IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3747/1998 proposto da: Mineracqua Federazione delle Industrie delle acque minerali, Soc. Fonte Paraviso S.r.l., Acque Minerali Valmenaggio S.p.a., Dosso Alto S.p.a., Norda S.p.a., Fonti Prealpi S.p.a., Fonti di Barni S.r.l., Tavina S.p.a., A.M.A. Acque Minerali e affini - Fonte Bracca Sp.a., Fonti San Carlo - Spinone al Lago S.p.a., Societa' Italacque S.p.a., Societa' Acqua Minerale Stella Alpina S.r.l., Verga Antonio Spumador S.p.a., Sanpellegrino S.p.a., tutte rappresentate e difese dagli avv.ti G. Greco e S. Trifiro' (tranne la S. Pellegrino con l'avv.to Umberto Fantigrossi al posto dell'avv.to S. Trifiro' e la Soc. Italacque con l'avv.to Zecca al posto di quest'ultimo) ed elettivamente domiciliate tutte presso lo studio dell'avv.to G. Greco in Milano, P/le Lavater n. 5; Contro il Presidente della regione Lombardia, costituitisi in giudizio, rappresentato e difeso dalla avvocatura regionale - avv.to Vivone ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Milano, via F. Filzi n. 22; per l'annullamento della delibera g.r. n. VI/37110 del 29 giugno 1998; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della amministrazione regionale; Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie relative difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 1999, il cons. Mario Mosconi; Uditi, altresi' gli avv.ti Greco, Trifilo' e Fantigrossi per le ricorrenti e l'avv.to Vivone per la resistente amministrazione regionale; Trattenuto indi il ricorso in decisione e ritenuto poi in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o La Federazione delle Industrie delle Acque minerali e, individualmente, diverse Industrie alla stessa associate, lamentano la illegittimita', sotto vari profili, di una deliberazione della Giunta regionale della Lombardia che - a dire della difesa di quest'ultima - enuncerebbe le sole modalita' per la corresponsione di ulteriori importi indennitari in aumento al gia' esistente canone concessorio; i primi da versarsi in piu' alla regione medesima da parte delle citate Industrie a causa dello sfruttamento dei giacimenti acquiferi. Questo al proposito ed in occasione della quantita' di acqua minerale imbottigliata non in vetro e non solo in relazione al gia', ex lege, fissato presupposto superficiario del terreno dato in concessione a ciascuna Industria. Le doglianze si appuntano, sotto vari profili di diritto, soprattutto sulla legge regionale 1/1998 (art. 4, comma 21) che avrebbe reso possibile la citata deliberazione anche in spregio agli articoli 23, 117, primo comma e 119 della Costituzione. A tutti i citati assunti si e' opposta la regione, la quale, costituitasi all'uopo in giudizio, ha poi concluso per l'infondatezza del ricorso. All'udienza del 26 gennaio 1999 la causa e' stata trattenuta in decisione e spedita a sentenza. D i r i t t o 1. - E' impugnata avanti questa 1 sezione del T.a.r. della Lombardia - con ricorso in termini notificato e depositato - la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia VI/37110 del 29 giugno 1998 avente il seguente contenuto (BURL 12-10-98 n. 41-S.O.): Vista la l.r. 29 aprile 1980 n. 44 "disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"; Dato atto che l'art. 22 della precitata legge regionale prevede che il concessionario corrisponda alla regione un diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione; Visto l'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative sulle acque minerali e termali; Atteso che la citata l.r. 44/1980, e' stata modificata dall'art. 4, comma 21, l.r. 27 gennaio 1998, n. 1, laddove viene prevista la corresponsione, da parte dei concessionari alla regione, di diritti proporzionali alla quantita' di acqua imbottigliata; Considerato che l'art. 4 comma 21, lettera c) della l.r. 1/1998 modificando l'art. 22 della l.r. 44/1980 prevede, tra l'altro che: a) la giunta regionale con apposito deliberativo determina gli importi e le modalita' di corresponsione del diritto; b) le nuove disposizioni integrano le condizioni e la disciplina delle concessioni in essere; Ritenuto che il diritto previsto al comma 21, lettera c), dell'art. 4, della l.r. 1/1998, si configuri quale contributo indennitario che i concessionari dovranno versare alla regione in virtu' della quantita' di acqua minerale imbottigliata valutata secondo parametri commisurati agli oneri gravanti sui concessionari e sull'ente pubblico e che il medesimo contributo e' da intendersi in aggiunta al canone di concessione gia' in vigore; Valutato pertanto che la misura del contributo a regime debba essere concordata tra la regione Lombardia e le imprese concessionarie e, in sede di prima applicazione per primo semestre di riferimento comunque a tutela del prevalente interesse della collettivita', possa essere in misura presuntiva correlata, salvo conguaglio in sede di contrattazione con i concessionari, agli oneri indiretti regionali per la salvaguardia ambientale e lo smaltimento dei rifiuti connessi con l'utilizzo e con l'imbottigliamento in contenitori diversi dal vetro; Considerato equo, per i citati costi di salvaguardia ambientale sostenuti dall'ente pubblico, determinare simbolicamente l'importo del contributo per il primo semestre di riferimento in lire una per litro di acqua minerale imbottigliata in contenitori di materiale diverso dal vetro, delegando nel contempo l'assessore all'artigianato a concordare con le imprese concessionarie in Lombardia la misura del contributo dovuto per il successivo semestre e quantificare l'eventuale conguaglio per il periodo di prima applicazione; Ritenuto che l'ammontare complessivo del contributo dovuto da ciascun concessionario debba essere versato alla regione Lombardia, entro sessanta giorni dalla scadenza del semestre di riferimento; Dato atto che la presente deliberazione non e' soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il parere favorevole all'ulteriore corso della deliberazione espresso dalla IV commissione consiliare in data 25 giugno 1998, n. 0814; All'unanimita' dei voti espressi nelle forme di legge, delibera: per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono interamente richiamate: di stabilire che il diritto posticipato da corrispondere ai sensi del comma 21, lettera c) dell'art. 4 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 debba intendersi quale contributo da commisurarsi in relazione alla quantita' di acqua imbottigliata in contenitori diversi dal vetro; di determinare, in sede di prima applicazione, l'importo del contributo di cui sopra nella misura presuntiva di lire una per litro di acqua imbottigliata fatte salve le successive verifiche a conguaglio; di dare mandato all'assessore all'artigianato a concordare con le imprese concessionarie entro il 30 ottobre 1998 la misura del contributo dovuto per il successivo semestre e l'eventuale conguaglio per il periodo di prima applicazione; di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia". 1.1. - Come si e' potuto leggere e come si e' premesso in fatto, detta riportata deliberazione avrebbe, asseritamente, per contenuto la determinazione delle mere modalita' per la corresponsione di ulteriori importi di canone da versare alla regione Lombardia da parte dei concessionari per lo sfruttamento di giacimenti di acque minerali (e termali) in applicazione della citata nuova norma di legge regionale come sopra introdotta. 1.2. - La quale ultima per quanto in discussione, cosi' dispone (art. 4, comma 21 punto c), l.r. 1/1998, art. 22 nn.cc., l.r. 44/1980) (BURL n. 4 S.O. del 30 gennaio 1998): "per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento il concessionario deve altresi' corrispondere alla regione, con cadenza semestrale, un diritto posticipato proporzionale alla quantita' di acqua imbottigliata nel semestre di riferimento. La determinazione degli importi del diritto di cui al comma precedente e' definita con deliberazione della giunta regionale da assumersi con almeno trenta giorni di anticipo sull'inizio del primo semestre di riferimento; in sede di prima applicazione, il primo semestre di riferimento decorre dal 1 luglio 1998. Con il provvedimento della giunta di cui al precedente comma, da adottarsi sentita la competente commissione consiliare, sono individuate altresi' le modalita' di corresponsione alla regione degli importi dovuti. Le disposizioni di cui ai commi che precedono ed i conseguenti provvedimenti della giunta regionale integrano le condizioni e la disciplina delle concessioni in essere". 2. - Qui appresso si riassumono, ora, le relative doglianze: a) violazione della citata specifica norma regionale, (art. 4, comma 21 p.c.) l.r. 1/1998 in quanto, nella specie, non sarebbe stato rispettato il termine di preavviso formale previsto per l'adozione dell'atto di cui sopra che e' di giorni trenta; b) violazione dei disposti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990, atteso che, nel caso, non sarebbe stata consentita alcuna partecipazione alla formazione dell'atto in questione; c) eccesso di potere sotto vari profili, in quanto non sarebbe stata disposta una necessaria istruttoria preventiva anche di carattere tecnico. Infatti ivi si disporrebbe solo in modo scorretto; d) violazione, tramite la medesima norma di legge regionale di cui sopra, dell'art. 23 della Costituzione atteso che la stessa non definirebbe, con accettabile compiutezza, l'oggetto e lo scopo della prestazione patrimoniale de qua - prestazione imposta - e i limiti e i controlli idonei ad impedire che il connesso potere esercitato, asseritamente di natura impositiva, sconfini - come peraltro sarebbe accaduto nel caso - nell'arbitrio; e) violazione, tramite ancora la citata norma, degli artt. 117, primo comma e 119 della Costituzione. In quanto, nel primo caso, se la prestazione patrimoniale de qua fosse da qualificarsi come canone aggiuntivo, essa non potrebbe essere, comunque, relazionata anche alla quantita' di acqua semplicemente imbottigliata non in vetro; invero, in tal modo, si andrebbe oltre quei criteri di riferimento fissati dallo Stato (v. ad esempio dec.lg. 230/91 e r.d. 29 giugno 1927 n. 1443) e solo dallo stesso determinabili e che, nella specie, richiamano, quale presupposto, il solo profilo c.d. superficiario e solo in modo proporzionale all'estensione del territorio interessato dalla singola concessione di emungimento e sfruttamento. In quanto, nel secondo caso, se si trattasse di un tributo vero e proprio, lo stesso non potrebbe essere istituito, autonomamente, dalla regione. 2.1. - Insomma, secondo le citate Industrie e la Federazione che le raggruppa, sarebbero stati richiesti nuovi oneri in modo ingiustificato ed illegittimo alla stregua dell'aver, in sostanza, istituito una vera e propria imposta di fabbricazione interna e quindi un vero tributo o comunque nell'aver imposto una prestazione patrimoniale illegittima o nell'aver richiesto un "diritto" aggiuntivo, non consentito con le modalita' esplicitate. 3. - Come si puo' dedurre, la prima questione da affrontare - anche ai fini di competenza ad eventualmente valutare le dette questioni di costituzionalita' prospettate in via incidentale - riguarda la competenza medesima di questo giudice a decidere nella vertenza de qua. 3.1. - Il Collegio ritiene che - per ora solo al limitato profilo di stabilire detta giurisdizione - si debba scrutare se il citato reclamato diritto patrimoniale sia tale in sostanza o se lo stesso, invece, si atteggi come vero e proprio tributo o comunque come una prestazione patrimoniale imposta. 3.1.1. - Il Collegio medesimo e' del parere che, nella specie, alla stregua del citato atto, verra' poi richiesto individualmente un vero e proprio supplemento di canone. Infatti tale richiesta di aumento appare collegata, sia nella norma sia nella deliberazione, evidentemente alla quantita' di acqua imbottigliata non in vetro e quindi precipuamente all'intervenuto maggiore sfruttamento dei giacimenti medesimi; ben noto e conosciuto per il passato e piu' che certo per il futuro. Di talche', in implicito, si afferma l'insufficienza del solo riferimento al c.d. superficiario. Ed e' proprio questo aspetto sostanziale che va privilegiato per ben intendere le finalita' dell'atto posto in discussione. (v. per utili spunti t.a.r. Lombardia, 1 sez., sent. n. 30 del 9 gennaio 1995). 3.2. - Trattasi, dunque, di una nuova ed importante regolamentazione del regime tariffario che, nella specie, e per di piu', dovra' essere concordata sotto vari profili con gli stessi produttori. (v. ancora sentenza cit. sopra). 3.2.1. - Del resto tale qualificazione e', in prima battuta, evidenziata anche dalle ricorrenti e non solo dalla controparte. E cio' proprio per poter avanzare le citate questioni di costituzionalita', senza ostruzioni formali. 3.2.2. - Orbene, se poi restassero ancora dubbi sulla competenza a decidere di questa sezione, basta ricordare che - oltre al disposto di cui all'art. 5, primo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - soccorre, al riguardo, anche l'art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 il quale, con il comma 4, che sostituisce il comma 3 dell'art. 7 della legge di cui sopra, fuga ogni perplessita' inerente; cio' anche alla stregua del fatto che gli effetti dell'atto de quo inizialmente si producono solo dal 1 luglio 1998 (art. 45, comma 18 sul punto non modificato dal d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387). 4. - Tanto premesso, si osserva, in ordine alla prima censura, che l'asserita violazione del termine di trenta giorni e di cui sopra non sussiste. Infatti, nella specie, il primo periodo semestrale decorrente - come annotato - dal 1 luglio 1998 e' gia' fissato dalla legge regionale. E la citata deliberazione e' quella che si determina anche (e non solo) in relazione a tale primo periodo. Mentre per il successivo periodo semestrale appare instaurata una attivita' di consultazione e partecipazione. 5. - Quanto alla seconda doglianza, rileva il Collegio che anche questa e' infondata. 5.1. - Invero il provvedimento messo in discussione, come premesso gia' per altri fini in precedenza, non e' un atto a carattere plurimo o pluri-soggettivo o individuale ma ha portata diffusa e contenuto innovativo, integrante, sotto l'aspetto della normazione, la stessa norma primaria regionale. (C.d.S., sez. V, 16 ottobre 1997, n. 145 e sent. cit. sopra). D'altra parte i soggetti destinatari lo sono solo all'occasione; gli stessi appartengono poi ad una soggettivita' intuibile nel suo complesso ma non fissa; inoltre solo tramite l'applicazione dello stesso atto, con la concretizzazione individuale di questa o di quella fattispecie quantitativa, diventera' puntuale la progressiva norma generatrice complessa sopra descritta. Di talche' la citata natura e portata dell'atto in questione esclude l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni sopra invocate della legge n. 241/1990 ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della stessa. 6. - Nel quadro teste' delineato perdono percio' consistenza anche tutte le ulteriori censure con le quali si lamenta carenza istruttoria; cio' atteso il contenuto stesso della norma di legge. Perdono altresi' vigore e spessore utile anche le doglianze sulla asserita carenza di partecipazione e di motivazione. In quest'ultimo caso solo alla stregua del riferimento al mero valore inizialmente simbolico e limitato, della prestazione richiesta, nel solo primo semestre; del resto, forse, proprio perche' fissata inizialmente e per una volta sola, tale particolarita', non risulta punto posta in discussione. 7. - Le citate conclusioni negative nel merito aprono quindi lo spazio all'esame delle asserite carenze di costituzionalita'. Infatti le stesse assumono, di risulta, ma solo ora, quel profilo di utile strumentalita' e di rilevanza richiesto in tali casi. (v. da ultimo C.d.S., sez. V, 7 ottobre 1998, n. 1419). 7.1. - Ora, dalle dette questioni, possono essere escluse quelle relative all'art. 23 e all'art. 119 della Costituzione, proprio alla stregua di quanto in precedenza delineato gia' ai fini dell'affermazione della competenza a decidere di questo giudice. 7.1.1. - Mentre non puo' tralasciarsi di valutare ulteriormente la questione posta con riguardo all'art. 117, comma 1 della Costituzione e se la stessa sia, o meno, non manifestatamente infondata. 7.1.1.a - Si osserva a quest'ultimo riguardo che la materia che occupa ha certamente attinenza (acque minerali) a quella per la quale vigono le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 117 della Costituzione. 7.1.1.a.1. - E in tale contesto, le norme regionali legislative devono essere - come e' noto - conformi anche alle norme di principio dettate, nella stessa materia, dalla legislazione statale; e non solo. Orbene proprio le norme statali di specie - all'uopo invocate sia sotto il profilo del parametro, sia sotto il profilo della unicita' e della esclusivita' dello stesso che sotto il profilo dell'ancoraggio ad una sola particolare posizione statica in fatto, relativa quest'ultima a ciascun singolo atto concessorio in essere - non sembrano consentire che, nella presente materia, siano autonomamente aggiunti dalle regioni ulteriori parametri o presupposti di riferimento oltre a quello superficiario; perdipiu' l'ulteriore a valenza variabile. 7.1.1.a.2. - E questo dovrebbe ben comprendersi anche in ragione del fatto che, in tale settore, v'e' la necessita' di un regime economico che abbia, tendenzialmente, il carattere di uniformita'; non solo a livello nazionale. Infatti pare ragionevole ipotizzare che simili interventi regionali autonomi e non coordinati istituzionalmente possano produrre sfasature nel regime della libera concorrenza e circolazione dei beni e delle merci collegata al mercato europeo in cui l'interesse dello Stato e', all'evidenza, nel senso del rispetto anche delle norme comunitarie. Del resto l'acqua sottoposta al prelievo, stante il tenore della norma, non sembrerebbe essere solo quella emunta da un giacimento sito nel territorio della regione Lombardia. Di talche' cosi' verrebbe ad incidersi anche su interessi di altre regioni ed oltre. Dato questo non certo irrilevante. 7.1.1.a.3. - E' evidente percio', dato anche tale ultimo profilo, la sussistenza di un ragionevole sospetto di incostituzionalita' di tale norma regionale con riferimento all'art. 117, primo comma, Costituzione nel suo insieme; e cio' con riguardo ad una lettura conferente a quanto dedotto, del vario c.d. di cui all'art. 25 del r.d. 29 luglio 1927 n. 1443, al titolo VI-32-161 nota aggiuntiva al d.-l. 22 giugno 1991, n. 230 collegata con l'art. 5 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 e dell'art. 1, secondo comma, lett. a) e all'art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, collegati questi con l'art. 61, primo comma del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 7.1.1.a.3-bis - Una interpretazione del plurimo combinato normativo di cui sopra che limiti la competenza regionale e che impedisca l'istituzione di ulteriori presupposti di specie non appare altresi' del tutto illogica se si presta anche attenzione al comma 3 dell'art. 86 del d.-l. 31 marzo 1998, n. 112 alla stregua del quale, per siffatti introiti, non sembra prevista una possibilita' di autonoma individuazione di un ulteriore presupposto utile al caso quale compito delle regioni; le quali, invece, sono solo chiamate alla riscossione degli stessi "diritti" di cui sopra - se pur propri - all'interno di una gestione ordinaria dei beni idrici pubblici de quibus, dato lo spessore di tale demanio e la sua ramificazione senza certi confini regionali e giusta le norme statali di riferimento allo stesso, pur tenendo conto dei contenuti dell'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 7.2. - La sudetta questione che - dato quanto premesso - sembrerebbe poter essere percio' valutata dalla on. Corte costituzionale con riguardo ad ogni limite alle regioni deducibile dall'art. 117, primo comma della Costituzione, conserva poi, ed anche allo stato, la sua attualita'. 7.2.1. - Infatti una ulteriore modifica della suddetta norma regionale e', al presente, non efficace ed e' stata trasmessa dal Commissario di Governo al Consiglio dei Ministri, per presunte illegittimita' costituzionali di contenuto pressoche' analogo a quello teste' evidenziato. La stessa ultima provvedera' poi de futuro e non sul semestre iniziale; ne' su quello, ovviamente, in decorso; ne', probabilmente, per diversi successivi altri semestri.