LA CORTE MILITARE DI APPELLO Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Caminati Marco, nato il 19 agosto 1978 a Forlimpopoli (Forli'), (atto di nascita n. 217 p. 1 s. A) e residente a Forli' in via Della Grotta n. 8, recluta nel 7, Rgt. "Cuneo" in Cuneo. Libero. In seguito all'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza in data 28 gennaio 1998 emessa dal tribunale militare di Padova; Sentito il pubblico ministero, il quale ha eccepito la illegittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 14, comma 3, della legge n. 230/1998, a tenore della quale appartiene alla competenza del pretore la cognizione del reato di rifiuto del servizio militare previsto dal comma 2 dell'anzidetta disposizione, con riferimento ai parametri costituiti dagli artt. 3 e 103 terzo comma, secondo periodo, della Costituzione; Sentito il difensore che si e' rimesso. O s s e r v a 1. - Con sentenza pronunciata il 28 gennaio 1998 dal tribunale militare di Padova, Caminati Marco veniva assolto dal reato di rifiuto del servizio militare di leva, asseritamente commesso il 16 settembre 1997 in Udine, con la formula perche' il fattto non sussiste. Avverso la sentenza interponeva tempestivo appello la competente procura militare della Repubblica, rilevando che il primo giudice non aveva dato il giusto peso alle risultanze del foglio matricolare ed aveva erroneamente considerato come privo di adeguata prova un fatto sulla cui storicita' non vi erano dubbi di sorta. Rilevava altresi' il rappresentante della pubblica accusa che il tribunale, ove persuaso della insufficienza dei documenti acquisiti ai fini del giudizio di colpevolezza, avrebbe dovuto far uso dei poteri di integrazione probatorio di cui all'articolo 507 del codice di rito e disporre la citazione, cosi' come dallo stesso p.m. di udienza sollecitato, dal comandante del reparto cui l'imputato avrebbe dovuto presentarsi per lo svolgimento del servizio di leva e cosi' completare le risultanze del foglio matricolare.