ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa  il  19  settembre
 1997  dal  pretore  di Livorno nel procedimento penale a carico di Z.
 A. ed altri, iscritta  al  n.  880  del  registro  ordinanze  1997  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica, prima serie
 speciale, dell'anno 1997.
   Udito nella camera di  consiglio  del  24  marzo  1999  il  giudice
 relatore Guido Neppi Modona.
   Ritenuto  che  con  ordinanza  del  19 settembre 1997 il pretore di
 Livorno ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  77  della
 Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 34
 del codice di procedura  penale,  nella  parte  in  cui  non  prevede
 l'incompatibilita'   ad   esercitare   le  funzioni  di  giudice  del
 dibattimento del giudice per le indagini  preliminari  che  abbia  in
 precedenza pronunciato nei confronti dei medesimi imputati decreto di
 archiviazione  "parziale"  ai  sensi dell'art. 411 cod. proc. pen. in
 relazione ad alcuni reati "concorrenti";
     che il rimettente premette: di avere pronunciato, in qualita'  di
 giudice  per  le  indagini  preliminari, decreto di archiviazione per
 intervenuta prescrizione in relazione ai reati di lesioni volontarie,
 oltraggio a pubblico ufficiale e  inosservanza  di  un  provvedimento
 dell'Autorita';  di  avere poi ordinato la restituzione degli atti al
 pubblico ministero per l'ulteriore corso in relazione al  delitto  di
 resistenza  a  pubblico ufficiale, commesso nello stesso contesto dai
 medesimi imputati; di essere ora chiamato a giudicare tale  reato  in
 qualita'  di giudice del dibattimento, pur avendo in precedenza preso
 visione di tutti gli atti di indagine  e,  quindi,  anche  di  quelli
 relativi all'odierna imputazione;
     che  ad  avviso  del  rimettente  la  ratio dell'incompatibilita'
 determinata  da  atti  compiuti  nel  procedimento   va   individuata
 nell'esigenza  di  evitare che "il giudice del merito abbia avuto, in
 precedenza, conoscenza degli elementi d'accusa relativi al  reato  di
 cui  e'  chiamato a conoscere e giudicare", nonche' di scongiurare il
 rischio  di  una  sorta  di  "pregiudizio"  da  parte del giudice del
 dibattimento;
     che l'omessa previsione nel caso in esame di  una  situazione  di
 incompatibilita'  si  porrebbe  pertanto  in  contrasto con l'art. 77
 Cost., per violazione della direttiva n. 67 della legge delega  -  in
 relazione  alla  direttiva n. 52 - stante l'assimilazione del decreto
 di archiviazione ex art. 411 cod. proc. pen.  alla  sentenza  di  non
 luogo  a  procedere  per  estinzione  del reato, nonche' con l'art. 3
 della Costituzione per l'ingiustificata disparita' di trattamento tra
 "situazioni giuridiche processuali identiche".
   Considerato  che,  contrariamente  a  quanto  sostiene  il  giudice
 rimettente,  la mera conoscenza degli atti del medesimo procedimento,
 non accompagnata da una valutazione contenutistica,  di  merito,  sui
 risultati delle indagini, non ha effetti pregiudicanti sulla funzione
 di  giudizio  (v. in tale senso sentenze n. 455 del 1994 e n. 502 del
 1991);
     che inoltre, alla stregua della costante giurisprudenza di questa
 Corte,  l'atto  pregiudicante  che   comporta   una   situazione   di
 incompatibilita'  per la funzione di giudizio deve comunque avere per
 oggetto la medesima res iudicanda (v. sentenze nn. 455 del 1994,  439
 del 1993, 186 e 124 del 1992);
     che  nel caso di specie il rimettente, in qualita' di giudice per
 le indagini preliminari, ha pronunciato decreto di archiviazione  per
 intervenuta  prescrizione nei confronti di reati diversi da quello su
 cui e' chiamato a svolgere la funzione di giudizio, e si e'  limitato
 a  prendere  visione  degli  atti di indagine, senza esprimere alcuna
 valutazione contenutistica, di merito, sui risultati  delle  indagini
 stesse;
     che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.