LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1049/1998, depositato il 25 febbraio 1998, avverso avviso di accertamento n. 6060001819 - Irpef piu' Ilor, 1991 contro Imposte dirette di Este da Finesso Pietro, residente a Monselice (PD) in via San Bellino n. 7, difeso da Barbato avv. Enrico, residente a Padova in piazzetta Garzeria, 1; Sadocco Agnese, residente a Monselice (PD) in via San Bellino n. 7, difeso da Barbato avv. Enrico, residente a Padova in piazzetta Garzeria, 1; F a t t o Finesso Pietro e Sadocco Agnese, residenti in Monselice (PD), via S. Bellino, 7, rappresentati e difesi dall'avv.to Enrico Barbato, con studio in Padova, piazzetta Garzeria, 1, giusta procura a margine, con ricorso alla Commissione tributaria di 1 grado di Padova, presentato il 25 febbraio 1998, hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Este n. 6060001819, notificato il 2 dicembre 1997, ad oggetto la rettifica dell'imponibile ex art. 41-bis, d.P.R. n. 600/1973, per redditi provenienti da locazione, per l'importo di L. 12.600.000, agli effetti dell'Irpef e dell'Ilor per l'anno d'imposta 1991. Premettono i ricorrenti di aver effettivamente stipulato un contratto di locazione commerciale, per la durata di sei anni, con i sigg.ri Zodiaco Maurizio e Boscolo Amalia, contitolari della societa' "Smile Bar", dalla prima scadenza (aprile 1990), detta societa' si rendeva pero' morosa nel pagamento dei canoni alla proprieta', tanto da indurre la proprieta' stessa ad avviare procedimento giudiziale di sfratto per morosita'; in data 31 gennaio 1991, il pretore convalidava lo sfratto e fissava per l'esecuzione la data del 30 settembre 1991; l'immissione nella detenzione dell'immobile avveniva quindi il 31 ottobre 1991, come risultante dal relativo verbale; nessuna azione di recupero dei canoni insoluti e' stata mai portata ad esecuzione nei confronti dei conduttori, in ragione della impossibilita' di un qualche esito. Deducono, quindi, i seguenti argomenti difensivi: 1) inesigibilita' della maggiore imposta liquidata e della sanzione irrogata per violazione del combinato disposto degli artt. 23 della Costituzione e 1, d.P.R. n. 600/1973: in assenza di effettivi introiti correlati alla locazione, non troverebbe giustificazione l'imposizione di alcuna prestazione, ne' patrimoniale ne' personale. 2) violazione del principio dell'onere della prova: gli atti forniti dai ricorrenti a comprova del mancato percepimento dei canoni in contestazione sono tali da superare la presunzione derivante dalla stipula del predetto contratto di locazione commerciale e, quindi, da riversare sull'ufficio l'onere della prova contraria. Concludono, pertanto, nel merito, per l'annullamento dell'avviso di accertamento e, in via cautelare, per la sospensione dell'esecuzione. L'ufficio, nelle deduzioni depositate il 27 marzo 1998, faceva rilevare che l'avviso in contestazione si fonda sul disposto dell'art. 23, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, per il quale "i redditi fondiari concorrono indipendentemente dalla loro percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili ..."; tale regola, dettata per l'Irpef, trova quindi applicazione anche per quanto riguarda l'Ilor, per effetto dell'esplicito richiamo operato dall'art. 118 dello stesso d.P.R. n. 917. La Commissione, con ordinanza n. 90/1998 in data 6 aprile 1998, in accoglimento dell'anzidetta istanza cautelare, ha preliminarmente disposto la sospensione della riscossione delle maggiori imposte in contestazione. I ricorrenti, nella memoria difensiva prodotta l'11 giugno 1998, controdeducono alle argomentazioni dell'ufficio, propugnando che la precitata norma del d.P.R. n. 917 si riferirebbe ai redditi fondiari, correlati alla capacita' astratta del bene di produrre reddito e determinati sulla base delle tariffe d'estimo; ove, invece, l'immobile sia locato, l'imponibile e' rappresentato dal canone effettivamente percepito, per il quale valgono regole diverse di determinazione (Redditi diversi, artt. 81 e 84, d.P.R. n. 917). Del resto, a loro dire, una diversa interpretazione "aprirebbe ampi profili di incostituzionalita'". All'udienza in camera di consiglio in data 29 giugno 1998, dopo la trattazione veniva emessa la seguente ordinanza. Motivi della decisione La Commissione ritiene intanto di non poter condividere la tesi propugnata dalla parte ricorrente, secondo cui il reddito correlato alla locazione di un immobile non costituisce reddito fondiario, nella nozione di cui al Capo 2 del d.P.R. n. 917/1986, ma rientra nel novero dei "Redditi diversi", previsti e disciplinati dal Capo 4 dello stesso d.P.R. n. 917. Invero, per previsione espressa dell'art. 34 del d.P.R. n. 917, il reddito dei fabbricati corrisponde al "reddito medio ordinario delle unita' immobiliari ... determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo...". Peraltro, per gli edifici concessi in locazione, "qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 15%, sia superiore al reddito medio ordinario..., il reddito e' determinato in misura pari a quello del canone di locazione al netto di tale riduzione.". Il successivo art. 35 dello stesso Cap. 2 stabilisce, quindi, che "se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unita' immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50% di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unita' immobiliare...". Se ne deduce che, nell'impostazione del d.P.R. n. 917, rendita catastale e canone di locazione dell'immobile costituiscono i due parametri con cui viene determinato il reddito dei fabbricati; il secondo, tra l'altro, con validita' limitata nel tempo, considerato che, dopo un triennio, rilevanti discrasie tra reddito effettivo e rendita catastale dovrebbero essere corrette mediante il procedimento di verifica di cui al precitato art. 35 del d.P.R. n. 917. Dunque, rendita catastale e reddito da locazione sono termini omogenei per la determinazione del reddito dei fabbricati, nell'ambito della categoria dei "Redditi fondiari", di cui al Cap. 2 del d.P.R. n. 917. Tale assunto e', d'altronde, confermato, a contrariis, dal successivo art. 81 del d.P.R. n. 917 che, nell'elencazione dei cespiti ricompresi nei "Redditi diversi", indica alcuni particolari redditi immobiliari, quali: i redditi di beni immobili situati all'estero; i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla sublocazione di beni immobili. Pure carattere di specialita' va attribuito alla fattispecie normativa dei "redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli", facendosi con essa riferimento essenzialmente ai redditi di cui agli artt. 24, comma 2, e 84 delle stesso d.P.R. n. 917. Ne consegue che il caso in esame non si sottrae all'applicazione del principio, derivante dall'art. 23 del d.P.R. n. 917, per il quale i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale...". La regola e' poi valida anche agli effetti dell'Ilor, in ragione dell'esplicito richiamo ad opera del successivo art. 118 ai criteri stabiliti dal Titolo 1 per la determinazione dell'imponibile Irpef. Su tali presupposti, si rileva quindi la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle predette norme del d.P.R. n. 917, per contrasto con gli art. 3 e 53 della Costituzione. Segnatamente, non pare coerente con il principio della capacita' contributiva, di cui al citato art. 53, comma 1, un sistema, quale quello sancito per i redditi fondiari dal combinato disposto degli artt. 23, comma 1 e 34, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917, e per il quale si prescinde dall'effettiva percezione, anche in caso di reddito imponibile dei fabbricati determinato in corrispondenza al canone di locazione. Da rilevare che, in tal modo, non si e' costituita una sorta di presunzione semplice, con il conseguente onere per il contribuente di fornire la prova contraria (c.f.r. art. 2729 c.c.). In effetti, l'espressione "indipendentemente dalla percezione" sta a significare che la percezione non e' in ogni caso rilevante per l'imputazione del reddito fondiario, ai tini dell'Irpef e dell'Ilor. Il contrasto con il principio di ugualianza ex art. 3, primo comma della Costituzione, si riscontra poi nella singolarita' della disciplina dei redditi fondiari dei fabbricati, correlati al canone di locazione, rispetto agli altri tipi di reddito, per i quali vale invece indefettibilmente il presupposto dell'effettiva percezione (vedi, in particolare, l'art. 42, per i redditi di capitale, l'art. 48, per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, l'art. 50, per i redditi di lavoro autonomo, l'art. 52, per il reddito d'impresa, e l'art. 81 del d.P.R. n. 917/1986, per i redditi diversi). Non meno singolare e' pero' anche l'assimilazione, nel regime, dei redditi da locazione di immobili con i redditi correlati alla semplice titolarita' degli stessi immobili, per i quali evidentemente la rendita catastale costituisce l'unico parametro e non si pone nemmeno il problema dell'effettiva percezione. Infine, il contrasto con il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione si rileva nella illogicita' e contradditorieta' intrinseca di un sistema che, da un lato, individua nel possesso di redditi, in denaro o in natura, il generale presupposto dell'imposta (c.f.r. art. 1) e, quindi, la base imponibile nel reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti e, per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato (c.f.r. art. 3), e, dall'altro, per i redditi di fabbricati in locazione, con la norma in esame, stabilisce l'imputazione del reddito, indipendentemente dalla percezione. La questione di legittimita' costituzionale involge, dunque il disposto degli artt. 23, comma 1 e 34, comma 4-bis, nonche' dell'art. 118 del d.P.R. n. 917/1986, per contrasto con l'art. 53 della Costituzione, sulla capacita' contributiva, nonche' con l'art. 3, primo e secondo comma della Costituzione, rispettivamente per disparita' di trattamento (discriminazione dei redditi di fabbricati in locazione rispetto agli altri redditi) e per manifesta illogicita'.