IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  3747/1998
 proposto  da:  Mineracqua  Federazione  delle  Industrie  delle acque
 minerali, Soc. Fonte  Paraviso  S.r.l.,  Acque  Minerali  Valmenaggio
 S.p.a., Dosso Alto S.p.a., Norda S.p.a., Fonti Prealpi S.p.a.,  Fonti
 di  Barni  S.r.l.,  Tavina  S.p.a.,  A.M.A. Acque Minerali e affini -
 Fonte Bracca Sp.a.,  Fonti  San  Carlo  -  Spinone  al  Lago  S.p.a.,
 Societa'  Italacque  S.p.a.,  Societa'  Acqua  Minerale Stella Alpina
 S.r.l., Verga Antonio Spumador S.p.a.,  Sanpellegrino  S.p.a.,  tutte
 rappresentate e difese dagli avv.ti G. Greco e S. Trifiro' (tranne la
 S.  Pellegrino  con l'avv.to Umberto Fantigrossi al posto dell'avv.to
 S. Trifiro' e la Soc.  Italacque  con  l'avv.to  Zecca  al  posto  di
 quest'ultimo)  ed  elettivamente  domiciliate  tutte presso lo studio
 dell'avv.to G. Greco in Milano, P/le Lavater n. 5;
   Contro il  Presidente  della  regione  Lombardia,  costituitisi  in
 giudizio,  rappresentato e difeso dalla avvocatura regionale - avv.to
 Vivone ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in  Milano,  via
 F.  Filzi  n.  22; per l'annullamento della delibera g.r. n. VI/37110
 del 29 giugno 1998;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  della  amministrazione
 regionale;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle
 proprie relative difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Designato relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio  1999,  il
 cons. Mario Mosconi;
   Uditi,  altresi'  gli  avv.ti  Greco, Trifilo' e Fantigrossi per le
 ricorrenti  e  l'avv.to  Vivone  per  la  resistente  amministrazione
 regionale;
   Trattenuto  indi  il ricorso in decisione e ritenuto poi in fatto e
 in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   La  Federazione   delle   Industrie   delle   Acque   minerali   e,
 individualmente,  diverse  Industrie alla stessa associate, lamentano
 la illegittimita', sotto vari profili,  di  una  deliberazione  della
 Giunta  regionale  della  Lombardia  che  -  a  dire  della difesa di
 quest'ultima - enuncerebbe le sole modalita' per la corresponsione di
 ulteriori importi indennitari in aumento  al  gia'  esistente  canone
 concessorio;  i  primi  da  versarsi in piu' alla regione medesima da
 parte  delle  citate  Industrie  a  causa  dello   sfruttamento   dei
 giacimenti  acquiferi.  Questo  al  proposito  ed  in occasione della
 quantita' di acqua minerale imbottigliata non in vetro e non solo  in
 relazione  al  gia',  ex  lege, fissato presupposto superficiario del
 terreno dato in concessione a ciascuna Industria.   Le  doglianze  si
 appuntano,  sotto  vari  profili  di diritto, soprattutto sulla legge
 regionale 1/1998 (art. 4, comma 21) che  avrebbe  reso  possibile  la
 citata  deliberazione  anche in spregio agli articoli 23, 117,  primo
 comma e 119 della Costituzione.
   A tutti i citati assunti  si  e'  opposta  la  regione,  la  quale,
 costituitasi all'uopo in giudizio, ha poi concluso per l'infondatezza
 del ricorso.
   All'udienza  del  26  gennaio  1999 la causa e' stata trattenuta in
 decisione e spedita a sentenza.
                             D i r i t t o
   1. -  E'  impugnata  avanti  questa  1  sezione  del  T.a.r.  della
 Lombardia  -  con  ricorso  in  termini  notificato e depositato - la
 deliberazione della Giunta regionale della Lombardia VI/37110 del  29
 giugno 1998 avente il seguente contenuto (BURL 12-10-98 n. 41-S.O.):
     Vista  la  l.r.  29  aprile 1980 n. 44 "disciplina della ricerca,
 coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali";
   Dato atto che l'art. 22 della precitata legge regionale prevede che
 il concessionario corrisponda alla regione un  diritto  proporzionale
 annuo  anticipato  per  ogni  ettaro  o  frazione  di ettaro compresi
 nell'area della concessione;
   Visto l'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n.  59  che  trasferisce
 alle  regioni  le  funzioni  amministrative  sulle  acque  minerali e
 termali;
   Atteso che la citata l.r. 44/1980, e'  stata  modificata  dall'art.
 4,  comma  21,  l.r. 27 gennaio 1998, n. 1, laddove viene prevista la
 corresponsione, da parte dei concessionari alla regione,  di  diritti
 proporzionali alla quantita' di acqua imbottigliata;
   Considerato  che  l'art.  4  comma 21, lettera c) della l.r. 1/1998
 modificando l'art. 22 della l.r. 44/1980 prevede, tra l'altro che:
     a) la giunta regionale con apposito  deliberativo  determina  gli
 importi e le modalita' di corresponsione del diritto;
     b)  le nuove disposizioni integrano le condizioni e la disciplina
 delle concessioni in essere;
   Ritenuto che il diritto previsto al comma 21, lettera c), dell'art.
 4, della l.r. 1/1998, si configuri quale contributo indennitario  che
 i  concessionari  dovranno  versare  alla  regione  in  virtu'  della
 quantita' di acqua minerale imbottigliata valutata secondo  parametri
 commisurati   agli  oneri  gravanti  sui  concessionari  e  sull'ente
 pubblico e che il medesimo contributo e' da intendersi in aggiunta al
 canone di concessione gia' in vigore; Valutato pertanto che la misura
 del contributo a  regime  debba  essere  concordata  tra  la  regione
 Lombardia   e   le   imprese  concessionarie  e,  in  sede  di  prima
 applicazione per primo semestre di riferimento comunque a tutela  del
 prevalente  interesse  della  collettivita',  possa  essere in misura
 presuntiva correlata, salvo conguaglio in sede di contrattazione  con
 i  concessionari,  agli oneri indiretti regionali per la salvaguardia
 ambientale e lo smaltimento dei rifiuti connessi con l'utilizzo e con
 l'imbottigliamento in  contenitori  diversi  dal  vetro;  Considerato
 equo,  per  i  citati  costi  di  salvaguardia  ambientale  sostenuti
 dall'ente  pubblico,   determinare   simbolicamente   l'importo   del
 contributo per il primo semestre di riferimento in lire una per litro
 di  acqua  minerale imbottigliata in contenitori di materiale diverso
 dal vetro,  delegando  nel  contempo  l'assessore  all'artigianato  a
 concordare  con  le imprese concessionarie in Lombardia la misura del
 contributo  dovuto  per  il  successivo   semestre   e   quantificare
 l'eventuale conguaglio per il periodo di prima applicazione; Ritenuto
 che   l'ammontare   complessivo  del  contributo  dovuto  da  ciascun
 concessionario debba essere versato  alla  regione  Lombardia,  entro
 sessanta giorni dalla scadenza del semestre di riferimento;
   Dato  atto  che  la  presente  deliberazione  non  e'  soggetta  al
 controllo ai sensi dell'art. 17, legge 15 maggio 1997, n. 127;
   Visto il parere favorevole all'ulteriore corso della  deliberazione
 espresso  dalla  IV commissione consiliare in data 25 giugno 1998, n.
 0814;
   All'unanimita' dei voti espressi nelle forme di legge, delibera:
     per le motivazioni di cui alle  premesse  che  qui  si  intendono
 interamente richiamate:
      di  stabilire  che  il  diritto  posticipato da corrispondere ai
 sensi del comma 21, lettera c) dell'art.  4  della  l.r.  27  gennaio
 1998,  n.  1  debba  intendersi  quale  contributo da commisurarsi in
 relazione  alla  quantita'  di  acqua  imbottigliata  in  contenitori
 diversi dal vetro;
      di  determinare,  in  sede  di prima applicazione, l'importo del
 contributo di cui sopra nella misura presuntiva di lire una per litro
 di  acqua  imbottigliata  fatte  salve  le  successive  verifiche   a
 conguaglio;
      di  dare  mandato all'assessore all'artigianato a concordare con
 le imprese concessionarie entro il 30  ottobre  1998  la  misura  del
 contributo dovuto per il successivo semestre e l'eventuale conguaglio
 per il periodo di prima applicazione;
      di  disporre  la  pubblicazione della presente deliberazione sul
 Bollettino ufficiale della regione  Lombardia".
   1.1. - Come si e' potuto leggere e come si e'  premesso  in  fatto,
 detta  riportata  deliberazione avrebbe, asseritamente, per contenuto
 la determinazione delle  mere  modalita'  per  la  corresponsione  di
 ulteriori  importi  di  canone  da  versare alla regione Lombardia da
 parte dei concessionari per lo sfruttamento di  giacimenti  di  acque
 minerali  (e  termali)  in  applicazione  della citata nuova norma di
 legge regionale come sopra introdotta.
   1.2.  - La quale ultima per quanto in  discussione,  cosi'  dispone
 (art.  4,  comma  21  punto  c),  l.r. 1/1998, art. 22   nn.cc., l.r.
 44/1980) (BURL n. 4 S.O. del 30 gennaio 1998):
     "per le concessioni con annesso stabilimento di  imbottigliamento
 il  concessionario  deve  altresi'  corrispondere  alla  regione, con
 cadenza  semestrale,  un  diritto  posticipato   proporzionale   alla
 quantita' di acqua imbottigliata nel semestre di riferimento.
   La  determinazione  degli  importi  del  diritto  di  cui  al comma
 precedente e' definita con deliberazione della  giunta  regionale  da
 assumersi  con almeno trenta giorni di anticipo sull'inizio del primo
 semestre di riferimento; in sede  di  prima  applicazione,  il  primo
 semestre di riferimento decorre dal 1 luglio 1998.
   Con  il  provvedimento  della giunta di cui al precedente comma, da
 adottarsi  sentita  la  competente   commissione   consiliare,   sono
 individuate  altresi'  le  modalita'  di  corresponsione alla regione
 degli importi dovuti.
   Le disposizioni di cui ai commi  che  precedono  ed  i  conseguenti
 provvedimenti  della  giunta  regionale  integrano le condizioni e la
 disciplina delle concessioni in essere".
   2. - Qui appresso si riassumono, ora, le relative doglianze:
     a)  violazione  della  citata specifica norma regionale, (art. 4,
 comma 21 p.c.) l.r. 1/1998 in quanto, nella specie, non sarebbe stato
 rispettato il termine di preavviso formale  previsto  per  l'adozione
 dell'atto di cui sopra che e' di giorni trenta;
     b)  violazione  dei disposti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 della
 legge n. 241/1990, atteso che, nel caso, non sarebbe stata consentita
 alcuna partecipazione alla formazione dell'atto in questione;
     c) eccesso di potere sotto vari profili, in  quanto  non  sarebbe
 stata   disposta  una  necessaria  istruttoria  preventiva  anche  di
 carattere tecnico. Infatti ivi si disporrebbe solo in modo scorretto;
     d) violazione, tramite la medesima norma di  legge  regionale  di
 cui  sopra,  dell'art. 23 della Costituzione atteso che la stessa non
 definirebbe, con accettabile compiutezza, l'oggetto e lo scopo  della
 prestazione  patrimoniale de qua - prestazione imposta - e i limiti e
 i controlli idonei ad impedire che  il  connesso  potere  esercitato,
 asseritamente  di natura impositiva, sconfini - come peraltro sarebbe
 accaduto nel caso - nell'arbitrio;
     e) violazione, tramite ancora la citata norma, degli  artt.  117,
 primo  comma  e 119 della Costituzione. In quanto, nel primo caso, se
 la prestazione patrimoniale de qua fosse da qualificarsi come  canone
 aggiuntivo,  essa  non  potrebbe  essere, comunque, relazionata anche
 alla quantita' di acqua semplicemente  imbottigliata  non  in  vetro;
 invero,  in  tal  modo, si andrebbe oltre quei criteri di riferimento
 fissati dallo Stato (v. ad esempio dec.lg. 230/91 e  r.d.  29  giugno
 1927  n. 1443) e solo dallo stesso determinabili e che, nella specie,
 richiamano, quale presupposto, il solo profilo c.d.  superficiario  e
 solo  in modo proporzionale all'estensione del territorio interessato
 dalla singola concessione di emungimento e sfruttamento.
   In quanto, nel secondo caso, se si trattasse di un tributo  vero  e
 proprio,  lo  stesso  non  potrebbe  essere istituito, autonomamente,
 dalla regione.
   2.1. - Insomma, secondo le citate Industrie e la Federazione che le
 raggruppa,  sarebbero  stati     richiesti  nuovi   oneri   in   modo
 ingiustificato  ed  illegittimo  alla stregua dell'aver, in sostanza,
 istituito una vera e  propria  imposta  di  fabbricazione  interna  e
 quindi  un  vero tributo o comunque nell'aver imposto una prestazione
 patrimoniale  illegittima  o   nell'aver   richiesto   un   "diritto"
 aggiuntivo, non consentito con le modalita' esplicitate.
   3. - Come si puo' dedurre, la prima questione da affrontare - anche
 ai fini di competenza ad eventualmente valutare le dette questioni di
 costituzionalita'  prospettate  in  via  incidentale  -  riguarda  la
 competenza medesima di questo giudice a decidere  nella  vertenza  de
 qua.
   3.1.  -  Il Collegio ritiene che - per ora solo al limitato profilo
 di stabilire detta giurisdizione - si debba  scrutare  se  il  citato
 reclamato  diritto  patrimoniale sia tale in sostanza o se lo stesso,
 invece, si atteggi come vero e proprio tributo o  comunque  come  una
 prestazione patrimoniale imposta.
   3.1.1. - Il Collegio medesimo e' del parere che, nella specie, alla
 stregua del citato atto, verra' poi richiesto individualmente un vero
 e proprio supplemento di canone.
   Infatti tale richiesta di aumento appare collegata, sia nella norma
 sia  nella  deliberazione,  evidentemente  alla  quantita'  di  acqua
 imbottigliata non in vetro  e  quindi  precipuamente  all'intervenuto
 maggiore  sfruttamento dei giacimenti medesimi; ben noto e conosciuto
 per il passato e piu'  che  certo  per  il  futuro.  Di  talche',  in
 implicito,  si  afferma  l'insufficienza del solo riferimento al c.d.
 superficiario.
   Ed e' proprio questo aspetto sostanziale che  va  privilegiato  per
 ben  intendere  le  finalita' dell'atto posto in discussione. (v. per
 utili spunti t.a.r. Lombardia, 1 sez., sent.  n.  30  del  9  gennaio
 1995).
   3.2.   -   Trattasi,   dunque,   di   una   nuova   ed   importante
 regolamentazione del regime tariffario che, nella specie,  e  per  di
 piu',  dovra'  essere  concordata  sotto  vari profili con gli stessi
 produttori. (v. ancora sentenza cit. sopra).
   3.2.1. - Del  resto  tale  qualificazione  e',  in  prima  battuta,
 evidenziata  anche  dalle  ricorrenti e non solo dalla controparte. E
 cio'  proprio   per   poter   avanzare   le   citate   questioni   di
 costituzionalita', senza ostruzioni formali.
   3.2.2.  - Orbene, se poi restassero ancora dubbi sulla competenza a
 decidere di questa sezione, basta ricordare che - oltre  al  disposto
 di cui all'art. 5, primo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 -
 soccorre,  al  riguardo, anche l'art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.
 80 il quale, con il comma 4, che sostituisce il comma 3  dell'art.  7
 della legge di cui sopra, fuga ogni perplessita' inerente; cio' anche
 alla stregua del fatto che gli effetti dell'atto de quo  inizialmente
 si  producono solo dal 1 luglio 1998 (art. 45, comma 18 sul punto non
 modificato dal d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387).
   4. - Tanto premesso, si osserva, in ordine alla prima censura,  che
 l'asserita violazione del termine di trenta giorni e di cui sopra non
 sussiste.   Infatti,   nella  specie,  il  primo  periodo  semestrale
 decorrente - come annotato - dal 1 luglio 1998 e' gia' fissato  dalla
 legge regionale. E la citata deliberazione e' quella che si determina
 anche  (e  non solo) in relazione a tale primo periodo. Mentre per il
 successivo periodo semestrale  appare  instaurata  una  attivita'  di
 consultazione e partecipazione.
   5.  -  Quanto  alla seconda doglianza, rileva il Collegio che anche
 questa e' infondata.
   5.1. - Invero il provvedimento messo in discussione, come  premesso
 gia' per altri fini in precedenza, non e' un atto a carattere plurimo
 o  pluri-soggettivo  o  individuale ma ha portata diffusa e contenuto
 innovativo, integrante, sotto l'aspetto della normazione,  la  stessa
 norma  primaria regionale. (C.d.S., sez. V, 16 ottobre 1997, n. 145 e
 sent. cit. sopra).
   D'altra parte i soggetti destinatari lo  sono  solo  all'occasione;
 gli  stessi  appartengono  poi ad una soggettivita' intuibile nel suo
 complesso ma non fissa; inoltre  solo  tramite  l'applicazione  dello
 stesso  atto,  con  la  concretizzazione  individuale  di questa o di
 quella fattispecie quantitativa, diventera' puntuale  la  progressiva
 norma  generatrice  complessa sopra descritta.   Di talche' la citata
 natura  e  portata   dell'atto   in   questione   esclude   l'obbligo
 dell'osservanza  delle  disposizioni  sopra  invocate  della legge n.
 241/1990 ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della stessa.
   6.  - Nel quadro teste' delineato perdono percio' consistenza anche
 tutte  le  ulteriori  censure  con  le  quali  si   lamenta   carenza
 istruttoria;  cio'  atteso  il contenuto stesso della norma di legge.
 Perdono altresi' vigore e spessore utile  anche  le  doglianze  sulla
 asserita carenza di partecipazione e di motivazione.  In quest'ultimo
 caso  solo  alla  stregua del riferimento al mero valore inizialmente
 simbolico e limitato, della prestazione  richiesta,  nel  solo  primo
 semestre;  del  resto,  forse, proprio perche' fissata inizialmente e
 per una volta sola, tale particolarita', non risulta punto  posta  in
 discussione.
   7.  -  Le  citate  conclusioni negative nel merito aprono quindi lo
 spazio all'esame delle asserite carenze di costituzionalita'. Infatti
 le stesse assumono, di risulta, ma solo ora, quel  profilo  di  utile
 strumentalita'  e  di rilevanza richiesto in tali casi. (v. da ultimo
 C.d.S., sez. V, 7 ottobre 1998, n. 1419).
   7.1. - Ora, dalle dette questioni, possono  essere  escluse  quelle
 relative  all'art. 23 e all'art. 119 della Costituzione, proprio alla
 stregua  di   quanto   in   precedenza   delineato   gia'   ai   fini
 dell'affermazione della competenza a decidere di questo giudice.
   7.1.1.  - Mentre non puo' tralasciarsi di valutare ulteriormente la
 questione posta con riguardo all'art. 117, comma 1 della Costituzione
 e se la stessa sia, o meno, non manifestatamente infondata.
   7.1.1.a - Si osserva a quest'ultimo riguardo  che  la  materia  che
 occupa ha certamente attinenza (acque minerali) a quella per la quale
 vigono  le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 117 della
 Costituzione.
   7.1.1.a.1. - E in tale contesto,  le  norme  regionali  legislative
 devono essere - come e' noto - conformi anche alle norme di principio
 dettate,  nella  stessa  materia,  dalla  legislazione statale; e non
 solo.  Orbene proprio le norme statali di specie - all'uopo  invocate
 sia  sotto  il  profilo  del  parametro,  sia  sotto il profilo della
 unicita' e della esclusivita'  dello  stesso  che  sotto  il  profilo
 dell'ancoraggio  ad  una sola particolare posizione statica in fatto,
 relativa quest'ultima a ciascun singolo atto concessorio in essere  -
 non   sembrano   consentire   che,   nella  presente  materia,  siano
 autonomamente  aggiunti   dalle   regioni   ulteriori   parametri   o
 presupposti  di  riferimento  oltre a quello superficiario; perdipiu'
 l'ulteriore a valenza variabile.
   7.1.1.a.2. - E questo dovrebbe ben comprendersi  anche  in  ragione
 del  fatto  che,  in  tale  settore,  v'e' la necessita' di un regime
 economico che abbia, tendenzialmente, il  carattere  di  uniformita';
 non solo a livello nazionale. Infatti pare ragionevole ipotizzare che
 simili    interventi    regionali    autonomi    e   non   coordinati
 istituzionalmente possano produrre sfasature nel regime della  libera
 concorrenza  e  circolazione  dei  beni  e  delle  merci collegata al
 mercato europeo in cui l'interesse dello Stato e', all'evidenza,  nel
 senso  del  rispetto anche delle norme comunitarie. Del resto l'acqua
 sottoposta al prelievo, stante il tenore della norma, non sembrerebbe
 essere solo quella emunta da un giacimento sito nel territorio  della
 regione  Lombardia.   Di talche' cosi' verrebbe ad incidersi anche su
 interessi  di  altre  regioni  ed  oltre.  Dato  questo   non   certo
 irrilevante.
   7.1.1.a.3.  -  E' evidente percio', dato anche tale ultimo profilo,
 la sussistenza di un ragionevole sospetto di  incostituzionalita'  di
 tale  norma  regionale  con  riferimento  all'art.  117, primo comma,
 Costituzione nel suo insieme; e cio'  con  riguardo  ad  una  lettura
 conferente  a  quanto  dedotto, del vario c.d. di cui all'art. 25 del
 r.d. 29 luglio 1927 n. 1443, al titolo VI-32-161 nota  aggiuntiva  al
 d.-l.  22  giugno 1991, n. 230 collegata con l'art. 5  del d.P.R.  28
 giugno 1955, n. 620 e dell'art. 1, secondo comma, lett. a) e all'art.
 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, collegati questi con  l'art.  61,
 primo comma del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
   7.1.1.a.3-bis - Una interpretazione del plurimo combinato normativo
 di  cui  sopra  che  limiti  la  competenza regionale e che impedisca
 l'istituzione di ulteriori presupposti di specie non appare  altresi'
 del tutto illogica se si presta anche attenzione al comma 3 dell'art.
 86  del  d.-l.  31  marzo  1998,  n.  112 alla stregua del quale, per
 siffatti introiti, non sembra prevista una possibilita'  di  autonoma
 individuazione  di  un  ulteriore  presupposto  utile  al  caso quale
 compito delle regioni; le quali,  invece,  sono  solo  chiamate  alla
 riscossione  degli  stessi  "diritti"  di cui sopra - se pur propri -
 all'interno di una gestione ordinaria dei  beni  idrici  pubblici  de
 quibus, dato lo spessore di tale demanio e la sua ramificazione senza
 certi confini regionali e giusta le norme statali di riferimento allo
 stesso,  pur  tenendo conto dei contenuti dell'art. 22 della legge 15
 marzo 1997, n. 59.
   7.2.  -  La  sudetta  questione  che  -  dato  quanto  premesso   -
 sembrerebbe   poter   essere   percio'   valutata   dalla  on.  Corte
 costituzionale con riguardo ad ogni limite  alle  regioni  deducibile
 dall'art. 117, primo comma della Costituzione, conserva poi, ed anche
 allo stato, la sua attualita'.
   7.2.1.  -  Infatti  una  ulteriore  modifica  della  suddetta norma
 regionale e', al presente, non efficace ed  e'  stata  trasmessa  dal
 Commissario  di  Governo  al  Consiglio  dei  Ministri,  per presunte
 illegittimita'  costituzionali  di  contenuto  pressoche'  analogo  a
 quello  teste'  evidenziato.    La  stessa  ultima provvedera' poi de
 futuro e non sul semestre iniziale; ne'  su  quello,  ovviamente,  in
 decorso; ne', probabilmente, per diversi successivi altri semestri.