ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1997 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. Piper 3 e la S.a.s. Barsigno, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1998. Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto. Ritenuto che nel corso di un procedimento d'opposizione a decreto ingiuntivo, durante il quale la parte opponente aveva richiesto la declaratoria d'interruzione del processo a se'guito del fallimento della parte opposta, non dichiarato dal procuratore di quest'ultima, il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 28 maggio 1997, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, nella parte in cui subordina l'interruzione del processo, in caso di fallimento di una delle parti, alla dichiarazione (o notificazione) dell'evento ad opera del suo procuratore; che, a parere del giudice a quo nel caso in cui tale dichiarazione non venga resa, potrebbe derivare un pregiudizio ai contraddittori del fallito, per l'impossibilita' di far valere nei confronti del fallimento un'eventuale sentenza favorevole. Considerato che il pretore si duole dell'asserita inadeguatezza degli strumenti di tutela dei diritti a contenuto patrimoniale eventualmente conseguenti al giudizio nel momento in cui essi venissero fatti valere nei confronti del fallimento; che identica questione, sollevata nei medesimi termini dallo stesso pretore, e' stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 96 del 1998; che il rimettente ha altresi' trascurato di rilevare che i menzionati interessi dei contraddittori del fallito sono salvaguardati dalla costante interpretazione data all'art. 300, secondo comma, cod.proc.civ. dalla giurisprudenza di legittimita', secondo cui, allorche' il procuratore costituito ometta di dichiarare (o notificare) la perdita di capacita' di stare in giudizio della parte da lui rappresentata, l'altra parte puo' chiamare in causa coloro ai quali spetta di proseguire il giudizio, rendendo cosi' opponibile a costoro la sentenza da emettersi; che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.