IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva che precede;
                             O s s e r v a
   Con  atto  di  pignoramento presso terzi la sig.ra Valenti Carolina
 procedeva ad esecuzione forzata nei confronti di Notaro  Carmelo  per
 la somma di L. 7.556.162 indicata in precetto in virtu' di verbale di
 conciliazione redatto davanti al giudice dell'esecuzione nel corso di
 una causa di opposizione all'esecuzione pendente tra le stesse parti.
   La  stessa  creditrice,  infatti,  aveva  posto  in  esecuzione una
 sentenza del pretore del lavoro di Milano  che  aveva  condannato  il
 Notaro   a   pagare   alla  Valenti,  a  titolo  di  emolumenti  vari
 (tredicesima mensilita', ferie non godute e T.F.R.), la somma  di  L.
 2.625.000 oltre rivalutazione e interessi.
   Nella  causa di opposizione radicata dal Notaro dopo che la Valenti
 aveva proceduto ad esecuzione forzata nei suoi confronti, le parti si
 erano poi conciliate ed il Notaro si era obbligato al pagamento della
 somma di L. 8.720.427 di cui al precedente precetto.
   Non avendo poi il Notaro provveduto a pagare la predetta somma,  la
 Valenti  ha  notificato  all'INPS  atto  di  pignoramento dei crediti
 vantati da Notaro Carmelo verso il  predetto  Istituto,  pignoramento
 per il quale oggi si procede.
   In  sede  di  dichiarazione,  resa  ai  sensi dell'art. 547 c.p.c.,
 l'INPS ha precisato  che  il  Notaro  e'  titolare  di  pensione  che
 percepisce in misura di L. 2.160.000 mensili nette.
   Secondo  quanto  disposto  dall'art.  2  della legge n. 180/1950 le
 pensioni sono pignorabili, oltre che per  cause  alimentari  (n.  1),
 altresi'  per  debiti  verso  lo  Stato  e  gli altri enti, aziende e
 imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego
 e di lavoro (n. 2), nonche'  per  tributi  dovuti  allo  Stato,  alle
 province e ai comuni (n. 3).
   La  predetta  norma,  per  cio'  che  attiene alle retribuzioni dei
 dipendenti pubblici, e' gia' stata sottoposta al vaglio  della  Corte
 costituzionale  che  l'ha  dichiarata  parzialmente illegittima nella
 parte in cui non consente il pignoramento fino alla  frazione  di  un
 quinto delle retribuzioni dei pubblici dipendenti per tutti gli altri
 crediti,  analogamente  a quanto disposto dall'art. 545 in materia di
 pignoramento delle retribuzioni dei dipendenti privati.
   Dette  pronuncie  non  hanno  pero'  modificato   la   disposizione
 normativa  per  cio'  che  riguarda  le pensioni, che restano percio'
 pignorabili nei soli casi indicati dall'art. 2, legge n. 180/1950.
   Ritiene questo pretore che la  norma  debba  essere  sottoposta  al
 vaglio di costituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e
 36 della Costituzione.
   Le   limitazioni  normative  alla  pignorabilita'  delle  pensioni,
 originate evidentemente dal riconoscimento della natura di mero mezzo
 di  sostentamento  per  il  percettore,  non   paiono   giustificate,
 quantomeno con riferimento alla frazione di un quinto in analogia con
 quanto previsto per le retribuzioni di dipendenti pubblici e privati,
 qualora  il credito per il quale si procede ad esecuzione forzata sia
 originato da  un  pregresso  rapporto  di  lavoro  tra  il  creditore
 procedente  in  qualita'  di  lavoratore  subordinato  e  il debitore
 titolare di pensione in qualita' di datore di lavoro, e cio' in primo
 luogo  con  riferimento  al  diritto  alla   retribuzione   enunciato
 dall'art. 36 della Costituzione.
   L'incostituzionalita'   di  tali  limitazioni,  peraltro,  parrebbe
 emergere anche sotto il profilo della  violazione  del  principio  di
 uguaglianza,   laddove   si   osservi   come,   paradossalmente,  sia
 pignorabile nella misura di  un  quinto  la  pensione  per  i  debiti
 contratti  dal  titolare della stessa nei confronti di enti o imprese
 (quindi non solo soggetti pubblici ma anche privati)  in  virtu'  del
 pregresso  rapporto  di lavoro.  In tal modo si espone il titolare di
 pensione al  pignoramento  dell'emolumento  nei  confronti  dei  suoi
 datori di lavoro e lo si sottrae all'esecuzione forzata nei confronti
 dei suoi dipendenti da lavoro subordinato.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di legittimita'
 costituzionale della norma  in  esame  impone  a  questo  giudice  di
 sospendere  la presente procedura esecutiva in attesa della pronuncia
 della Corte costituzionale sulla questione oggi  proposta.  L'attuale
 formulazione   della  norma  in  esame,  tuttavia,  non  consente  di
 mantenere sotto il vincolo del pignoramento le somme dovute dall'INPS
 a titolo di pensione e trattenute dallo stesso ente in misura  di  un
 quinto in forza del presente pignoramento.
   Deve    pertanto,   in   attesa   della   decisione   della   Corte
 costituzionale, ordinarsi  al  terzo  pignorato  INPS  di  mettere  a
 disposizione  del  debitore  esecutato  tutte  le  somme sottoposte a
 pignoramento sino a diverso ordine di questo giudice dell'esecuzione.