ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 300 del codice
 di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio  1997
 dal  pretore  di  Roma nel procedimento civile vertente tra la S.r.l.
 Piper 3 e la  S.a.s.  Barsigno,  iscritta  al  n.  629  del  registro
 ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  10  marzo 1999 il giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto che nel corso di un procedimento d'opposizione  a  decreto
 ingiuntivo,  durante  il  quale la parte opponente aveva richiesto la
 declaratoria d'interruzione del processo a  se'guito  del  fallimento
 della  parte opposta, non dichiarato dal procuratore di quest'ultima,
 il pretore di Roma, con  ordinanza  emessa  il  28  maggio  1997,  ha
 sollevato  -  in  riferimento  agli artt. 3 e 24 della Costituzione -
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 300 del codice  di
 procedura  civile,  nella  parte  in cui subordina l'interruzione del
 processo,  in  caso  di  fallimento  di   una   delle   parti,   alla
 dichiarazione   (o   notificazione)  dell'evento  ad  opera  del  suo
 procuratore;
     che,  a  parere  del  giudice  a  quo  nel  caso  in   cui   tale
 dichiarazione  non  venga  resa,  potrebbe derivare un pregiudizio ai
 contraddittori del fallito, per l'impossibilita' di  far  valere  nei
 confronti del fallimento un'eventuale sentenza favorevole.
   Considerato  che  il  pretore  si duole dell'asserita inadeguatezza
 degli strumenti  di  tutela  dei  diritti  a  contenuto  patrimoniale
 eventualmente  conseguenti  al  giudizio  nel  momento  in  cui  essi
 venissero fatti valere nei confronti del fallimento;
     che  identica  questione,  sollevata  nei  medesimi termini dallo
 stesso pretore, e'  stata  dichiarata  manifestamente  infondata  con
 ordinanza n. 96 del 1998;
     che  il  rimettente  ha  altresi'  trascurato  di  rilevare che i
 menzionati   interessi   dei   contraddittori   del   fallito    sono
 salvaguardati  dalla  costante  interpretazione  data  all'art.  300,
 secondo comma, cod.proc.civ.  dalla giurisprudenza  di  legittimita',
 secondo cui, allorche' il procuratore costituito ometta di dichiarare
 (o  notificare)  la  perdita  di capacita' di stare in giudizio della
 parte da lui rappresentata, l'altra  parte  puo'  chiamare  in  causa
 coloro  ai  quali  spetta  di  proseguire il giudizio, rendendo cosi'
 opponibile a costoro la sentenza da emettersi;
     che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.