ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, 3 e
 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561  (Istituzione  del  Consiglio
 della  Magistratura  militare),  promosso  con ordinanza emessa il 28
 aprile 1998  dal  Consiglio  della  Magistratura  militare  di  Roma,
 iscritta  al  n.  603  del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  37,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1998.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  10  marzo 1999 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
   Ritenuto che il  Consiglio  della  Magistratura  militare  in  sede
 disciplinare,  con ordinanza in data 28 aprile 1998, ha sollevato: a)
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  3  e  4,
 della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della
 Magistratura  militare),  in  riferimento  agli  artt.  3 e 25, primo
 comma,   della   Costituzione;   b)   questione    di    legittimita'
 costituzionale  dell'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 561 del
 1988, in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione;
     che,  con  riguardo  alla   prima   questione,   il   rimettente,
 confermando  l'indirizzo  da  esso  gia' espresso in altre precedenti
 ordinanze  di  rimessione,   osserva   che   nonostante   la   natura
 giurisdizionale  della funzione disciplinare del CMM (riconosciuta da
 questa Corte nella sentenza n. 71 del 1995) tale funzione, tuttavia -
 in  applicazione  della  normativa   denunciata   che   non   prevede
 l'istituzione  di un'apposita sezione disciplinare - viene esercitata
 dal CMM nella sua composizione ordinaria, con un numero variabile  da
 otto a sei membri di volta in volta stabilito all'insegna di un'ampia
 discrezionalita'  dei  singoli  giudici e del presidente del collegio
 che appare di assai  dubbia  compatibilita'  con  la  garanzia  della
 precostituzione  per  legge  del giudice naturale, nel cui ambito "e'
 difficile affermare che non sia compresa la basilare  esigenza  della
 predeterminazione   per   legge   della   composizione  del  collegio
 giudicante con un numero fisso e invariabile di membri";
     che, quanto  alla  seconda  questione,  il  Consiglio  rimettente
 rileva  che la disposizione impugnata, nella parte in cui non prevede
 il collocamento fuori ruolo dei magistrati  componenti  elettivi  del
 CMM  (che  va  collegata  all'art.  2,  comma  5,  delle normative di
 attuazione della legge n. 561 del 1988 di  cui  al  d.P.R.  24  marzo
 1989, n. 158, ove si dispone che i suddetti magistrati "continuano ad
 esercitare  le  funzioni  giudiziarie"),  si  pone in contrasto con i
 principi e le garanzie di indipendenza posti dai  parametri  invocati
 che  comportano  la  previsione legislativa di adeguate situazioni di
 incompatibilita' oltre  che  di  astensione  e  ricusazione,  essendo
 facile che (cosi' come si e' verificato nel caso di specie e in molti
 altri   procedimenti   disciplinari)  si  riscontrino  situazioni  di
 collegamento tra i componenti  elettivi  del  CMM  e  le  vicende  da
 esaminare  in  sede  disciplinare  rispetto  alle quali, invece, essi
 dovrebbero essere, o almeno apparire, in posizione di terzieta'.
   Considerato che la prima questione di  legittimita'  costituzionale
 e' gia' stata esaminata da questa Corte nella sentenza n. 52 del 1998
 e  nella  successiva  ordinanza  n. 251 del 1998, rispetto alle quali
 l'attuale giudice a quo non propone argomenti  ulteriori  o  comunque
 tali da indurre ad un diverso scrutinio di costituzionalita';
     che  con  riferimento  alla  seconda  questione  di  legittimita'
 costituzionale  va  osservato   che   la   mancata   previsione   del
 collocamento  fuori  ruolo  dei magistrati militari che compongono il
 Consiglio della  Magistratura  militare  trova  una  giustificazione,
 oltre  che  nell'esiguita' dell'organico della Magistratura militare,
 nell'affinita' della  disciplina  dell'organo  di  autogoverno  della
 Magistratura  militare  con  quella di autogoverno della Magistratura
 amministrativa e contabile per i quali, del pari, non e' previsto  il
 collocamento fuori ruolo dei magistrati che li compongono, il che non
 appare vulnerare l'autonomia degli organi stessi;
     che,  pertanto, entrambe le questioni attualmente sollevate vanno
 dichiarate manifestamente infondate.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.