ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 56, comma 6,
 ultimo periodo, del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29
 (Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
 pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
 impiego,  a  norma  dell'articolo  2  della legge 23 ottobre 1992, n.
 421), nel testo sostituito dall'art.  25 del decreto  legislativo  31
 marzo  1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e
 di  rapporti  di   lavoro   nelle   amministrazioni   pubbliche,   di
 giurisdizione   nelle  controversie  di  lavoro  e  di  giurisdizione
 amministrativa, emanate in  attuazione  dell'articolo  11,  comma  4,
 della  legge  15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza emessa il
 15  maggio  1998  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per   la
 Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Marco
 Lonardi  ed  altri  contro USSL n. 46 "Alto Mantovano" di Castiglione
 delle Stiviere, iscritta al n. 562  del  registro  ordinanze  1998  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 36, prima
 serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  24  marzo 1999 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti
 della USSL n. 46 "Alto Mantovano" di Castiglione delle  Stiviere  per
 ottenere   il  trattamento  economico  corrispondente  alle  mansioni
 superiori da essi svolte, il Tribunale amministrativo  regionale  per
 la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza emessa il 15
 maggio  1998  ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3 e 36 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  56,
 comma  6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29  (Razionalizzazione  dell'organizzazione   delle   amministrazioni
 pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
 impiego, a norma dell'articolo 2 della  legge  23  ottobre  1992,  n.
 421),  nel  testo sostituito dall'art.  25 del decreto legislativo 31
 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione  e
 di   rapporti   di   lavoro   nelle   amministrazioni  pubbliche,  di
 giurisdizione  nelle  controversie  di  lavoro  e  di   giurisdizione
 amministrativa,  emanate  in  attuazione  dell'articolo  11, comma 4,
 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
     che la disposizione denunciata stabilisce che,  fino  alla  nuova
 disciplina  degli  ordinamenti  professionali  prevista dai contratti
 collettivi, "in nessun caso  lo  svolgimento  di  mansioni  superiori
 rispetto  alla qualifica di appartenenza puo' comportare il diritto a
 differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento
 professionale del lavoratore";
     che il giudice rimettente ritiene che  il  trattamento  economico
 del  dipendente  debba  essere  integrato nella misura corrispondente
 alla qualita' del lavoro effettivamente prestato (art. 36 Cost.)    e
 che  lo  svolgimento  di mansioni superiori per esigenze di servizio,
 oltre il limite di tempo  previsto  dalla  legge,  dia  diritto  alla
 retribuzione  corrispondente all'attivita' svolta (sentenze n. 57 del
 1989  e  n.    296  del  1990),  mentre  la  disposizione  denunciata
 impedirebbe di riconoscere il diritto a differenze retributive per lo
 svolgimento   di   mansioni  superiori  rispetto  alla  qualifica  di
 appartenenza, pur in presenza di un posto vacante in organico, per il
 quale non manchi la copertura finanziaria;
     che, ad avviso del  giudice  rimettente,  si  determinerebbe,  in
 contrasto   con   l'art.  3  della  Costituzione,  una  irragionevole
 disparita'  di  trattamento  tra  chi,  avendo  svolto  le   mansioni
 superiori  nel periodo di tempo per il quale ha operato il divieto di
 attribuzione di differenze retributive, non puo' vedere  riconosciuto
 tale  diritto  e  chi,  invece,  ne ha beneficiato in precedenza o ne
 beneficera' a decorrere dai nuovi contratti collettivi;
     che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o
 infondata, rilevando  che,  dopo  l'ordinanza  che  ha  sollevato  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale,  la  norma denunciata e'
 stata  abrogata dall'art. 15 del decreto legislativo 29 ottobre 1998,
 n. 387.
   Considerato che la disposizione  denunciata  e'  stata  modificata,
 dopo  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale per la Lombardia,
 sezione  staccata  di  Brescia,  ha   sollevato   la   questione   di
 legittimita' costituzionale: difatti, mentre permane la esclusione di
 avanzamenti    automatici    nell'inquadramento   professionale   del
 lavoratore che abbia svolto  mansioni  superiori  alla  qualifica  di
 appartenenza,  e'  stato  soppresso  il  divieto  di  attribuzione di
 "differenze retributive" (art. 15 del decreto legislativo 29  ottobre
 1998, n. 387);
     che,  a  seguito  di  tale modifica, gli atti vanno restituiti al
 giudice  rimettente  perche'  possa  valutare  se  la  questione   di
 legittimita'  costituzionale  sia  tuttora rilevante nel giudizio che
 egli e' chiamato ad emettere.