvocatura  dello Stato nel cui
 distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme
 ordinarie. Cio' perche' tali regole, in assenza di rilevanti  ragioni
 di  pubblico  interesse  che  giustificassero  la  deroga  ai criteri
 generali di riparto della competenza era "effettivamente in grado  di
 rendere piu' gravoso (per le parti private del processo) il costo del
 giudizio,  quanto  questo  abbia a svolgersi in una sede piu' lontana
 rispetto alla loro residenza".
   L'applicazione alle controversie in tema di  contributi  consortili
 della  competenza  funzionale  del  tribunale in materia di imposte e
 tasse, ex art. 9,  comma  2,  c.p.c.,  comporta  sicuramente  per  il
 cittadino  contribuente, oneri maggiori rispetto a quelli conseguenti
 all'applicazione dei criteri ordinari di riparto di competenza.  Tale
 competenza,  inoltre,  esclude l'applicazione dell'art. 82 c.p.c. che
 consente, davanti al g.d.p., di stare in giudizio senza  l'assistenza
 del difensore.
   E' evidente, quindi, che l'applicazione della norma di cui all'art.
 9,  comma  2,  c.p.c.  alle  controversie  de  quibus,  determina una
 disparita' di trattamento tra i cittadini che  azionano  pretese  nei
 confronti  dei  Consorzi di bonifica e coloro che azionano pretese di
 identico valore contro altri soggetti.
   Da quanto sopra esposto potendosi ritenere  che,  relativamente  ai
 contributi di bonifica la deroga ai generali criteri di riparto della
 competenza  determini  una  disparita'  di  trattamento che non trova
 giustificazione in alcun apprezzabile interesse pubblico sorge dubbio
 di  legittimita'  costituzionale  delle  relative  norme  perche'  in
 contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 53 e 113 Cost.
   La  prospettata  questione  di  costituzionalita'  e' rilevante nel
 presente giudizio che  non  puo'  essere  definito  indipendentemente
 dalla    verifica,   sul   piano   della   costituzionalita',   della
 interpretazione, cosi' come risultante dalla  citata  sentenza  della
 Corte  di cassazione n. 9493/98, che include i contributi di bonifica
 tra le imposte e le  tasse  ex  art.  9  c.p.c.  e,  correlativamente
 esclude  la  competenza,  per  materia  e  valore,  del pretore e del
 giudice di pace.