IL GIUDICE DI PACE
   Nel  giudizio  n.  3406/1998  r.g. promosso da Podo Maria Concetta,
 Quarta  Giovanna,   Quarta   Leonetto,   Quarta   Maria   Antonietta,
 rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Innocente giusta mandato a
 margine  dell'atto  di  citazione, elettivamente domiciliati in Lecce
 alla via Formoso Lubello 9/a presso il suo studio, attore;
   Contro il Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, in  persona  del
 presidente  sig.  Guido  Francesco,  rappresentato e difeso dall'avv.
 Antonio  Filograna  giusta  procura  a  margine  della  comparsa   di
 costituzione  e  risposta e di delibera n. 239 del 22 settembre 1998,
 elettivamente domiciliato in Lecce presso  il  suo  studio  alla  via
 Calabria n. 1, convenuto;
                               Premessa
   Con  atto  di citazione notificato il 16 luglio 1998 la sig.ra Podo
 Maria Concetta, Quarta Giovanna, Quarta Leonetto e Quarta  Antonietta
 convenivano  davanti  al  g.  di p. di Lecce il Consorzio di bonifica
 Ugento e Li Foggi, in persona del  legale  rappresentante  p.t.,  per
 sentir dichiarare che l'immobile di proprieta' degli istanti, gravato
 dell'onere   di   cui  alla  prodotte  cartelle  esattoriali,  non  e
 assoggettabile al contributo  di  bonifica  preteso  e  riscosso  dal
 Consorzio convenuto.
   Instauratosi     il    contraddittorio,    quest'ultimo    eccepiva
 l'incompetenza per materia al g. di p., essendo invece competente  il
 tribunale,   avendo   i   contributi  consortili  natura  di  entrate
 "tributarie" perche' assimilabili alle "imposte e tasse"  di  cui  e'
 cenno nel secondo comma dell'art. 9 c.p.c.
   In  pendenza della lite innanzi descritta le s.u. della Cass. civ.,
 con sentenza n. 9493/1998 hanno dichiarato e affermato la  competenza
 del  tribunale, ex art. 9, comma 2 c.p.c. sul presupposto che i detti
 contributi   sono   qualificabili   come   "prestazioni   di   natura
 sostanzialmente  tributaria,  pur  se  l'ente  impositore  e' diverso
 dall'Amm.ne finanziaria", e quindi di competenza del tribunale.
   1.  -  Tale assunto contrasta in modo evidente con quanto statuito,
 sul punto, dalla  ecc.ma  Corte  costituzionale,  massimo  organo  di
 legittimita',  solo  pochi  mesi  prima, con la sentenza n. 26 del 23
 febbraio 1998, nella quale, significativamente, si legge: "...  nella
 giurisprudenza  di questa Corte e' ormai principio consolidato quello
 secondo il quale e' discriminatoria e arbitraria,  sotto  il  profilo
 dei  mezzi  di  difesa giurisdizionale, la disciplina mediante rinvio
 alle  norme  che  regolano  la  riscossione  delle  imposte  dirette,
 disposta  nei  confronti  di  entrate  non  tributarie  (sentenze  n.
 318/1995, n. 239/1997 e 272/1997)" e per quanto concerne i contributi
 di bonifica,  "il  quadro  normativo  e  giurisprudenziale  esaminato
 conduce   a   valutazioni  non  dissimili  da  quelle  poste  a  base
 dell'indirizzo di questa Corte".
   I contributi in questione non  sono  configurabili,  per  caratteri
 ontologici,  come prestazioni patrimoniali, aventi la identica natura
 giuridica dei tributi erariali e non rientrano  quindi  integralmente
 nel  sistema disciplinare delle imposte dirette, cosicche' al massimo
 si puo' riscontrare una loro assimilazione alle  entrate  tributarie,
 pertanto  solo  parziale  e  limitata,  per  quanto qui interessa, ai
 profili proedimentali della riscossione coattiva".
   Premesse le predette considerazioni,  la  Corte  costituzionale  ha
 stabilito  che la scelta legislativa di cui all'art. 21, comma 2 r.d.
 n. 215/1933, che estende il sistema privilegiato  di  esazione  delle
 imposte    dirette   anche   ai   contributi   consortili,   esclude,
 irragionevolmente l'applicabilita' dei poteri di  cui  gode  il  G.O.
 nelle  controversie  in  materia  non  tributaria  ed  ha  dichiarato
 incostituzionale la suddetta norma per violazione degli artt. 3 e  24
 Cost.
   Peraltro  ai  sensi del dichiarato r.d. n. 215/1933 i contributi di
 bonifica debbono considerarsi estranei alla  nozione  di  tributo  in
 quanto  finalizzati  solo  ed  esclusivamente  a coprire il costo del
 servizio  prestato  dall'Ente  impositore   (cfr.   Cass.   I   sez.,
 7511/1993),  piuttosto  che  ad  assicurare  un  provento finanziario
 all'Ente  (cfr.    Guarino  "natura  giuridica  dei   contributi   di
 bonifica", in arch. civ.  1998, 1 e segg.).
   In  proposito  e'  da  considerare  che all'origine i contributi di
 bonifica non erano  coattivi,  trattandosi  di  corrispettivo  di  un
 servizio  attuato  nell'interesse  degli  associati,  e come tali, di
 certo non rientranti nella categoria dei tributi,  per  cui  la  loro
 natura  non  puo'  essere  cambiata per il solo fatto di essere stati
 resi obbligatori.
   Il contributo consortile di bonifica pertanto, ha una sua peculiare
 autonomia  rispetto  alle  imposte   e   alle   tasse,   sicche'   e'
 inammissibile  una  interpretazione estensiva del comma 2 dell'art. 9
 c.p.c. poiche' il legislatore  con  testo  approvato  successivamente
 alla  legge n.  215/1933 sul Consorzio di bonifica - avrebbe aggiunto
 anche il termine "contributi" la cui  esclusione  da  una  disciplina
 comune  "imposte  e tasse" e' confermata dalla enunciazione stabilita
 proprio dall'art.  2 del d./lgs n. 546/1992.
   2. - L'art. 9, comma  2  c.p.c.  stabilisce  che  il  tribunale  e'
 competente  in  materia  di  "imposte  e  tasse",  ovvero  in materie
 soggette  alla  riserva  di  legge   fissata   dall'art.   23   della
 Costituzione.
   Se  e'  vero  che  la  normativa  vigente  sui Consorzi di bonifica
 assegna agli stessi il  potere  di  imporre  tributi  consortili,  e'
 altrettanto  vero  che,  ai detti contributi - non classificati e non
 classificabili ne' sulla tipologia delle imposte, ne' in quella delle
 tasse, perche' non previsti,  ne'  stabiliti  da  quella  primaria  -
 potesta'  di  istituire tributi, di competenza esclusiva degli organi
 legislativi - non e'  possibile  attribuire  valenza  di  imposizione
 tributaria  al  rapporto  obbligatorio  intercorrente tra l'Ente ed i
 consociati, anche se tali contributi sono definiti dall'art. 21  r.d.
 n.  215/1933  "oneri  reali  ....  esigibili con le norme e privilegi
 stabiliti per l'imposta  fondiaria,  prendendo  grado  immediatamente
 dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali".
   Onere  reale, dunque che, reso esigibile con le norme e i privilegi
 dell'imposta fondiaria, non costituisce pero' obbligazione di  natura
 tributaria, perche' non puo' essere  "vicinanza alla tassa" che fa il
 tributo,   ma  e'  la  "legge"  e  solo  "la  legge"  ad  istituirlo,
 precisandone:   la classificazione e  gli  elementi  costitutivi;  le
 guarentigie formali, intese ad evitare arbitrarie imposizioni fiscali
 o parafiscali al cittadino contribuente.
   Ne'  e' da confondere l'attribuzione delle potesta' di esazione dei
 contributi "prestate" dallo Stato ai Consorzi al fine  di  assicurare
 cogenza  alla  obbligazione,  con  la  attribuzione  di  una potesta'
 impositiva tributaria agli  stessi  non  conferita  in  mancanza  dei
 formali presupposti giuridici istituzionali.
   3. - Il citato r.d. n. 215/1933, si limita a disciplinare, peraltro
 sommariamente,  la  natura  dei  contributi  di  bonifica  nonche' ad
 indicare i soggetti attivi e passivi, senza comunque specificarne  la
 natura,  la procedura di accertamento e di contenzioso e le sanzioni.
 Aggiungasi che il criterio  di  quantificazione  e  ripartizione  dei
 contributi,  affidati  alla  discrezionalita'  dell'ente  impositore,
 certamente contrastano con i principi fondamentali che  governano  la
 materia  tributaria, ricavabili dal combinato disposto degli artt. 3,
 23, 53 e 119 della Carta  costituzionale.  D'altronde  nessuna  legge
 tributaria  vigente affida alla discrezionalita' dell'ente impositore
 il potere di stabilire il parametro di determinazione del quantum del
 tributo.
   4. - Quanto alla competenza, come la Corte cosituzionale afferma in
 modo univoco  e  costante,  ogni  deroga  ai  criteri  generali  deve
 necessariamente   trovare   fondamento  in  un  qualche  apprezzabile
 interesse pubblico (cfr. Corte cost. 9 marzo 1990, n. 117).
   A tale criterio si ispirava, fra le altre,  la  sent.  della  Corte
 cost.  n.  117/1990  che ha dichiarato la illegittimita' dell'art. 23
 della legge n. 210/1985, la quale disponeva che la trattazione  delle
 controversie  di  lavoro,  relative al personale dipendente dall'Ente
 ferrovie dello Stato, fosse devoluta alla competenza del pretore  del
 luogo  ove  ha  sede  l'ufficio  dell'Avvocatura  dello Stato nel cui
 distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme
 ordinarie. Cio' perche' tali regole, in assenza di rilevanti  ragioni
 di  pubblico  interesse  che  giustificassero  la  deroga  ai criteri
 generali di riparto della competenza era "effettivamente in grado  di
 rendere piu' gravoso (per le parti private del processo) il costo del
 giudizio,  quando  questo abbia a svolgersi in una sede  piu' lontana
 rispetto alla loro residenza".
   L'applicazione  alle  controversie in tema di contributi consortili
 della competenza funzionale del tribunale in  materia  di  imposte  e
 tasse,  ex  art.  9,  comma  2,  c.p.c.,  comporta sicuramente per il
 cittadino contribuente oneri maggiori rispetto a  quelli  conseguenti
 all'applicazione  dei criteri ordinari di riparto di competenza. Tale
 competenza, inoltre, esclude l'applicazione dell'art. 82  c.p.c.  che
 consente  davanti  al g.d.p., di stare in giudizio senza l'assistenza
 del difensore.
   E' evidente, quindi, che l'applicazione della norma di cui all'art.
 9, comma  2,  c.p.c.  alle  controversie  de  quibus,  determina  una
 disparita'  di  trattamento  tra i cittadini che azionano pretese nei
 confronti dei Consorzi di bonifica e coloro che azionano  pretese  di
 identico valore contro altri soggetti.
   Da  quanto  sopra  esposto potendosi ritenere che, relativamente ai
 contributi di bonifica la deroga ai generali criteri di riparto della
 competenza determini una disparita'  di  trattamento  che  non  trova
 giustificazione  in  alcun  apprezzabile  interesse  pubblico,  sorge
 dubbio di legittimita' costituzionale delle relative norme perche' in
 contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 53 e 113 Cost.
   La prospettata questione  di  costituzionalita'  e'  rilevante  nel
 presente  giudizio  che  non  puo'  essere definito indipendentemente
 dalla   verifica,   sul   piano   della   costituzionalita',    della
 interpretazione,  cosi'  come  risultante dalla citata sentenza della
 Corte di  cassazione  n.  9493/1998,  che  include  i  contributi  di
 bonifica   tra   le   imposte   e  le  tasse  ex  art.  9  c.p.c.  e,
 correlativamente esclude la competenza, per  materia  e  valore,  del
 pretore e del giudice di pace.