ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16  del  d.P.R.
 26  ottobre  1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
 tributario), promosso con ordinanza emessa il 9  gennaio  1997  dalla
 commissione  tributaria  regionale  di Torino sul ricorso proposto da
 Introvaia Gaetano contro l'ufficio I.V.A. di Torino, iscritta  al  n.
 453 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 24  febbraio  1999  il  giudice
 relatore Annibale Marini;
   Ritenuto  che  la  commissione  tributaria regionale di Torino, con
 ordinanza del 9 gennaio 1997, ha sollevato, in  riferimento  all'art.
 53,  primo  comma,  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 16, terzo comma, del decreto del  Presidente
 della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina
 del contenzioso tributario), "laddove non  consente  la  impugnazione
 della  iscrizione  a  ruolo  preceduta  dalla notifica dell'avviso di
 accertamento non autonomamente impugnato, anche nel caso in cui detto
 avviso contenga errori di fatto";
     che,  ad avviso della commissione rimettente, la norma denunciata
 precluderebbe al contribuente, che  non  abbia  impugnato  l'atto  di
 accertamento  fondato  su  un  errore  di  fatto,  la possibilita' di
 sottrarsi  ad  una  pretesa  fiscale  sicuramente  ingiusta   e   non
 proporzionata  alla  sua  capacita'  contributiva.  Mentre,  sotto un
 diverso aspetto, l'esigenza di certezza e  definitivita'  degli  atti
 amministrativi  non  potrebbe, comunque, comportare il sacrificio del
 principio di capacita' contributiva  garantito  dall'art.  53,  primo
 comma, della Costituzione;
     che  nel  giudizio  dinanzi  a  questa  Corte  e'  intervenuto il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura  generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
 dichiarata infondata in   base alla  ritenuta  coerenza  della  norma
 denunciata con tutto il sistema del diritto positivo, che, al fine di
 assicurare  la  certezza  dei  rapporti  giuridici,  provvederebbe  a
 fissare   termini   perentori   per   l'impugnazione    degli    atti
 amministrativi;
     che, ad avviso della stessa difesa erariale, l'infondatezza della
 questione,    sarebbe   ancora   piu'   evidente   considerando   che
 l'Amministrazione  finanziaria   potrebbe   comunque   procedere   ad
 annullare,  in  via  di autotutela, ai sensi dell'art. 68 del decreto
 del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 e  del  decreto
 del  Ministro  delle  finanze  11  febbraio  1997,  n.  37, l'atto di
 accertamento  fondato  su  un  errore  di  fatto  anche  se  divenuto
 definitivo per la mancata impugnazione;
   Considerato  che,  come  piu'  volte  chiarito  da questa Corte, il
 principio  della  capacita'  contributiva,  evocato  quale  parametro
 esclusivo   dalla  commissione  rimettente,  riguarda  la  disciplina
 sostanziale del sistema tributario ed esula percio' dalla  disciplina
 del  processo  tributario  oggetto  della  censura  di illegittimita'
 costituzionale  (sentenza n. 120 del 1992; ordinanze n. 322 del  1992
 e n. 108 del 1990);
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata  per l'assorbente motivo della non pertinenza del parametro
 evocato;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e  9, secondo comma, delle integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale.