IL PRETORE
   Sull'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 c.d.s.,
 in relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 c.d.s., 133 c.p.,  444  e
 445 c.p.p., per violazione degli artt. 101, 111 e 24 Cost.;
   Premesso:
     che  con  sentenza  in data 4 febbraio 1997 il pretore di Brescia
 disponeva l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.,  della  pena
 di  mesi  cinque  giorni dieci di reclusione nei confronti di Bertoli
 Giovanni, in ordine al reato  di  omicidio  colposo  aggravato  dalla
 violazione   delle   norme  sulla  circolazione  stradale,  recependo
 l'accordo formulato in tal senso dalle parti;
     che  la procura generale proponeva ricorso per cassazione avverso
 tale sentenza ravvisando  la  violazione  dell'art.  222  c.d.s.  per
 l'omessa  applicazione  della  sanzione  accessoria della sospensione
 della patente di guida;
     che la S.C., seguendo il prevalente orientamento  espresso  dalle
 diverse  sezioni,  ha annullato la sentenza del pretore limitatamente
 all'omessa applicazione  della  sanzione  amministrativa  accessoria,
 affermando il conseguente principio di diritto;
   Ritenuto  che  pertanto  la  questione di lettimita' costituzionale
 appare rilevante ai fini della decisione, non potendo, questo giudice
 disattendere nel giudizio de quo il principio  di  diritto  enunciato
 dalla Corte di cassazione;
   Rilevato che il giudice e' tenuto ad applicare la sanzione prevista
 dall'art. 222 c.d.s., anche nell'ambito del procedimento ex art.  444
 c.p.p.,  d'ufficio,  senza  che  il  punto formi oggetto dell'accordo
 delle parti;
   Rilevato che la misura della sanzione accessoria puo'  variare  fra
 un minimo e un massimo;
   Ritenuto  che  il giudice del patteggiamento, non avendo cognizione
 del merito della causa, non ha alcun parametro di giudizio in base al
 quale  determinare  la  durata  della  sospensione   della   patente,
 diversamente    da    quanto    avviene   perfino   per   l'autorita'
 amministrativa;
   Ritenuto che cio' potrebbe configurare una violazione del principio
 di giurisdizione e di legalita' (artt. 101 e 111 Cost.);
   Ritenuto che, essendo la sentenza pronunciata ex  art  444  c.p.p.,
 suscettibile  di  impugnazione  soltanto  per  motivi di legittimita'
 mediante ricorso per cassazione, l'imputato, il quale non e' posto in
 grado di interloquire circa la misura della sanzione, non  rientrando
 nei  termini dell'accordo fra le parti, e' privato della possibilita'
 di proporre impugnazione nel merito;
   Ritenuto che cio' potrebbe configurare una violazione  del  diritto
 di difesa (art. 24, Cost.);