ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Liguria,  riapprovata  il  21  ottobre  1997, recante "Modifica della
 declaratoria  delle  funzioni  della  VI,  VII,  VIII  qualifica  del
 personale  regionale  e  disposizioni  in  materia  di indennita' per
 compiti  particolari",  promosso  con  ricorso  del  Presidente   del
 Consiglio  dei Ministri, notificato il 6 novembre 1997, depositato in
 Cancelleria il 15 successivo  ed  iscritto  al  n.  72  del  registro
 ricorsi 1997.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 23 marzo 1999 il giudice relatore
 Piero Alberto Capotosti;
   Uditi l'Avvocato dello Stato Michele Di Pace per il Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e  l'avvocato  Piergiorgio  Alberti  per la
 Regione Liguria.
                           Ritenuto in fatto
   1. -  Con ricorso notificato il 6 novembre  1997  e  depositato  il
 successivo  15  novembre, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
 impugnato la legge approvata dal Consiglio  regionale  della  Regione
 Liguria  il  4  febbraio  1997  e  riapprovata  - a seguito di rinvio
 governativo - il  21  ottobre  successivo,  recante  "Modifica  della
 declaratoria  delle  funzioni  della  VI,  VII  e  VIII qualifica del
 personale regionale e  disposizioni  in  materia  di  indennita'  per
 compiti  particolari".  Secondo il Governo, la legge viola l'art. 117
 della  Costituzione,  in  quanto  non   si   uniforma   ai   principi
 fondamentali della legislazione statale posti dagli artt. 45 e 49 del
 decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  (Razionalizzazione
 dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
 disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2  della
 legge  23  ottobre 1992, n. 421), dall'art.  2 della legge 23 ottobre
 1992, n. 421  (Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione  e  la
 revisione  delle  discipline in materia di sanita', pubblico impiego,
 di previdenza e di finanza territoriale), dall'art. 57, comma 3,  del
 codice di procedura penale.
   Il  ricorrente  ritiene  che  l'art.  1  della legge, integrando la
 declaratoria delle funzioni del personale  regionale  riportata  alla
 tabella  "A"  della  legge  della  Liguria  27  agosto  1984,  n.  44
 (Disposizioni sullo  stato  giuridico  ed  economico  dei  dipendenti
 regionali   e   norme  sull'ordinamento  degli  uffici),  attribuisca
 genericamente   ai  dipendenti  delle  qualifiche  funzionali  sesta,
 settima ed ottava "compiti di  vigilanza  sulle  attivita'  espletate
 dalla  Regione  in base a leggi e regolamenti statali e regionali", e
 preveda  lo  svolgimento  di  compiti  di   polizia   giudiziaria   o
 amministrativa  o  comunque  comportanti accertamento di violazioni a
 norme di carattere penale, amministrativo o  tributario.  Secondo  il
 Governo, il conferimento di tali compiti di vigilanza, in mancanza di
 ogni  ulteriore  specificazione,  sarebbe,  illegittimo,  poiche'  le
 funzioni di controllo e vigilanza possono essere attribuite  soltanto
 per  specifiche attivita' espressamente indicate. Difatti, osserva la
 difesa dello Stato, la legge regionale n. 44 del 1984, nell'assegnare
 al personale della quinta qualifica funzionale funzioni di  vigilanza
 nell'ambito  delle materie di competenza regionale, e nell'attribuire
 a tale personale  l'indennita'  prevista  dal  contratto  collettivo,
 specificava  altresi',  all'art.  15 lett.   e), che la vigilanza era
 quella esplicata in materia ittica, venatoria e silvopastorale.
   Secondo il ricorrente, inoltre,  la  attribuzione  dei  compiti  di
 polizia  giudiziaria a tutto il personale investito delle funzioni di
 vigilanza violerebbe  il  principio  fondamentale  dell'art.  57  del
 codice  di procedura penale, che riserva alle leggi ed ai regolamenti
 statali la capacita' di conferire  la  qualita'  di  ufficiale  o  di
 agente  di  polizia  giudiziaria  al  di  fuori dei casi direttamente
 previsti dello stesso codice.
   2. - L'art. 2 della delibera legislativa in esame, ad avviso  della
 difesa  erariale, estende a tutti i funzionari regionali della sesta,
 settima ed ottava qualifica funzionale l'indennita' speciale  che  il
 contratto   collettivo   nazionale   prevede  esclusivamente  per  il
 personale dell'area di vigilanza inquadrato nella  quinta  qualifica.
 La  disposizione, secondo il Governo, si pone in contrasto con l'art.
 2 della legge n. 421 del 1992, e con gli artt. 45 e  49  del  decreto
 legislativo   n.   29   del   1993,  i  quali  recherebbero  principi
 fondamentali  della  legislazione  statale  e   riserverebbero   alla
 contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico dei
 pubblici  dipendenti.    Il  vizio  non sarebbe neanche escluso dalla
 circostanza  che  la  norma  si  limita  a  prevedere  una  sorta  di
 estensione  di  un trattamento accessorio gia' previsto dai contratti
 collettivi, dato che, osserva al riguardo  il  ricorrente,  anche  le
 indennita'   speciali,   facendo   parte  del  trattamento  economico
 complessivo,  possono  essere  stabilite   soltanto   dai   contratti
 collettivi medesimi.
   Il  Governo  deduce infine che l'art. 3 della delibera legislativa,
 prevedendo l'istituzione di un particolare compenso per il  personale
 che  esplica  il  servizio  di  gonfalone,  invade  la  materia della
 contrattazione collettiva, mentre l'art. 4 modifica un  bilancio  non
 ancora approvato dal Consiglio regionale.
   3.  - Si e' costituita la Regione Liguria, chiedendo il rigetto del
 ricorso.
   La  Regione  eccepisce  anzitutto  che  i  compiti   di   vigilanza
 attribuiti  dalla legge sono precisati in modo sufficiente, in quanto
 sono  individuati  con  riferimento  alle  "attivita'  di   vigilanza
 espletate  dalla  Regione  in  base  a  leggi e regolamenti statali e
 regionali". Secondo la Regione, nessuna norma costituzionale e nessun
 principio fondamentale stabiliscono che detti compiti siano enunciati
 in un apposito elenco, e non possano  invece  essere  definiti  "alla
 stregua  del  rinvio  operato  ad altre norme giuridiche". Del resto,
 prosegue la resistente, l'obiettivo di una espressa delimitazione dei
 compiti di vigilanza non sarebbe raggiungibile,  "se  si  pensa  alle
 continue   variazioni  delle  materie  assegnate,  per  delega,  alle
 Regioni, materie che comportano, talora, l'esercizio  delle  funzioni
 di vigilanza".
   Neanche   l'espressa  attribuzione,  in  uno  con  la  funzione  di
 vigilanza, dei compiti di polizia  giudiziaria  sarebbe,  secondo  la
 Regione,  illegittima,  in quanto le leggi richiamate dal terzo comma
 dell'art.  57  del  codice  di  procedura  penale,  ai   fini   della
 attribuzione  delle funzioni di polizia giudiziaria, sarebbero sia le
 leggi statali, sia le leggi regionali.
   Dovrebbe inoltre escludersi, ad avviso della resistente,  qualsiasi
 invasione  della  sfera  riservata  alla  contrattazione  collettiva,
 poiche' l'art. 2 della legge n. 421 del 1992  sottrae  alla  medesima
 "l'ordinamento  degli organi e uffici, nonche' i modi di conferimento
 della titolarita' dei medesimi" e la delibera regionale impugnata dal
 Governo disciplina appunto una "materia organizzativa".
   4.  -  Relativamente  alla  indennita'  accessoria  attribuita   al
 personale dell'area di vigilanza, la difesa della resistente contesta
 l'eccepita  invasione  della materia della contrattazione collettiva,
 in  quanto  la  norma  censurata  stabilirebbe  che  l'attivita'   di
 vigilanza  dei  dipendenti  regionali  in materie di competenza della
 Regione e' remunerata in conformita' alle  previsioni  del  contratto
 collettivo  nazionale.    Inoltre,  neppure  invaderebbe  la  materia
 contrattuale l'art. 3 della delibera impugnata,  che  istituisce  una
 retribuzione  giornaliera  per  il  servizio di gonfalone, poiche' si
 tratta di cosa "talmente minuta da non poter rientrare  nel  concetto
 di trattamento economico fondamentale ed accessorio", che costituisce
 oggetto della contrattazione collettiva.
   La  censura riferita all'art. 4, osserva la Regione, deve ritenersi
 superata dalla seconda approvazione della legge, avvenuta in data  21
 ottobre  1997,  quando cioe' il bilancio preventivo della Regione per
 l'anno 1997 era gia' stato approvato dal Consiglio regionale  con  la
 legge 21 aprile 1997, n. 12.
   5.  -  In  una  memoria  depositata  in  prossimita' della pubblica
 udienza, la Regione ribadisce che, in base  al  contratto  collettivo
 nazionale,  l'area di vigilanza comprende il personale inquadrato non
 solo nella quinta, ma anche nella sesta, settima ed ottava  qualifica
 funzionale, e che l'estensione dell'area di vigilanza alle qualifiche
 funzionali  superiori  alla  quinta si rendeva comunque necessaria in
 riferimento  alle  nuove  funzioni  conferite  alle   regioni   dalla
 legislazione  piu'  recente.  La difesa regionale osserva infine che,
 secondo  la  giurisprudenza  costituzionale,   dalla   contrattazione
 collettiva  nazionale  scaturirebbe  soltanto un vincolo direttivo di
 massima,  che  ciascuna  Regione  potrebbe  adeguare   alle   proprie
 specifiche esigenze.
                         Considerato in diritto
   1.  -  La questione di legittimita' costituzionale, promossa con il
 ricorso indicato in epigrafe, ha ad oggetto la  delibera  legislativa
 approvata  dal  Consiglio  della Regione Liguria il 4 febbraio 1997 e
 riapprovata, a seguito di rinvio governativo, dallo stesso  Consiglio
 in data 21 ottobre 1997.
   Secondo il ricorrente, la predetta legge, prevedendo genericamente,
 ad integrazione e modifica della precedente legge regionale n. 44 del
 1984,  per  il  personale  della VI, VII e VIII qualifica "compiti di
 vigilanza sulle attivita' espletate dalla Regione",  nonche'  compiti
 di   polizia   giudiziaria   o   amministrativa   e   attribuendo  le
 corrispondenti indennita' spettanti a tal  fine,  per  contrattazione
 collettiva, esclusivamente al personale della V qualifica, violerebbe
 l'art.   117   della   Costituzione  per  inosservanza  dei  principi
 fondamentali rispettivamente posti dagli artt. 45 e 49 del  d.lgs.  3
 febbraio  1993 n. 29, dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
 e dall'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale.
   Il Governo deduce anche la illegittimita' degli artt. 3 e  4  della
 stessa  delibera  legislativa,  in  quanto  si  prevede,  peraltro in
 modifica di un bilancio non ancora approvato dal Consiglio regionale,
 una speciale indennita' per  il  servizio  di  gonfalone  che  invece
 sarebbe riservata alla contrattazione collettiva.
   2. - La questione e' fondata.
   Va premesso che la Regione Liguria, conformandosi alle disposizioni
 della  legge  quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, aveva
 disciplinato con legge 27 agosto 1984, n. 44 lo  stato  giuridico  ed
 economico  del  personale dipendente. In particolare le "Declaratorie
 di  funzioni",  contenute  nella  Tabella  A,  allegata  alla  legge,
 stabilivano  che  il  personale  della  V  qualifica  funzionale  "ha
 funzioni  di  vigilanza  nell'ambito  delle  materie  di   competenza
 regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle
 violazioni  di norme di legge e regolamentari". Per l'espletamento di
 queste funzioni l'art. 15, comma  1,  lett.  e)  della  stessa  legge
 disponeva  - in conformita' all'art.  26 lett. f) dell'accordo del 29
 aprile 1983 recepito dal d.P.R. n.  347 del 1983 che al "personale di
 vigilanza (ittica, venatoria,  silvo-pastorale)  inquadrato  nella  V
 qualifica" fosse corrisposta un'indennita' annua fissa.
   Il  prospettato  schema  funzionale-retributivo,  coerente  con  il
 quadro normativo e contrattuale di quel periodo,  risulta  modificato
 dalla  legge  regionale  impugnata,  che,  all'art. 1, prevede per il
 personale delle qualifiche  VI,  VII  ed  VIII  lo  svolgimento,  con
 riferimento  alle  "attivita' di vigilanza espletate dalla Regione in
 base a leggi e regolamenti  statali  e  regionali",  di  "compiti  di
 polizia  giudiziaria  o amministrativa o comunque con accertamento di
 violazioni a norme di carattere penale, amministrativo o tributario",
 e, all'art. 2, dispone che per  i  suddetti  dipendenti  "si  applica
 quanto previsto per il personale dell'area di vigilanza dai Contratti
 Nazionali  Collettivi  di  Lavoro  per il personale non dirigente del
 comparto  "Regioni-Autonomie  locali".   Attraverso   meccanismi   di
 estensione   di  funzioni,  che  si  risolvono  nella  previsione  di
 svolgimento di non meglio definiti "compiti di polizia giudiziaria  o
 amministrativa",  si  attribuiscono  a tutto il personale regionale -
 indipendentemente dall'area di attivita' di rispettiva appartenenza -
 inquadrato nelle qualifiche VI, VII ed VIII le indennita'  accessorie
 spettanti  invece,  per  contrattazione collettiva, al solo personale
 dell'"area di vigilanza" (cfr. art.  37 del C.C.N.L  6  luglio  1995,
 come integrato dall'art. 4 del C.C.N.L.  16 luglio 1996).
   Questo  nuovo  assetto funzionale-retributivo, previsto dalla legge
 regionale impugnata, viola pero' l'art. 117  della  Costituzione  per
 contrasto  con  una serie di principi fondamentali della legislazione
 statale, che vincolano la potesta' legislativa regionale in  materia.
 Ed  infatti,  a  prescindere  dalla  considerazione che, ai sensi del
 combinato disposto degli artt.  55  e  57  del  codice  di  procedura
 penale,  l'attribuzione  delle  funzioni  di  polizia  giudiziaria e'
 riservata a "leggi e  regolamenti"  che  debbono  essere,  in  quanto
 attinenti  alla  sicurezza  pubblica, esclusivamente di fonte statale
 (cfr. sentenze n. 115 del 1995 e  n.  218  del  1988),  risultano  in
 particolare   violati   i   principi   che   regolano  la  disciplina
 dell'impiego pubblico. Dall'art.  2, comma 1, lett.  a)  della  legge
 delega  n. 421 del 23 ottobre 1992 e dagli artt. 2, commi 2 e 3, 45 e
 49 del d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, si ricava infatti  il  principio
 fondamentale  che sono regolate mediante la contrattazione collettiva
 tutte  le  materie  relative  al  rapporto  di  lavoro  e   che,   in
 particolare,  il  trattamento economico fondamentale ed accessorio e'
 definito dai contratti collettivi.
   Se a questo quadro normativo si aggiunge che l'art. 2, comma 3, del
 d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 2  del  d.lgs.    31
 marzo 1998 n. 80, dispone che l'attribuzione di trattamenti economici
 al  personale  contrattualizzato puo' avvenire esclusivamente in sede
 di contrattazione collettiva e che, inoltre, dall'entrata  in  vigore
 del  rinnovo  contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni
 di leggi e regolamenti che recano incrementi retributivi al personale
 contrattualizzato,  appare  chiara  l'illegittimita'   costituzionale
 degli  artt. 1 e 2 della legge regionale impugnata per avere disposto
 un assetto funzionale-retributivo, che prevede per alcuni  dipendenti
 regionali  trattamenti  migliorativi, in difetto di apposita clausola
 contrattuale (sentenze n. 352 del 1996 e n. 292 del 1995).
   La stessa ratio decidendi e' applicabile  anche  all'art.  3  della
 legge  regionale  in  questione,  per  quanto  concerne  la norma sul
 compenso giornaliero per il servizio di gonfalone.