IL PRETORE
   Ha pronunciato l'ordinanza nella causa n. 2133/1998  r.c.  promossa
 dal  sig. Valentino Frigo, con ricorso depositato il 5 novembre 1998,
 contro il comune di Roana;
   Proponendo d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. 5 e 23, penultimo comma, della l.r. Veneto 13 settembre 1978 n.
 52, in riferimento all'art. 121, quarto comma della Costituzione;
                           Osserva in fatto
   Il  ricorrente impugna, con il rimedio previsto dall'art. 22, legge
 24 novembre 1981, n.  689,  chiedendone  l'annullamento,  l'ordinanza
 ingiunzione  emessa  dal  sindaco del comune di Roana il 27 settembre
 1998, notificata il successivo 6 ottobre, con la quale gli  e'  stata
 applicata  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  per la supposta
 violazione delle prescrizioni di massima e di polizia  forestale  (in
 seguito:  P.M.P.F.), a seguito di verbale redatto dal Corpo forestale
 dello Stato, stazione di Cesuna, in  data  19  luglio  1996,  ove  si
 denuncia  il  preteso  taglio abusivo di 142 piante di abete rosso su
 fondo di proprieta' del ricorrente.
   Il  motivo  principale  del  ricorso  e'  fondato   sulla   mancata
 promulgazione  delle  P.M.P.F.  da  parte del presidente della giunta
 regionale, sebbene adottate con delibera del consiglio regionale  del
 18  dicembre  1980, pubblicata nel B.U.R. 13 aprile 1981, n. 16. Tale
 promulgazione, attesa la  natura  regolamentare  delle  P.M.P.F.,  e'
 imposta  dall'art.    43,  quarto  comma, l.s. 22 maggio 1971, n. 340
 (statuto della regione Veneto), e  condiziona  l'efficacia  giuridica
 del  provvedimento,  in base al quale la sanzione e' stata applicata:
 dalla inefficacia di  tali  norme,  qualificate  come  regolamentari,
 discenderebbe   la   conseguenziale   illegittimita'   o,   comunque,
 inoperativita' della ordinanza impugnata.
   Incidentalmente,   e    anche    prescindendo    dall'assenza    di
 promulgazione,  il  ricorrente deduce il contrasto delle P.M.P.F. con
 l'art. 23 della Costituzione. Ritualmente costituendosi in  giudizio,
 il  comune  di  Roana  sostiene  che  le cennate P.M.P.F. non abbiano
 natura regolamentare, pur condividendo, di questa, i requisiti  della
 generalita'  e  dell'astrattezza;  ma,  a differenza dei regolamenti,
 esse  introducono  una  disciplina  derogatoria  rispetto  all'ordine
 normativo. In proposito, l'art. 5 l.r. Veneto 13 settembre 1978 n. 52
 esclude   dal   procedimento   di   approvazione  delle  P.M.P.F.  la
 promulgazione.
   Inoltre,  a  differenza   dei   regolamenti,   le   P.M.P.F.   sono
 suscettibili  di  deroga  da parte di atti amministrativi a carattere
 individuale, come previsto dall'art. 23 della stessa l.r. e,  quindi,
 contengono  una  disciplina  meramente  residuale.  L'amministrazione
 convenuta  definisce   infondata   la   questione   di   legittimita'
 prospettata  da controparte, posto che le P.M.P.F. non introducono un
 divieto assoluto di utilizzazione boschiva  e,  comunque,  aderiscono
 alla  funzione  sociale  della  proprieta'.    In  assenza di atti di
 istruzione,  all'udienza  odierna  le  parti   hanno   formulato   le
 conclusioni  come  da  atti  introduttivi  e  come  da verbale del 19
 gennaio 1999,  e  discusso  la  causa,  riservandosi  il  pretore  di
 pronunciare  sentenza  nella  stessa udienza, ai sensi dell'art.  23,
 legge n. 689 del 1981.
                              In diritto
   Riguardo alla natura giuridica delle P.M.P.F.  l'art.  10  r.d.  30
 dicembre  1923 n. 3267 prevede che queste siano compilate in forma di
 regolamento.
   Nella materia delle foreste, compresa tra quelle elencate nell'art.
 117 della Costituzione, l'art. 5 della l.r. Veneto  n.  52  del  1978
 dispone che la giunta regionale provveda ad elaborare le P.M.P.F.  di
 cui  all'art.  10  r.d.l.  citato, da sottoporre all'approvazione del
 consiglio regionale; parallelamente, a norma dell'art. 23,  penultimo
 comma, della stessa l.r., il consiglio regionale approva le direttive
 e  le norme concernenti la pianificazione forestale predisposte dalla
 giunta   regionale.   Tale   procedimento,   che   non   prevede   la
 promulgazione,  e'  stato  rispettato  con  l'adozione delle P.M.P.F.
 mediante  la  delibera  del  consiglio  regionale,  richiamata  nella
 narrativa, e regolarmente pubblicata nel B.U.R.
   Senonche',   attesa   la   natura   regolamentare  delle  P.M.P.F.,
 prefigurata  dall'art.  10  r.d.  citato,  e'  avvalorabile,  e   non
 manifestamente infondato, il sospetto di illegittimita' delle cennate
 norme  della legge regionale n. 52 del 1978, per contrasto con l'art.
 121, quarto comma della Costituzione, il quale, per i regolamenti  di
 competenza   regionale,   prevede   la  promulgazione  da  parte  del
 presidente della giunta regionale; formalita' che si  trova  ribadita
 dall'art. 43, quarto comma, l.s.  22 maggio 1971 n. 340.
   La  questione  e'  rilevante  ai  fini  della decisione: in caso di
 rigetto,  dovrebbe  concludersi  che  le  P.M.P.F.  sono   pienamente
 operanti  e  che,  per  questo  profilo,  il  principale  dedotto dal
 ricorrente, l'ordinanza e' stata legittimamente emanata; in  caso  di
 accoglimento,  la  constatazione  della  inefficacia,  in  assenza di
 promulgazione, delle P.M.P.F., in relazione alla retroattivita' delle
 pronunce di illegittimita' costituzionale, condurebbe  a  invalidare,
 sin  dall'origine,  il provvedimento sanzionatorio, perche' emesso in
 assenza di alcuna base normativa. Si ravvisa, invece,  manifestamente
 infondata  la questione di costituzionalita' delle stesse P.M.P.F. in
 riferimento  all'art.  23  della  Costituzione,   o,   con   maggiore
 pertinenza,  all'art.  42,  secondo  comma, dello statuto, essendo le
 norme legislative in materia forestale riconducibili ai limiti che il
 legislatore puo' imporre alla proprieta' privata per  assicurarne  la
 funzione sociale;