Ricorso  della  regione  Veneto,  in  persona  del presidente della
 Giunta regionale e legale  rappresentante    pro-tempore,  on.  dott.
 Giancarlo Galan, rappresentata e difesa, come da delega a margine del
 presente  atto,  ed  in  virtu'  di deliberazione di autorizzazione a
 stare in giudizio n. 613 del 16 marzo  1999,  dagli  avvocati  Romano
 Morra  e  proff.  Giuseppe  Franco  Ferrari  e  Massimo  Luciani,  ed
 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in  Roma,
 Lungotevere delle Navi n. 30;
   Contro   il   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,  per  la
 dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  del  d.-l.  1  marzo
 1999,  n.  43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
 n. 50 del 2 marzo 1999, recante ad oggetto "Disposizioni urgenti  per
 il settore lattiero-caseario", nella sua interezza ed in particolare;
     quanto all'art. 1, comma 1, nella parte in cui tale norma rimette
 all'AIMA  l'effettuazione delle compensazioni nazionali per i periodi
 di produzione  lattiera  1995-1996  e  1996-1997  e  stabilisce,  per
 entrambi  i periodi considerati, che l'esubero complessivo nazionale,
 sul quale deve essere  calcolato  il  prelievo  da  ripartire  tra  i
 produttori,  sia  costituito  dalla  differenza  tra  il quantitativo
 nazionale  garantito  ed  il  latte   complessivamente   prodotto   e
 commercializzato;
     quanto all'art. 1, comma 2, nella parte in cui tale norma prevede
 il  recepimento  da  parte  dell'AIMA  delle  correzioni degli errori
 intervenuti nelle operazioni di riesame effettuati  dalle  regioni  e
 province  autonome  e  da  queste motivatamente segnalati, sulla base
 delle risultanze della relazione finale della commissione di garanzia
 quote latte, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del
 presente  decreto  ed  attribuisce  alle  regioni e province autonome
 l'incombente  della  comunicazione  delle  suddette  correzioni  agli
 interessati;
     quanto  all'art.  1, comma 3, lettere a) e b), nella parte in cui
 tali  norme  rimettono  all'AIMA  l'aggiornamento  dei   quantitativi
 individuali  per  il periodo 1997-1998 e la comunicazione individuale
 ai produttori dei suddetti quantitativi individuali di riferimento  e
 delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998 risultanti
 dai   modelli   L1  pervenuti  all'AIMA  e  delle  anomalie  in  essi
 riscontrate;
     quanto all'art. 1, comma 4,  nella  parte  in  cui  esso  rimette
 all'AIMA  l'aggiornamento  definitivo dei quantitativi individuali di
 riferimento per il periodo 1998-1999 e prevede la validita'  di  tale
 aggiornamento  anche  quale  attribuzione  provvisoria per il periodo
 1999-2000;
     quanto  all'art. 1, comma 5, nella parte in cui esso rimette a un
 successivo decreto del Ministro  delle  politiche  agricole,  seppure
 d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra Stato,
 regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  la  disciplina
 delle   modalita'  procedurali  per  addivenire  alle  determinazioni
 definitive da parte delle regioni e delle province autonome dei  dati
 comunicati  ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 entro sessanta giorni
 dalle comunicazioni stesse;
     quanto all'art. 1, comma 7, nella parte in cui tale norma rimette
 all'AIMA l'effettuazione della compensazione per il periodo 1997-1998
 entro 30 giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5;
     quanto all'art. 1, comma 8, lettere a), b), c), d) ed  e),  nella
 parte  in  cui  tali norme individuano i seguenti criteri, e relativo
 ordine di priorita', ai fini dell'effettuazione  della  compensazione
 nazionale  in  riferimento  a  tutti  i periodi 1995-1996, 1996-1997,
 1997-1998 e 1998-1999: a) in favore dei produttori titolari di  quota
 delle zone di montagna; b) in favore dei produttori titolari di quota
 A e di quota B nei confronti dei quali e' stata disposta la riduzione
 della  quota B, nei limiti del quantitativo ridotto; c) in favore dei
 produttori titolari di quota ubicati in  zone  svantaggiate,  di  cui
 alla  direttiva  75/268/CEE del consiglio del 28 aprile 1975, e nelle
 zone di  cui  all'obiettivo  1  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
 2081/93;  d)  in  favore dei produttori titolari esclusivamente della
 quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5%  della
 quota medesima, e) in favore di tutti gli altri produttori;
     quanto all'art. 1, comma 9, nella parte in cui tale norma prevede
 che,  per  i  periodi  1997-1998 e 1998-1999, si applichi comunque la
 priorita' di cui all'art. 13,  comma  6-bis,  del  d.-l.  n.  6/1998,
 convertito  in  legge  n.  61/1998,  ovvero  la  compensazione in via
 prioritaria a favore dei produttori delle regioni Marche ed Umbria;
     quanto all'art. 1, comma 10, nella parte in cui esso richiama  le
 disposizioni  contenute  nell'art.  4,  commi  2  e  4,  del d.-l. n.
 411/1997,  convertito  in  legge  n.  5/1998,  in  riferimento   alle
 dichiarazioni  di  consegna degli acquirenti e ai relativi modelli L1
 per il periodo 1998-1999 e richiama il comma 5 del  medesimo  art.  1
 del  presente  decreto  in riferimento alla comunicazione individuale
 delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999 risultanti
 dai modelli L1 pervenuti all'AIMA;
     quanto all'art. 1, comma 11, nella  parte  in  cui  esso  prevede
 l'utilizzazione   da   parte   dell'AIMA   dei   dati  contenuti  nei
 provvedimenti giurisdizionali,  anche  cautelari  o  non  definitivi,
 notificati  entro  il  trentesimo  giorno  precedente la scadenza del
 termine fissato per l'effettuazione della compensazione,  ovvero,  in
 mancanza  di  tali  dati,  quelli  accertati  dalle  regioni  e dalle
 province autonome;
     quanto all'art. 1, comma 12, nella parte in cui esso prevede  che
 i  risultati  delle  compensazioni  nazionali effettuate ai sensi del
 presente decreto sono definitivi ai fini del pagamento  del  prelievo
 supplementare,  dei  relativi  conguagli  e  della  liberazione delle
 garanzie fideiussorie surrogatorie;
     quanto all'art. 1, comma 13, nella parte in cui esso prevede  che
 le  decisioni  amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi
 in materia, notificate  oltre  il  trentesimo  giorno  precedente  la
 scadenza  del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni
 previste  dallo  stesso  decreto, non producono effetti sui risultati
 complessivi  delle  compensazioni  stesse,  che  restano  fermi   nei
 confronti  dei  produttori  estranei  ai  procedimenti nei quali sono
 state emesse;
     quanto all'art. 1, comma 14, nella parte in cui esso prevede  che
 ogni  questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle
 regioni e province autonome, non risolta ai sensi del comma  2  dello
 stesso  art.  1  del  presente decreto, sara' definita con uno o piu'
 decreti del Ministro delle politiche agricole, seppure  d'intesa  con
 la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra Stato, regioni e le
 province autonome di Trento e Bolzano, entro 60  giorni  dall'entrata
 in vigore del presente decreto;
     quanto all'art. 1, comma 15, nella parte in cui esso rimette alle
 regioni e alle province autonome l'effettuazione, previa intimazione,
 della riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo nei casi
 in cui le somme gia' trattenute dall'acquirente non siano sufficienti
 a  coprire  il  prelievo complessivamente dovuto dal produttore per i
 periodi 1995-1996 e 1996-1997;
     quanto all'art. 1, commi 17 e 18, nella parte in cui  non  vi  si
 tengono   in   considerazione  i  casi  in  cui  non  e'  intervenuto
 accertamento  del  quantitativo   di   latte   commercializzato   dal
 produttore e del quantitativo individuale di riferimento ai sensi del
 d.-l. n. 411/1997, convertito in legge n. 5/1998;
     quanto  all'art. 1, comma 19, nella parte in cui esso richiama le
 operazioni di compensazione di cui al precedente  comma  10  ai  fini
 della  determinazione  del prelievo dovuto per il periodo 1998-1999 e
 del versamento del relativo importo da  parte  dell'acquirente  entro
 venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA;
     quanto  all'art.  1,  comma  20,  nella  parte  in cui tale norma
 prevede che, con effetto dal periodo 1996-1997,  il  termine  per  la
 stipula   dei   contratti   di  affitto  e  vendita  di  quota  senza
 trasferimento di azienda e' fissato al 31 dicembre di ciascun anno  e
 che  tali  atti  hanno  efficacia  in riferimento al medesimo periodo
 1996-1997   su   concorde   volonta'    delle    parti,    comunicata
 successivamente all'AIMA;
     quanto  all'art.  1, comma 21, nella parte in cui esso prevede la
 ripartizione della riserva nazionale tra le varie regioni e  province
 autonome    in    relazione    alla    produzione   media   regionale
 commercializzata accertata per i periodi 1995-1996 e  1996-1997,  per
 essere   poi   assegnata   secondo  criteri  oggettivi  di  priorita'
 deliberati  dalle  stesse,  tenendo  prioritariamente   conto   delle
 riduzioni  effettuate  ai sensi del d.-l.  n. 727/1994, convertito in
 legge n. 46/1995.
                               F a t t o
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 14/1999).
 99C0387