ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 2, del
 decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia
 di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali),  convertito
 dalla  legge  19  luglio  1994,  n. 451, e dell'art. 2, comma 12, del
 decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia
 di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del  reddito  e
 nel  settore previdenziale), convertito dalla legge 28 novembre 1996,
 n. 608, promossi con due ordinanze emesse, rispettivamente, il 22  ed
 il  26  aprile  1997  dal  pretore di Gorizia nei procedimenti civili
 vertenti tra la Strap s.r.l. e la Delicia s.p.a. ed altro  e  l'INPS,
 iscritte,  rispettivamente,  ai  nn. 529 e 530 del registro ordinanze
 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  36,
 prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visti  gli  atti  di  costituzione dell'INPS e della Celchi s.r.l.,
 nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  febbraio  1999  il  giudice
 relatore Valerio Onida;
   Uditi l'avv. Fabio  Fonzo  per  l'INPS  e  l'Avvocato  dello  Stato
 Michele Di Pace per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Ritenuto  che,  con  due  ordinanze (r.o. n. 530 del 1997 e r.o. n.
 529 del 1997) emesse rispettivamente il 22  aprile  e  il  26  aprile
 1997,  pervenute  a  questa  Corte  il  10 luglio 1997, il pretore di
 Gorizia ha sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento  agli  artt.  2, 3, primo comma, e 38 della Costituzione,
 dell'art.  18, comma 2, del decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299
 (Disposizioni  urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione
 degli oneri sociali), convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
 luglio  1994,  n.  451,  e dell'art. 2, comma 12, del decreto legge 1
 ottobre 1996, n. 510  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  lavori
 socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
 previdenziale),   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge  28
 novembre 1996, n. 608;
     che,  ad avviso del remittente, le disposizioni impugnate, di cui
 la  seconda  costituisce  interpretazione  autentica   della   prima,
 stabilendo   che   gli  obblighi  contributivi  delle  imprese  della
 Provincia di Gorizia (alle quali si riferiva lo sgravio  contributivo
 disposto per quattro anni dall'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n.
 26,  e oggetto di controversie per quanto riguarda la sua entita') si
 considerano regolarmente assolti  con  gli  adempimenti  relativi  ai
 periodi  precedenti  all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 17, del
 decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338,  posti  in  essere   anche
 successivamente  a  tale  data attraverso operazioni di compensazione
 con i debiti contributivi  correnti,  e  cosi'  sanando  le  predette
 posizioni contributive senza alcun riguardo alle somme effettivamente
 versate  violerebbero l'art.   3, primo comma, della Costituzione, in
 quanto attribuirebbero una posizione deteriore  a  coloro  che  hanno
 applicato  correttamente la norma sullo sgravio rispetto a coloro che
 hanno pagato in (qualunque) misura inferiore al dovuto,  nonche'  gli
 artt.  2  e 38 della stessa Costituzione, in quanto esonererebbero in
 parte alcuni soggetti dal pagamento dei  contributi  previdenziali  e
 assistenziali al di fuori di un razionale disegno di incentivazione o
 di tutela di una categoria, ponendo in essere altresi' una disciplina
 incongrua  rispetto  allo  scopo,  in  contrasto  con il principio di
 ragionevolezza;
     che, mentre la prima delle due ordinanze (r.o. n. 530  del  1997)
 e'  emessa  nel  corso  di  un  giudizio  di  opposizione  a  decreto
 ingiuntivo relativo al recupero di contributi dovuti e  non  versati,
 la  seconda  (r.o.  n.  529  del  1997)  e'  emessa  nel  corso di un
 procedimento  di  opposizione  a  precetto  fondato  su  sentenza  di
 condanna passata in giudicato, ed e' motivata, quanto alla rilevanza,
 sulla  base  della  asserita  necessita'  per il giudicante, prima di
 proporsi  eventualmente  i   problemi   di   interpretazione   e   di
 legittimita'  costituzionale  delle norme impugnate, sotto il profilo
 della loro applicabilita' anche ai rapporti coperti da giudicato,  di
 veder  risolti  i  dubbi  di  legittimita'  costituzionale  circa  la
 predetta normativa di sanatoria;
     che in entrambi i giudizi si e'  costituito  l'INPS,  sostenendo,
 nel  primo  di essi (r.o. n. 530 del 1997), che la sanatoria riguarda
 solo i  versamenti  effettuati  in  misura  inferiore  al  dovuto  ma
 corrispondente  allo  sgravio di cui all'art. 4 della legge n. 26 del
 1986, inteso secondo l'interpretazione piu' favorevole alle  imprese,
 successivamente  smentita dall'art. 2, comma 17, del decreto-legge n.
 338 del 1989, e che, cosi' intesa, la  disciplina  in  questione  non
 realizza alcuna ingiustificata disparita' di trattamento, consentendo
 anzi a chi abbia versato di piu' di recuperare la differenza mediante
 compensazione;   nel   secondo   giudizio,   che   la   questione  e'
 inammissibile perche' il giudicato  intervenuto  sarebbe  insensibile
 sia  ad  una  eventuale  successiva  dichiarazione  di illegittimita'
 costituzionale, sia allo jus superveniens;
     che in  una  successiva  memoria  lo  stesso  INPS  eccepisce  la
 inammissibilita'  anche della questione posta con l'ordinanza r.o. n.
 530 del 1997, per difetto di motivazione della rilevanza,  in  quanto
 non sarebbe chiaro in quali termini e limiti era stata contestata nel
 giudizio  a  quo  la  pretesa  dell'istituto  assicuratore; sostiene,
 ancora, che la questione posta con l'ordinanza r.o. n. 529  del  1997
 sarebbe   inammissibile   anche  perche'  non  motivata  quanto  alla
 rilevanza,  se  non  per  relationem; e che, nel merito, le due norme
 impugnate dovrebbero intendersi nel senso che dispongano la sanatoria
 solo nei confronti delle imprese che  avevano  versato  i  contributi
 nella  misura  inferiore,  anche mediante conguagli, effettuati pero'
 prima dell'entrata in vigore della prima delle due predette norme: le
 disparita'  di  trattamento  che  potrebbero  determinarsi  sarebbero
 inevitabilmente connesse al concetto stesso di sanatoria;
     che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto  il Presidente del
 Consiglio dei Ministri, chiedendo che  la  questione  sia  dichiarata
 inammissibile,  in  quanto il giudice a quo non avrebbe preso partito
 fra le due interpretazioni prospettate delle norme impugnate,  quella
 cioe'  secondo cui la sanatoria riguarderebbe tutte le imprese, quale
 che fosse l'entita' dei pagamenti effettuati, e  quella  secondo  cui
 riguarderebbe  invece  solo i versamenti effettuati avvalendosi nella
 misura piu' elevata dello sgravio  contributivo  di  cui  all'art.  4
 della  legge  n.  26  del  1986;  in  ogni  caso la questione sarebbe
 infondata,  dovendosi  intendere   le   norme   in   questo   secondo
 significato, in base al quale, consentendosi il recupero dei maggiori
 versamenti  attraverso  successive  compensazioni,  si eviterebbe una
 disparita'  di  trattamento  fra  situazioni   aventi   il   medesimo
 presupposto contributivo;
     che   nell'imminenza   dell'udienza,  il  10  febbraio  1999,  ha
 depositato altresi' memoria, nel giudizio  promosso  con  l'ordinanza
 r.o.  n.  530  del  1997,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n.  36, prima serie speciale, del  3  settembre  1997,  la
 Celchi  s.r.l.,  parte  del  giudizio  a  quo  ma  non  costituita in
 precedenza davanti a questa Corte.
   Considerato che i giudizi hanno  il  medesimo  oggetto,  onde  essi
 possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
     che  la  costituzione  della  Celchi  s.r.l.  e' inammissibile in
 quanto effettuata oltre il termine perentorio, stabilito dall'art. 25
 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 3 delle norme integrative  per
 i giudizi davanti a questa Corte, di venti giorni dalla pubblicazione
 dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale;
     che  della  questione  sollevata  con l'ordinanza r.o. n. 529 del
 1997 deve essere dichiarata la manifesta inammissibilita', in  quanto
 nel  giudizio  di  esecuzione sono prive di rilevanza le questioni di
 legittimita'  costituzionale   delle   norme   gia'   applicate   nel
 procedimento  di  cognizione  concluso  con  la sentenza di condanna,
 passata in giudicato, costituente titolo  per  l'esecuzione  medesima
 (cfr., da ultimo, ordinanza n. 437 del 1997);
     che   e',   invece,   ammissibile   la  questione  sollevata  con
 l'ordinanza r.o. n. 530 del 1997, avendo il  remittente  motivato  in
 modo   sufficiente   circa   la   rilevanza   della  stessa  e  circa
 l'interpretazione data dal remittente medesimo alle norme impugnate;
     che, ai  fini  della  valutazione,  nel  merito,  della  predetta
 questione, deve premettersi che le norme impugnate - contrariamente a
 quanto  ritenuto  dal  remittente  - devono essere intese, nonostante
 l'imperfetta formulazione, ma in conformita' alla loro evidente ratio
 nel senso che esse dispongono la sanatoria  dei  debiti  contributivi
 delle  imprese  della  provincia  di  Gorizia,  relativi  ai  periodi
 anteriori  all'entrata  in  vigore  dell'art.  2,   comma   17,   del
 decreto-legge  n.  338  del 1989 (recante l'interpretazione autentica
 dell'art. 4 della legge n. 26 del 1986, che ha  disposto  lo  sgravio
 contributivo),   limitatamente   ai   minori  versamenti  conseguenti
 all'applicazione dello  sgravio  contributivo  in  questione  secondo
 l'interpretazione  piu'  favorevole  alle  imprese,  gia'  oggetto di
 controversie e successivamente smentita, in  via  di  interpretazione
 autentica, dal citato art. 2, comma 17, del d.l.  n. 338 del 1989;
     che,  cosi'  intese,  le  norme denunciate non prestano il fianco
 alla censura di  violazione  del  principio  di  eguaglianza  per  la
 disparita'  di  trattamento  fra  soggetti  che  abbiano effettuato i
 pagamenti nell'intera misura dovuta e soggetti che abbiano pagato  in
 misura  inferiore,  configurandosi  esse  come  norme  di  sanatoria,
 dirette  a  regolarizzare  ex  post  situazioni  contributive  ancora
 pendenti,  e  alla  cui  finalita',  perseguita  dal  legislatore, e'
 connaturato il beneficio che ne deriva a favore dei soli soggetti che
 non abbiano effettuato i versamenti nell'intera misura  dovuta  (cfr.
 ordinanza  n.  303 del 1997, nonche', in materia tributaria, sentenze
 n. 32 del 1976 e n. 33 del 1981, ordinanza n. 539 del 1987);
     che, parimenti,  non  sussiste  la  denunciata  violazione  degli
 articoli  2 e 38 della Costituzione, poiche' le finalita' del sistema
 previdenziale e assistenziale non sono di per se' compromesse da  una
 contingente  scelta legislativa di sanatoria di determinate posizioni
 contributive;
     che ogni ulteriore questione, dibattuta fra le  parti  anche  nei
 presenti  giudizi, circa l'ambito di applicazione della sanatoria, in
 relazione  al  tempo  in  cui  le  imprese   potessero   operare   le
 compensazioni  al  fine  di usufruire dello sgravio nella misura piu'
 elevata, attiene esclusivamente a problemi di  interpretazione  della
 normativa  in esame, la cui soluzione spetta ai giudici comuni, senza
 che vi sia motivo per ulteriori interventi, anche interpretativi,  di
 questa Corte;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata.