IL GIUDICE DI PACE Nel giudizio n. 2505/98 r.g. promosso da Rossetti Ottavio da Frigole (Lecce), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Letizia Guglielmi giusta mandato a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio, attore; Contro il Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, in persona del presidente sig. Guido Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo De Carlo giusta delega a margine dell'originale della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio dell'avv. Vittorio De Carlo, convenuto; Premessa Con atto di citazione notificato il 12 giugno 1998 il sig. Rossetti Ottavio conveniva davanti al g. di p. di Lecce il Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, in persona del legale rappresentante p.t., per sentir dichiarare che l'immobile di proprieta' dell'istante, gravato dell'onere di cui alle prodotte cartelle esattoriali, non e' assoggettabile al contributo di bonifica preteso e riscosso dal Consorzio convenuto. Instauratosi il contraddittorio, quest'ultimo eccepiva l'incompetenza per materia al g. di p., essendo invece competente il tribunale, avendo i contributi consortili natura di entrate "tributarie" perche' assimilabili alle "imposte e tasse" di cui e' cenno nel secondo comma dell'art. 9 c.p.c. In pendenza della lite innanzi descritta le s.u. della Cass. civ., con sentenza n. 9493/98 hanno dichiarato e affermato la competenza del tribunale, ex art. 9, comma 2 c.p.c. sul presupposto che i detti contributi sono qualificabili come "prestazioni di natura sostanzialmente tributaria, pur se l'ente impositore e' diverso dall'amm.ne finanziaria", e quindi di competenza del tribunale. 1. - Tale assunto contrasta in modo evidente con quanto statuito, sul punto, dalla ecc.ma Corte costituzionale, massimo organo di legittimita', solo pochi mesi prima, con la sentenza n. 26 del 23 febbraio 1998, nella quale, significativamente, si legge: "... nella giurisprudenza di questa Corte e' ormai principio consolidato quello secondo il quale e' discriminatoria e arbitraria, sotto il profilo dei mezzi di difesa giurisdizionale, la disciplina mediante rinvio alle norme che regolano la riscossione delle imposte dirette, disposta nei confronti di entrate non triburarie (sentenze n. 318/95, n. 239/97 e 272/97)" e per quanto concerne i contributi di bonifica, "il quadro normativo e giurisprudenziale esaminato conduce a valutazioni non dissimili da quelle poste a base dell'indirizzo di questa Corte". I contributi in questione non sono configurabili, per caratteri ontologici, come prestazioni patrimoniali, aventi la identica natura giuridica dei tributi erariali e non rientrano quindi integralmente nel sistema disciplinare delle imposte dirette, cosicche' al massimo si puo' riscontrare una loro assimilazione alle entrate tributarie, pertanto solo parziale e limitata, per quanto qui interessa, ai profili procedimentali della riscossione coattiva". Premesse le predette considerazioni, la Corte costituzionale ha stabilito che la scelta legislativa di cui all'art. 21, comma 2 r.d. n. 215/1933, che estende il sistema privilegiato di esazione delle imposte dirette anche ai contributi consortili, esclude, irragionevolmente l'applicabilita' dei poteri di cui gode il G.O. nelle controversie in materia non tributaria ed ha dichiarato incostituzionale la suddetta norma per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Peraltro ai sensi del dichiarato r.d. 215/33 i contributi di bonifica debbono considerarsi estranei alla nozione di tributo in quanto finalizzati solo ed esclusivamente a coprire il costo del servizio prestato dall'Ente impositore (cfr. Cass., I sez., 7511/93), piuttosto che ad assicurare un provento finanziario all'Ente (cfr. Guarino "natura giuridica dei contributi di bonifica", in Arch. Civ. 1998, 1 e segg.). In proposito e' da considerare che all'origine i contributi di bonifica non erano coattivi, trattandosi di corrispettivo di un servizio attuato nell'interesse degli associati, e come tali, di certo non rientranti nella categoria dei tributi, per cui la loro natura non puo' essere cambiata per il solo fatto di essere stati resi obbligatori. Il contributo consortile di bonifica pertanto, ha una sua peculiare autonomia rispetto alle imposte e alle tasse, sicche' e' inammissibile una interpretazione estensiva del comma 2 dell'art. 9 c.p.c. poiche' il legislatore con testo approvato successivamente alla legge n. 215/1933 sul Consorzio di bonifica, avrebbe aggiunto anche il termine "contributi" la cui esclusione da una disciplina comune "imposte e tasse" e' confermata dalla enunciazione stabilita proprio dall'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992. 2. - L'art. 9, comma 2 c.p.c. stabilisce che il tribunale e' competente in materia di "imposte e tasse", ovvero in materie soggette alla riserva di legge fissata dall'art. 23 della Costituzione. Se e' vero che la normativa vigente sui Consorzi di bonifica assegna agli stessi il potere di imporre tributi consortili, e' altrettanto vero che, ai detti contributi - non classificati e non classificabili ne' sulla tipologia delle imposte, ne' in quella delle tasse, perche' non previsti, ne' stabiliti da quella primaria - potesta' di istituire tributi, di competenza esclusiva degli organi legislativi - non e' possibile attribuire valenza di imposizione tributaria al rapporto obbligatorio intercorrente tra l'Ente ed i consociati, anche se tali contributi sono definiti dall'art. 21 r.d. n. 215/33 "oneri reali ... esigibili con le norme e privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali". Onere reale, dunque che, reso esigibile con le norme e i privilegi dell'imposta fondiaria, non costituisce pero' obbligazione di natura tributaria, perche' non puo' essere la "vicinanza alla tassa" che fa il tributo, ma e' la "legge" e solo "la legge" ad istituirlo, precisandone: la classificazione e gli elementi costitutivi; le guarentigie formali, intese ad evitare arbitrarie imposizioni fiscali o parafiscali al cittadino contribuente. Ne' e' da confondere l'attribuzione delle potesta' di esazione dei contributi "prestate" dallo Stato ai Consorzi al fine di assicurare cogenza alla obbligazione, con la attribuzione di una potesta' impositiva tributaria agli stessi non conferita in mancanza dei formali presupposti giuridici istituzionali. 3. - Il citato r.d. 215/1933, si limita a disciplinare, peraltro sommariamente, la natura dei contributi di bonifica nonche' ad indicare i soggetti attivi e passivi, senza comunque specificarne la natura, la procedura di accertamento e di contenzioso e le sanzioni. Aggiungasi che il criterio di quantificazione e ripartizione dei contributi, affidati alla discrezionalita' dell'ente impositore, certamente contrastano con i principi fondamentali che governano la materia tributaria, ricavabili dal combinato disposto degli artt. 3, 23, 53 e 119 della Carta costituzionale. D'altronde nessuna legge tributaria vigente affida alla discrezionalita' dell'ente impositore il potere di stabilire il parametro di determinazione del quantum del tributo. 4. - Quanto alla competenza, coma la Corte costituzionale afferma in modo univoco e costante, ogni deroga ai criteri generali deve necessariamente trovare fondamento in un qualche apprezzabile interesse pubblico (cfr. Corte cost. 9 marzo 1990 n. 117). A tale criterio si ispirava, fra le altre, la sent. della Corte cost. n. 117/90 che ha dichiarato la illegittimita' dell'art. 23 della legge n. 210/1985, la quale disponeva che la trattazione delle controversie di lavoro, relative al personale dipendente dell'Ente ferrovie dello Stato, fosse devoluta alla competenza del pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Cio' perche' tali regole, in assenza di rilevanti ragioni di pubblico interesse che giustificassero la deroga ai criteri generali di riparto della competenza era "effettivamente in grado di rendere piu' gravoso (per le parti private del processo) il costo del giudizio, quanto questo abbia a svolgersi in una sede piu' lontana rispetto alla loro residenza". L'applicazione alle controversie in tema di contributi consortili della competenza funzionale del tribunale in materia di imposte e tasse, ex art. 9, comma 2, c.p.c., comporta sicuramente per il cittadino contribuente, oneri maggiori rispetto a quelli conseguenti all'applicazione dei criteri ordinari di riparto di competenza. Tale competenza, inoltre, esclude l'applicazione dell'art. 82 c.p.c. che consente, davanti al g.d.p., di stare in giudizio senza l'assistenza del difensore. E' evidente, quindi, che l'applicazione della norma di cui all'art. 9, comma 2, c.p.c. alle controversie de quibus, determina una disparita' di trattamento tra i cittadini che azionano pretese nei confronti dei Consorzi di bonifica e coloro che azionano pretese di identico valore contro altri soggetti. Da quanto sopra esposto potendosi ritenere che, relativamente ai contributi di bonifica la deroga ai generali criteri di riparto della competenza determini una disparita' di trattamento che non trova giustificazione in alcun apprezzabile interesse pubblico sorge dubbio di legittimita' costituzionale delle relative norme perche' in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 53 e 113 Cost. La prospettata questione di costituzionalita' e' rilevante nel presente giudizio che non puo' essere definito indipendentemente dalla verifica, sul piano della costituzionalita', della interpretazione, cosi' come risultante dalla citata sentenza della Corte di cassazione n. 9493/98, che include i contributi di bonifica tra le imposte e le tasse ex art. 9 c.p.c. e, correlativamente esclude la competenza, per materia e valore, del pretore e del giudice di pace.