ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 47 del decreto
 legislativo 15 novembre 1993, n.  507  (Revisione  ed  armonizzazione
 dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
 affissioni,  della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
 dei comuni e delle province nonche' della tassa  per  lo  smaltimento
 dei  rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), promossi
 con ordinanze emesse il 9 novembre 1996 dalla Commissione  tributaria
 provinciale   di  Cagliari,  il  19  aprile  1997  dalla  Commissione
 tributaria provinciale  di  Brindisi,  il  22  dicembre  1997  (n.  2
 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia,
 il  10  dicembre 1997 e il 4 maggio 1998 dalla Commissione tributaria
 provinciale di Torino, ed il 19 giugno 1998 (n.  3  ordinanze)  dalla
 Commissione   tributaria   provinciale   di  Arezzo,  rispettivamente
 iscritte ai nn.  167 e 556 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 357,
 358, 648,  835,  844,  845  e  846  del  registro  ordinanze  1998  e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica nn. 15 e 37,
 prima serie speciale, dell'anno 1997 e nn. 21, 38,  45  e  47,  prima
 serie speciale, dell'anno 1998.
   Visti gli atti di costituzione dell'Enel S.p.a. e della IPE S.r.l.,
 nonche'  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il giudice relatore
 Massimo Vari;
   Uditi gli avvocati Enrico Potito per l'Enel S.p.a.,  Adriano  Rossi
 per  l'IPE  S.r.l.  e  l'Avvocato  dello  Stato Michele Dipace per il
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Ritenuto che, nel corso  del  giudizio  promosso  dall'ENEL  S.p.a.
 avverso  l'accertamento  d'ufficio  per  il  pagamento, relativamente
 all'anno 1995, della tassa per  l'occupazione  degli  spazi  ed  aree
 pubbliche  del  comune  di  Sant'Antioco,  la  Commissione tributaria
 provinciale di Cagliari, con ordinanza del 9 novembre 1996  (r.o.  n.
 167  del 1997), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre  1993,
 n.  507  (Revisione  ed  armonizzazione  dell'imposta  comunale sulla
 pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
 l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle  province
 nonche'  della  tassa  per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
 norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
 riordino della finanza locale);
     che, secondo  il  rimettente,  la  disposizione  denunciata,  nel
 dettare i criteri per la determinazione della tassa per l'occupazione
 del  sottosuolo  e  soprassuolo  con  condutture  e  cavi  in genere,
 destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione
 di pubblici servizi, contrasta con l'"art.  76,  primo  comma,  della
 Costituzione",  per  aver omesso, nella determinazione della predetta
 tassa, "di dividere i comuni in classi, di tenere conto del beneficio
 economico  ritraibile  e  di  rispettare  il  limite  massimo   della
 variazione   in   aumento   del   50%,   rispetto   alla   tassazione
 precedentemente in vigore", quali criteri,  "di  carattere  generale,
 applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione", previsti
 dall'art.  4,  comma 4 (rectius: lettera b), punto 1)) della legge 23
 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la
 revisione  delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di  pubblico
 impiego, di previdenza e di finanza territoriale);
      che la questione di costituzionalita' dell'art. 47, commi 1 e 2,
 del  decreto  legislativo  n.  507  del  1993, e' stata sollevata, in
 termini analoghi a quelli prospettati dal predetto giudice a quo  con
 altre 6 ordinanze, emesse, nel corso di altrettanti giudizi tributari
 promossi  dall'Enel S.p.a. in ordine alla tassazione per gli anni dal
 1995  al  1997,   rispettivamente:   dalla   Commissione   tributaria
 provinciale  di  Brindisi  (in  data  19 aprile 1997; r.o. n. 556 del
 1997), dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio  Emilia  (2
 ordinanze  del 22 dicembre 1997; r.o. nn. 357 e 358 del 1998) e dalla
 Commissione tributaria provinciale di  Arezzo  (3  ordinanze  del  19
 giugno 1998; r.o. nn. 844, 845 e 846 del 1998);
     che,  inoltre,  avverso  il  menzionato  decreto  legislativo  15
 novembre 1993, n. 507 "nella  parte  in  cui,  all'art.  47,  ...  ha
 provveduto  per  la  rideterminazione  delle  tariffe  nonche' per la
 prevista  tassazione  forfetaria  per  particolari  installazioni  ed
 allacciamenti    tecnici"    e'    stata   sollevata   questione   di
 costituzionalita' anche dalla Commissione tributaria  provinciale  di
 Torino,  la  quale,  con  ordinanza  emessa  (sempre  in  un giudizio
 promosso dall'Enel S.p.a avverso la tassazione per  l'anno  1996)  in
 data  10  dicembre  1997  (r.o. n. 648 del 1998), ne ha denunciato il
 contrasto  con  l'art.  76  della  Costituzione,  per   non   essersi
 conformato  all'indirizzo  contenuto nell'"art. 4, lett.  b, punto 1,
 secondo periodo" (rectius: art. 4, comma  4,  lettera  b),  punto  1,
 secondo  periodo) della legge delega n. 421 del 1992, "concernente il
 limite di tassazione delle variazioni in aumento per  le  occupazioni
 permanenti";
     che, infine, con ordinanza in data 4 maggio 1998 (r.o. n. 835 del
 1998),  emessa  in  un  giudizio  tributario  promosso dalla S.N.A.M.
 S.p.a. relativamente alla tassazione per l'anno 1995, la  Commissione
 tributaria  provinciale di Torino ha, nuovamente, sollevato questione
 di legittimita' costituzionale del predetto  decreto  legislativo  n.
 507 del 1993, denunciando l'art. 47, comma 2;
     che,  ad  avviso  del  rimettente, la disposizione censurata, nel
 prevedere "per le occupazioni del  sottosuolo  con  condutture,  cavi
 ecc. una tariffa per ogni Km. lineare o frazione di esso, comportando
 tariffe identiche per occupazioni da m. 1 a km. 1", contrasterebbe:
      con   l'art.   76   della   Costituzione,  per  aver  esorbitato
 dall'ambito fissato dall'art. 4, comma 4, lettera b), punto 2,  della
 legge  delega  n.  421 del 1992, in quanto, nonostante sussistesse un
 vincolo "ad emanare  una  normativa  di  armonizzazione  e  revisione
 dell'imposta   avuto   riguardo   a   parametri   significativi",  il
 legislatore delegato "ha modificato profondamente  la  struttura  del
 tributo stesso";
      con  l'art.  23 della Costituzione, per la lesione del principio
 della riserva relativa di legge, essendo "state trasformate in  senso
 punitivo  per  il  contribuente  le  norme  in  materia di tassazione
 dell'occupazione del sottosuolo senza che a cio'  corrispondesse  una
 correlativa delega delle Camere";
      con  gli  artt.  3  e  53  della Costituzione, avendo sottoposto
 "fattispecie  diverse  (occupazioni  che  possono  variare  da  metri
 lineari 1 a 1.000)" ad "un'identica tassazione", vulnerando, cosi', i
 principi di eguaglianza e di capacita' contributiva;
     che,   in  relazione  al  giudizio  di  cui  all'ordinanza  della
 Commissione tributaria provinciale  di  Cagliari  (r.o.  n.  167  del
 1997),   mentre   l'Enel  S.p.a.  ha  invocato  l'accoglimento  della
 questione di  costituzionalita'  sollevata  dal  rimettente,  la  IPE
 S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per
 il  comune  di  Sant'Antioco, ha chiesto, invece, una declaratoria di
 infondatezza della questione medesima;
     che in tutti i giudizi ha spiegato intervento il  Presidente  del
 Consiglio   dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, concludendo per la  manifesta  infondatezza,  o
 per l'inammissibilita', delle sollevate questioni.
   Considerato  che,  per  l'identita' o, comunque, per la connessione
 del loro oggetto, i giudizi vanno riuniti;
     che  la  materia  sulla  quale  si  incentrano  le  censure   dei
 rimettenti  e' stata oggetto di recenti interventi legislativi, tra i
 quali,  da  ultimo  e  successivamente  a  tutte  le   ordinanze   di
 rimessione,  quello  attuato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, il
 cui art. 31, comma 27, consente a comuni e province, "per i  rapporti
 non  conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree
 pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
 n. 507", di disporre, con propria deliberazione, "anche  con  effetto
 retroattivo",  le agevolazioni previste dall'art. 17, comma 63, della
 legge 15 maggio  1997,  n.  127  (disposizione,  peraltro,  anch'essa
 intervenuta  successivamente  a  talune delle menzionate ordinanze di
 rimessione), "nonche' determinare criteri e modalita' di  definizione
 agevolata";
     che,  pertanto,  alla  luce  del  richiamato  ius superveniens e,
 segnatamente,  della  disposizione   che   contempla   modalita'   di
 definizione  agevolata dei rapporti non conclusi, si rende necessaria
 la restituzione degli atti ai giudici  rimettenti,  ai  quali  spetta
 valutare, sotto il profilo della perdurante rilevanza delle sollevate
 questioni di costituzionalita', l'eventuale incidenza della normativa
 sopravvenuta sui giudizi innanzi a loro pendenti (vedi, tra le altre,
 ordinanze n. 147 del 1995 e n. 457 del 1992).