ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13, sesto comma,
 prima e seconda parte, della legge  8  agosto  1985,  n.  443  (Legge
 quadro  sull'artigianato),  promossi  con  due ordinanze emesse il 10
 aprile 1997 dalla Corte di cassazione, iscritte, rispettivamente,  ai
 nn.    657  e  658  del  registro  ordinanze  1997 e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  41,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1997.
   Visti gli atti di costituzione dell'INPS;
   Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1998 il giudice relatore
 Valerio Onida;
   Udito l'avv. Fabio Fonzo per l'INPS.
                            Ritenuto in fatto
   1.  -    Con  due ordinanze di identico tenore, emesse il 10 aprile
 1997 e pervenute a questa Corte il 25 agosto 1998 (r.o. nn. 657 e 658
 del 1997), la Corte di cassazione,  a  sezioni  unite,  ha  sollevato
 questione   di   legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli
 articoli 3, primo comma, 38, quarto comma, e 116 della  Costituzione,
 dell'art.    13,  sesto comma, primo e secondo periodo, della legge 8
 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro sull'artigianato).
   Le sezioni unite, investite di ricorsi in tema di inquadramento  ai
 fini previdenziali, da parte dell'INPS, di due societa' cooperative a
 responsabilita' limitata nel ramo industriale anziche' fra le imprese
 artigiane,  premettono che le cause sono state ad esse rimesse per la
 risoluzione di un contrasto interpretativo insorto all'interno  della
 sezione   lavoro.   L'art.  3,  secondo  comma,  della  legge  quadro
 sull'artigianato  n.  443  del  1985  stabilisce  che  e'   artigiana
 l'impresa  la  quale,  nei  limiti  dimensionali fissati dalla stessa
 legge e con gli scopi in essa previsti, "e' costituita ed  esercitata
 in  forma  di  societa',  anche  cooperativa,  escluse  le societa' a
 responsabilita' limitata e per azioni ed in accomandita per azioni, a
 condizione che la maggioranza  dei  soci  ...  svolga  in  prevalenza
 lavoro  personale,  anche  manuale,  nel  processo  produttivo  e che
 nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente  sul  capitale".  Da
 una parte e' stato affermato che tutte le societa' cooperative, anche
 a  responsabilita' limitata, aventi i requisiti richiesti dalla legge
 debbono essere inquadrate fra le imprese artigiane; dall'altra,  tale
 inquadramento   e'  stato  escluso  per  le  societa'  cooperative  a
 responsabilita' limitata.
   La  Corte di cassazione ritiene peraltro che nei giudizi davanti ad
 essa proposti, riferentisi  a  societa'  aventi  sede  nella  Regione
 Friuli-Venezia  Giulia,  e  iscritte  nel relativo albo delle imprese
 artigiane, dovrebbe farsi applicazione non tanto  della  disposizione
 di  cui  all'art. 3, secondo comma, quanto dell'art. 13, sesto comma,
 della stessa legge, ai cui sensi le norme della  legge  in  questione
 non  si  applicano  nel  territorio  delle Regioni a statuto speciale
 aventi competenza primaria in materia  di  artigianato  e  formazione
 professionale,   e   in   dette   Regioni   l'efficacia   costitutiva
 dell'iscrizione negli albi disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti
 "fa stato a tutti gli effetti di legge". Cio' in relazione all'art. 5
 della  legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 24 febbraio 1970, n.
 3,  secondo  cui  l'iscrizione  nell'albo  "costituisce  prova  della
 qualifica  artigiana  dell'impresa e da' titolo all'applicazione, nei
 confronti della stessa e del titolare, delle disposizioni legislative
 e amministrative concernenti il  settore  artigiano";  e  all'art.  3
 della  legge  regionale  10  aprile 1972, n.   17, il quale definisce
 l'impresa artigiana con una espressione letterale formalmente diversa
 da quella dell'art. 3, secondo comma, della legge statale n. 443  del
 1985   ("e'  considerata  artigiana  l'impresa  costituita  in  forma
 cooperativa o in altra forma  societaria,  escluse  le  societa'  per
 azioni,  a  responsabilita'  limitata o in accomandita semplice o per
 azioni  ...").  L'interpretazione  che  dovrebbe   essere   data   di
 quest'ultima    norma   regionale,   e   soprattutto   la   questione
 dell'efficacia  ai  fini  previdenziali   dell'iscrizione   nell'albo
 regionale  sarebbero infatti prevalenti rispetto alla interpretazione
 da dare alla norma statale controversa.
   Tuttavia la Corte remittente considera non manifestamente infondata
 la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 13, sesto
 comma, della legge n. 443  del  1985,  in  riferimento  ai  parametri
 indicati,  in  quanto  esso,  impedendo l'applicazione nel territorio
 delle Regioni speciali delle altre disposizioni della  stessa  legge,
 compresa   quella  dell'art.  3,  secondo  comma,  sulla  definizione
 dell'impresa artigiana, e conferendo efficacia  costitutiva  a  tutti
 gli  effetti  di  legge  all'iscrizione  negli albi di dette Regioni,
 sarebbe suscettibile di determinare, senza  una  plausibile  ragione,
 una  disparita'  di  trattamento  fra  imprese aventi caratteristiche
 uniformi, in materia,  come  quella  previdenziale,  riservata  dalla
 Costituzione alla legge dello Stato.
   Il  giudice a quo ricorda che nella sentenza n. 336 del 1989 questa
 Corte, pur dichiarando inammissibile  per  difetto  di  rilevanza  la
 questione  allora  proposta  nei  riguardi dell'art. 13, sesto comma,
 della  legge  n.  443  del  1985  (ma  dichiarando   l'illegittimita'
 costituzionale  di  una successiva norma di interpretazione autentica
 del medesimo articolo, che espressamente estendeva, retroattivamente,
 gli effetti costitutivi dell'iscrizione negli albi regionali anche ai
 fini previdenziali), affermo'  che  il  principio  costituzionale  di
 eguaglianza  non  consente  disparita' di trattamento, motivate dalla
 mera  localizzazione  territoriale  dei  soggetti   interessati,   in
 materia, come quella previdenziale, che il legislatore costituzionale
 ha considerato a se' stante, escludendo in essa ogni competenza delle
 Regioni  ordinarie  e  riconoscendo  alle  Regioni  speciali una mera
 competenza legislativa di  integrazione  ed  attuazione  delle  norme
 statali.
   2.  -  In  entrambi  i  giudizi  si e' costituito l'INPS, chiedendo
 l'accoglimento della questione, in adesione alle censure mosse  dalla
 Corte remittente.
   In  prossimita'  dell'udienza la difesa dell'INPS ha presentato una
 memoria,  nella  quale  si   sottolinea   che,   qualora   la   Corte
 costituzionale dovesse accogliere i presupposti interpretativi su cui
 si  e'  fondata la Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione -
 che conducono a ritenere che la norma impugnata abiliti le Regioni  a
 statuto speciale ad incidere sulla definizione dell'impresa artigiana
 anche   ai  fini  previdenziali  -  il  dubbio  di  costituzionalita'
 prospettato  apparirebbe  sicuramente  fondato,  sulla   base   degli
 orientamenti  gia'  espressi  dalla giurisprudenza costituzionale: si
 richiamano, in proposito, le sentenze n. 168 del  1987,  n.  336  del
 1989 e n. 307 del 1996.
   Tuttavia l'INPS rileva che, a ben vedere, le norme da sospettare di
 illegittimita'  costituzionale  dovrebbero  essere quelle delle leggi
 regionali che disciplinano gli effetti  dell'iscrizione  nell'albo  e
 definiscono  le  imprese  artigiane, norme che sarebbero in contrasto
 con i limiti della potesta' legislativa della Regione.
   L'INPS  prospetta  allora  la  seguente  alternativa:  o  si  segue
 l'interpretazione  indicata  nelle  ordinanze  di  rimessione,  e  si
 dovrebbe   giungere   ad   una   dichiarazione   di    illegittimita'
 costituzionale,   ritenendosi   viziate   pure   le  norme  regionali
 richiamate; oppure si esclude, alla luce dei  criteri  interpretativi
 adottati  da  questa  Corte  nella  sentenza  n. 336 del 1989, che la
 potesta' legislativa delle Regioni a statuto speciale possa  incidere
 sulla  materia  previdenziale,  diventando  allora inammissibile, per
 difetto di rilevanza, la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  13,  sesto comma, della legge n. 443 del 1985. In tal caso
 la norma andrebbe interpretata nel senso che l'efficacia  costitutiva
 dell'iscrizione  negli  albi  delle Regioni speciali fa stato a tutti
 gli effetti di  legge  con  eccezione  della  materia  previdenziale,
 sottratta alla competenza primaria regionale.
   Ove  quest'ultima  dovesse essere la decisione - conclude la difesa
 dell'INPS  -  la  stessa  dovrebbe  atteggiarsi  come  "una  sentenza
 interpretativa di rigetto", per la rilevanza che tale interpretazione
 non potrebbe non avere nei giudizi a quibus.
                         Considerato in diritto
   1.  -    I  due giudizi, aventi il medesimo oggetto, possono essere
 riuniti per essere decisi con unica pronunzia.
   2. - La questione sollevata concerne l'art. 13, sesto comma,  della
 legge  8  agosto 1985, n. 443 (Legge quadro sull'artigianato), ai cui
 sensi le norme della stessa legge "non si  applicano  nel  territorio
 delle  Regioni  a  statuto  speciale  e  delle  Province autonome che
 abbiano competenza primaria in materia di  artigianato  e  formazione
 professionale"   (primo   periodo),  e  "nelle  medesime  l'efficacia
 costitutiva dell'iscrizione negli albi  disciplinati  dai  rispettivi
 ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge" (secondo periodo).
   La  Corte  remittente ritiene che sia la prima che la seconda parte
 di tale disposizione contrastino con gli articoli 3, primo comma, 38,
 quarto  comma,  e  116  della  Costituzione,  in  quanto,  escludendo
 l'applicabilita'  delle  altre  disposizioni  della  stessa legge nel
 territorio delle Regioni titolari,  come  la  Regione  Friuli-Venezia
 Giulia,   di   competenza  primaria  in  materia  di  artigianato,  e
 attribuendo efficacia a tutti gli  effetti  di  legge  all'iscrizione
 negli  albi  delle  imprese  artigiane disciplinati da dette Regioni,
 determinerebbero una ingiustificata  disparita'  di  trattamento  fra
 imprese aventi caratteristiche omogenee, nella materia previdenziale,
 riservata  alla  competenza dello Stato ai sensi dell'art. 38, quarto
 comma, della Costituzione, e sottratta alla competenza (salvo  quella
 meramente integrativa e di attuazione) delle predette Regioni.
   3.  -  La  questione  non  puo'  ritenersi  priva  di rilevanza, in
 presenza della non  implausibile  motivazione  addotta  in  proposito
 dalla   Corte   remittente,  la  quale  riconduce  alla  disposizione
 censurata, contenuta nell'art. 13, sesto comma, della  legge  statale
 n.  443  del  1985,  il  fondamento della applicabilita', nei giudizi
 principali, delle disposizioni  delle  leggi  regionali,  e  comunque
 della  non  applicabilita',  alla  materia  controversa, dell'art. 3,
 secondo comma, della medesima legge statale n. 443 del 1985.
   Cio' resta vero pur se poi, affrontando la  questione  nel  merito,
 questa  Corte  possa  non  condividere  come in effetti non condivide
 l'interpretazione del giudice a quo.
   4. - La questione e' infondata nei termini di seguito precisati.
   Questa Corte si  e'  gia'  pronunciata  in  argomento  in  sede  di
 scrutinio della legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 9, del
 decreto   legge   30   dicembre   1987,   n.  536,  che,  in  via  di
 interpretazione  autentica  della   disposizione   in   questa   sede
 denunciata,  e con efficacia retroattiva, stabiliva espressamente che
 l'iscrizione negli albi  delle  Regioni  a  statuto  speciale  aventi
 competenza  primaria  in  materia  di artigianato facesse stato anche
 agli effetti della qualificazione dell'impresa ai fini previdenziali:
 affermando, nella sentenza n. 336 del 1989, che, essendo  la  materia
 previdenziale  riservata  allo  Stato  (salva la limitata potesta' di
 sola integrazione  ed  attuazione,  o  in  alcuni  casi  concorrente,
 demandata  ad  alcune  Regioni),  non  e'  ammissibile  che  ai  fini
 previdenziali  la  nozione  dell'impresa  artigiana  sia,  in   dette
 Regioni,  diversa  da  quella  della legge statale; mentre la nozione
 adottata dalle Regioni medesime nell'esercizio  e  nei  limiti  della
 competenza primaria ad esse attribuita in materia di artigianato puo'
 valere  solo per effetti diversi da quelli previdenziali e afferenti,
 si puo' qui aggiungere, a oggetti  sui  quali  la  Regione  abbia  la
 relativa competenza.
   In  quella  occasione  la Corte non dovette occuparsi dell'art. 13,
 sesto comma, della legge n. 443 del 1985, in quanto tale disposizione
 non veniva in rilievo in quella sede, data la sua inapplicabilita'  a
 rapporti   anteriori   alla  sua  entrata  in  vigore;  mentre  nella
 successiva  sentenza  n.  307  del   1996   fu   chiarito,   in   via
 interpretativa,  che  l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane,
 anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale,  non  fa  sorgere
 una  presunzione  assoluta circa la qualifica artigiana dell'impresa,
 ma al contrario il giudice  deve,  ai  fini  dell'applicabilita'  del
 privilegio  di  cui  all'art.  2751-bis  numero 5, del codice civile,
 sindacare  la  "reale  consistenza  dell'impresa",  con   conseguente
 eventuale  disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione, di
 cui sia accertata la illegittimita'.
   5.  -  La questione ora proposta dalla Corte di cassazione riguarda
 invece, sostanzialmente, la possibilita' di attribuire rilevanza,  ai
 fini previdenziali, alla nozione di impresa artigiana - eventualmente
 diversa  da  quella  stabilita  dalla legge statale - contenuta nelle
 leggi delle Regioni a statuto speciale aventi competenza primaria  in
 materia  di artigianato, come la Regione Friuli-Venezia Giulia.  Essa
 deve essere risolta, per le stesse ragioni enunciate  nella  sentenza
 n.  336  del  1989,  escludendo  tale possibilita', la cui ammissione
 equivarrebbe al riconoscimento a dette  Regioni  di  una  competenza,
 loro  non attribuita dagli statuti, ad incidere sui presupposti e sui
 contenuti del rapporto previdenziale (cfr. anche sentenze n.  59  del
 1966, n. 227 del 1990).
   La   competenza,   pur   primaria,   della  Regione  nella  materia
 dell'artigianato  non  puo'   infatti   -   senza   esorbitare,   per
 definizione,  dalla materia medesima - estendersi fino a condizionare
 a presupposti autonomamente definiti dalla  Regione  l'applicabilita'
 di discipline che il legislatore statale detti in materie diverse, di
 competenza  statale  almeno  quanto  ai principi, e con riferimento a
 presupposti definiti dallo stesso legislatore statale.
   Quando  dunque  le   leggi   statali   in   materia   previdenziale
 stabiliscono che determinate disposizioni delle medesime si applicano
 alle  imprese  artigiane,  deve  ritenersi,  in  assenza di contrarie
 statuizioni, che si applichino, in  tutto  il  territorio  nazionale,
 alle imprese qualificabili come artigiane in base alla nozione che di
 tali  imprese  e'  data  dalla  legge statale, e specificamente dalla
 legge quadro n. 443 del 1985.
   Se,  pertanto,  l'interpretazione  della  disposizione  denunciata,
 prospettata   dal  giudice  a  quo  e  che  comporterebbe  invece  la
 rilevanza, agli  effetti  previdenziali,  della  nozione  di  impresa
 artigiana  data  dalla  legge  regionale, fosse l'unica possibile, si
 dovrebbe necessariamente concludere nel  senso  della  illegittimita'
 costituzionale della disposizione medesima.
   6.  -  Ma non e' cosi', essendo invece possibile attribuire ad essa
 un significato non incostituzionale.
   La prima parte della disposizione, che  dichiara  non  applicabili,
 nel  territorio  di  dette Regioni a statuto speciale, le norme della
 stessa legge n. 443 del 1985, va  in  realta'  intesa  nel  senso  di
 escludere  l'applicabilita'  di  quelle  norme  che,  concernendo  la
 disciplina  della  materia  dell'artigianato,  sono,  nelle  predette
 Regioni,  sostituite  dalle  norme  dettate  da queste nell'esercizio
 della loro competenza primaria: non nel senso, invece, che,  ai  fini
 della disciplina di rapporti estranei alla detta materia, e afferenti
 alla  materia  previdenziale,  di competenza statale, possano valere,
 nei territori delle Regioni  ad  autonomia  differenziata,  le  norme
 regionali,   anziche'   i   principi  e  le  norme  ricavabili  dalla
 legislazione statale (e desumibili anche dalla  stessa  legge  quadro
 sull'artigianato: cfr. sentenza n. 168 del 1987).
   La  seconda  proposizione  contenuta  nella  disposizione impugnata
 (secondo cui l'iscrizione negli  albi  delle  imprese  artigiane,  in
 quelle  Regioni,  "fa stato a tutti gli effetti di legge") ancorche',
 dal punto di vista storico, tragga origine da  un  emendamento  volto
 proprio  a superare un contenzioso in atto nei confronti dell'INPS in
 ordine all'applicazione di norme previdenziali (cfr. Atti Camera  dei
 deputati,  IX  legislatura,  12  commissione,  seduta del 28 febbraio
 1985, pag. 16-18; seduta del 13 marzo 1985, pag. 105) testualmente si
 riferisce all'efficacia "costitutiva" dell'iscrizione negli albi.  Se
 ne   ricava   che   anche   l'iscrizione   negli  albi  autonomamente
 disciplinati dalle  Regioni  a  statuto  speciale  aventi  competenza
 primaria   in   materia  di  artigianato  ha  la  medesima  efficacia
 "costitutiva" che l'art.  5, quarto comma, della stessa legge  quadro
 n.  443  del 1985 attribuisce all'iscrizione negli albi delle Regioni
 ordinarie, aggiungendo che essa e'  "condizione  per  la  concessione
 delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane".
   In forza di tale statuizione, anche nelle Regioni aventi competenza
 primaria  la legislazione locale dovra' attribuire all'iscrizione nei
 relativi  albi  delle   imprese   artigiane   la   stessa   efficacia
 costitutiva,  condizionante  ai fini dell'attribuzione dei benefici e
 piu' in generale ai fini dell'applicabilita'  delle  discipline  che,
 nell'ambito  della loro competenza, le Regioni stesse stabiliranno in
 tema di artigianato.  Ma, per le ragioni dette, la  disposizione  non
 va  intesa nel senso che all'impresa iscritta nell'albo delle imprese
 artigiane di una di dette Regioni possa applicarsi la disciplina  che
 la  legge  dello Stato detta in materia previdenziale nei riguardi di
 siffatte imprese, anche se essa non abbia i requisiti che, secondo la
 medesima legge dello Stato, condizionano tale applicabilita'.
   In altri termini, nelle medesime Regioni  risulteranno  applicabili
 due  nozioni, eventualmente diverse, dell'impresa artigiana (diverse,
 si intende, per elementi secondari,  non  potendosi  certo  ammettere
 che,  in  sede  di  definizione  delle  relative  imprese, le Regioni
 adottino criteri tali da esorbitare dall'ambito stesso della  materia
 -  l'artigianato  -  in  cui  esse hanno competenza primaria): l'una,
 ricavata dalla legge regionale, rilevante ai fini della  legislazione
 -  di  massima  solo  regionale  - concernente l'artigianato (nonche'
 della  legislazione  concernente  materie  in  cui  la  Regione   sia
 egualmente  autonoma  nello  stabilire  contenuti e presupposti della
 disciplina,   come   la   formazione   professionale,   espressamente
 menzionata  nella  stessa  disposizione,  anch'essa  attribuita  alla
 competenza primaria di alcune  Regioni,  ma  non  del  Friuli-Venezia
 Giulia:  cfr.  art. 5 dello statuto speciale della Regione); l'altra,
 desunta dalla legge statale, rilevante  ai  fini  della  legislazione
 concernente  materie, come quella previdenziale, nelle quali lo Stato
 abbia conservato la competenza fondamentale.
   7. - Cosi' intesa, e dunque esclusa ogni sua incidenza  in  materia
 previdenziale,  la  disposizione denunciata sfugge sotto ogni profilo
 alle  censure  di  legittimita'  costituzionale  mosse  dalla   Corte
 remittente.