ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato
 il  21  aprile 1997 e depositato in Cancelleria il 24 successivo, per
 conflitto di attribuzione sorto in relazione agli articoli 2 e 3  del
 decreto  del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
 emesso  il  29  gennaio   1997,   recante:   "Disposizioni   per   il
 trasferimento  del  diritto  di reimpianto di vigneti verso superfici
 destinate alla produzione di v.q.p.r.d.", ed iscritto al  n.  14  del
 registro conflitti 1997.
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 il giudice  relatore
 Carlo Mezzanotte;
   Uditi  gli  avvocati  Francesco  Castaldi  e Francesco Torre per la
 Regione Siciliana e l'avvocato  dello  Stato  Oscar  Fiumara  per  il
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1. -  Il Presidente della Regione Siciliana, con ricorso notificato
 il  21  aprile  1997  e  depositato  il  24 aprile 1997, ha sollevato
 conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del  Consiglio
 dei  Ministri, in relazione agli artt. 2 e 3 del decreto del Ministro
 delle risorse agricole, alimentari e forestali del  29  gennaio  1997
 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 42, serie
 generale,  del  20  febbraio  1997),  recante  "Disposizioni  per  il
 trasferimento  del  diritto  di reimpianto di vigneti verso superfici
 destinate alla produzione di v.q.p.r.d." (vini di  qualita'  prodotti
 in regioni determinate).
   Il  decreto impugnato, emanato in esecuzione del regolamento CEE n.
 822/1987 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione
 comune del mercato vitivinicolo, nell'abrogare il precedente  decreto
 ministeriale n. 469 del 12 ottobre 1988 (Disciplina del trasferimento
 del  diritto  di reimpianto, in regime di blocco di nuovi impianti di
 vite), i cui articoli 1, 3, in parte, e 5 erano stati  annullati  con
 sentenza  di  questa  Corte n. 284 del 1989, stabilisce, all'art.  2,
 che l'acquirente di un diritto di reimpianto, conformemente  all'art.
 7  del citato regolamento comunitario, possa esercitarlo su superfici
 idonee alla produzione  di  vini  di  qualita'  prodotti  in  regioni
 determinate  previo  parere favorevole da parte della Regione o della
 Provincia autonoma nel cui territorio andra' ad essere esercitato  il
 diritto  stesso, e, all'art. 3, che le Regioni e le Province autonome
 stabiliscono le procedure tecnico-amministrative attraverso le  quali
 il diritto di reimpianto puo' essere trasferito.
   Il Presidente della Regione Siciliana ritiene che tali disposizioni
 del   decreto   invadano   la   competenza  legislativa  esclusiva  e
 amministrativa della Regione  in  materia  di  agricoltura,  prevista
 dagli  artt.  14,  lettera a) e 20 dello statuto di autonomia e dalle
 relative norme di attuazione  approvate  con  decreto  legislativo  7
 maggio  1948,  n.    789  (Esercizio  nella  Regione  Siciliana delle
 attribuzioni  del  Ministero  dell'agricoltura  e   delle   foreste),
 modificato  con d.P.R. 24 marzo 1981, n. 218, e che violino gli artt.
 3 e 97 della Costituzione.
   Espone il Presidente  della  Regione  che  il  regolamento  CEE  n.
 822/1987  ha  introdotto il blocco dei nuovi impianti di viti fino al
 31 agosto 1990 (termine prorogato al 31 agosto 1998  dal  regolamento
 n.  1592/1996  e poi al 31 agosto 2000 dal regolamento n. 1627/1998),
 prevedendo, pero', all'art. 7, il diritto di reimpianto a determinate
 condizioni;  tra  l'altro,  tale  diritto  puo' essere parzialmente o
 totalmente trasferito, alle condizioni  fissate  dallo  Stato  membro
 interessato,  verso  superfici  destinate  alla produzione di vini di
 qualita' in un'altra azienda.
   Gli artt. 2 e 3 del decreto impugnato, non richiedendo, nel caso di
 trasferimento del diritto di reimpianto da zone di una Regione  verso
 zone  di  un'altra  Regione,  l'assenso della Regione di provenienza,
 bensi'  solo  quello  della  Regione   ricevente,   colpirebbero   le
 potenzialita'  produttive  dei  territori siciliani, contraddistinti,
 per ragioni di crisi  economica,  da  una  piu'  forte  tendenza  dei
 produttori  al trasferimento del diritto; le disposizioni del decreto
 ministeriale priverebbero di fatto la Regione del potere di controllo
 sull'attuazione della propria politica vitivinicola,  invadendone  la
 sfera di competenza costituzionalmente garantita in materia.
   Le  disposizioni impugnate violerebbero anche, sempre ad avviso del
 Presidente  della  Regione  Siciliana,  gli  artt.  3  e   97   della
 Costituzione,  essendo  irragionevoli  e  lesive dell'interesse della
 Regione alla crescita della produzione di vini di qualita';  esse  si
 mostrerebbero  altresi'  carenti  di  equilibrato  bilanciamento  tra
 l'interesse pubblico della Regione ricevente e quello  della  Regione
 di  provenienza  del  diritto di reimpianto, la quale ultima vedrebbe
 pregiudicata una razionale attivita' amministrativa.
   2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  la  quale,  con  una  memoria   depositata   in   prossimita'
 dell'udienza,  motiva  la richiesta che sia dichiarata l'infondatezza
 del ricorso della Regione Siciliana.
   L'Avvocatura rileva preliminarmente che  il  decreto  impugnato  e'
 stato   approvato  all'unanimita'  dalle  Regioni,  prima  della  sua
 emanazione, nella riunione del Comitato tecnico  dell'agricoltura  in
 data  17  dicembre  1996,  e che la Regione Siciliana ha richiesto ed
 ottenuto (con il d.m. 24 febbraio 1997: Applicazione del  regolamento
 CEE   n.   1442/1988,   relativo   alla   concessione  di  premi  per
 l'estirpazione dei vigneti,  nella  Regione  Sicilia)  l'applicazione
 nell'isola   del  regolamento  CEE  n.  1595/1996,  che  modifica  il
 regolamento CEE n. 1442/1988 relativo alla concessione di  premi  per
 l'abbandono    definitivo    di   superfici   viticole,   cioe'   per
 l'estirpazione di vigneti senza  l'insorgenza  di  alcun  diritto  di
 reimpianto.
   Il  decreto  impugnato,  prosegue  l'Avvocatura,  si  limiterebbe a
 disciplinare  il  trasferimento  del  diritto  di  reimpianto   verso
 superfici  destinate  alla produzione di vini di qualita' prodotti in
 regioni determinate nel ristretto ambito consentito  dalla  normativa
 comunitaria.
   Ricordando   la   sentenza   n.  284  del  1989  di  questa  Corte,
 l'Avvocatura rileva ancora che  l'art.  2  del  decreto  ministeriale
 riproduce  nella  sostanza l'ultima parte dell'art. 3 del d.m. n. 469
 del 12 ottobre 1988, che la Corte avrebbe esplicitamente fatta salva,
 se pur per profili diversi.
   La soluzione accolta dal decreto impugnato, conclude  l'Avvocatura,
 apparirebbe  ragionevole  perche',  mentre  non potrebbe impedirsi ad
 alcuno di estirpare i propri vigneti, ben  potrebbe  subordinarsi  il
 reimpianto  al  parere  della  Regione  ricevente,  la quale potrebbe
 legittimamente  voler  programmare  ed  eventualmente   limitare   la
 produzione vinicola.
                         Considerato in diritto
   1.  -    Il  ricorso  per  conflitto di attribuzione proposto dalla
 Regione Siciliana chiama questa Corte a decidere se gli articoli 2  e
 3  del  decreto  del  Ministro  delle  risorse agricole, alimentari e
 forestali del 29 gennaio 1997, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 42, serie generale, del 20 febbraio 1997, recante
 "Disposizioni  per  il  trasferimento  del  diritto  di reimpianto di
 vigneti verso superfici  destinate  alla  produzione  di  v.q.p.r.d."
 (vini  di  qualita'  prodotti  in  regioni  determinate),  ledano  le
 attribuzioni regionali in materia di  agricoltura  e  foreste,  quali
 risultano  fissate  dagli articoli 14, lettera a), e 20 dello statuto
 di autonomia e dalle relative norme di attuazione, violando  altresi'
 gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
   L'art. 2 del decreto ministeriale stabilisce che l'acquirente di un
 diritto  di  reimpianto  possa  esercitarlo  su superfici idonee alla
 produzione di vini di qualita' prodotti in regioni determinate previo
 parere  favorevole  della  Regione  o  Provincia  autonoma  nel   cui
 territorio  tale  superficie  e' situata, e viene censurato in quanto
 non prevede l'assenso  della  Regione  dal  cui  territorio  le  viti
 vengono  estirpate.  L'art. 3 stabilisce che le Regioni e le Province
 autonome adottino le procedure tecnico-amministrative  attraverso  le
 quali  il  diritto  di  reimpianto  puo'  essere  trasferito  a norma
 dell'art. 7 del regolamento CEE del 16  marzo  1987,  n.  822,  e  in
 relazione   ad   esso   la   ricorrente  si  duole  che,  in  base  a
 un'interpretazione strettamente testuale,  resterebbe  precluso  alla
 Regione  regolare  l'estirpazione delle viti e subordinare al proprio
 assenso il trasferimento del diritto di reimpianto in altre Regioni.
   2. - Il ricorso e' inammissibile in quanto l'atto impugnato, per  i
 profili   specificamente   censurati,   non   tocca  le  attribuzioni
 rivendicate nel presente  giudizio  dalla  Regione  Siciliana  ed  e'
 pertanto privo del carattere di lesivita'.
   La  ricorrente censura il decreto ministeriale solo in relazione al
 contenuto precettivo  degli  artt.  2  e  3,  dal  quale  deriverebbe
 l'illegittima compressione delle sue attribuzioni.
   Ebbene,  quanto  all'art.  2, il decreto del Ministro delle risorse
 agricole riguarda la disciplina del reimpianto nelle zone idonee alla
 produzione di vini di qualita'  prodotti  in  regioni  determinate  e
 prevede  che  l'esercizio  dell'asserito  diritto  postula  il parere
 favorevole delle Regioni o delle Province autonome  di  destinazione,
 ma  nulla  dice  in  ordine alle facolta' e ai poteri delle Regioni o
 delle Province autonome dalle quali le viti vengono estirpate.
   Ne' puo' essere condivisa la tesi secondo la  quale  il  successivo
 art.  3  del  decreto, nella parte in cui prevede che le Regioni o le
 Province autonome stabiliscono  le  procedure  tecnico-amministrative
 attraverso  le  quali  l'asserito  diritto  di reimpianto puo' essere
 trasferito a norma dell'art. 7 del regolamento CEE n. 822/1987, debba
 essere letto nel  senso  che  ad  esse  sia  inibito  l'esercizio  di
 competenze legislative e amministrative loro spettanti.
   Alla  luce  della  sentenza n. 284 del 1989 di questa Corte, con la
 quale e' stato parzialmente annullato il decreto ministeriale n.  469
 del 12 ottobre 1988, poi abrogato per intero dall'art. 5 del  decreto
 impugnato,  deve  escludersi  che  un  intervento statale, se pure in
 ipotesi  preordinato  alla  tutela   di   interessi   nazionali   non
 frazionabili,  possa  essere rivolto a comprimere le competenze degli
 enti  dotati  di   autonomia   costituzionalmente   garantita   senza
 l'osservanza  delle  forme  prescritte.  Sicche', se ed in quanto, in
 assenza di una legge nazionale che disciplini in Italia  la  facolta'
 attribuita  agli  Stati  membri  dall'art. 7, paragrafo 2, del citato
 regolamento CEE, alle Regioni e alle Province  autonome,  nei  limiti
 delle  rispettive  competenze,  spettasse  il  potere  di dettare una
 propria disciplina  del  reimpianto,  non  sarebbe  certo  il  tenore
 dell'art.  3  del decreto ministeriale a poter costituire per esse un
 ostacolo.