IL PRETORE Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede; O s s e r v a Il punto centrale della presente controversia e' costituito dalla legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 3 della legge n. 223/1991 cosi' come novellato dall'art. 8, comma 1 del d.-l. n. 148/1993. Detta norma prevede, infatti, che nelle ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione di personale, l'impresa che opera detto licenziamento sia obbligata a versare all'I.N.P.S. un contributo pari a tre mensilita' del trattamento iniziale di mobilita': tuttavia, nelle ipotesi in cui la procedura di conciliazione, da esperire in un primo tempo in sede sindacale e, successivamente dinanzi all'Ufficio provinciale del lavoro, si concluda negativamente per il dissenso opposto dai sindacati, la misura di detto contributo viene elevata a nove mensilita'. Cosi' inquadrato il thema decidendum si deve sottolineare quanto appresso: la norma appare di dubbia legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 41 della Costituzione, in quanto limitativa delle liberta' di iniziativa economica: se da un lato questa viene riconosciuta, dall'altro non si possono imporre dei vincoli che non siano in linea con il bene tutelato dalla citata norma costituzionale. In secondo luogo, si deve sottolineare la violazione dell'art. 23 della Costituzione, in quanto tutte le prestazioni devono essere poste a carico di chi le subisce in base alla legge. Dispone, infatti, l'art. 23 della Costituzione che "nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge". In ultimo luogo si deve sottolineare che la normativa anzidetta, richiamata dall'Istituto convenuto, appare in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto il soggetto obbligato, di fronte al rifiuto opposto dalle organizzazioni sindacali, rifiuto che non deve essere motivato, non ha la possibilita' di agire in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della illegittimita' o immotivatezza del rifiuto stesso. Sulla base delle brevi considerazioni che precedono, il giudizio deve essere sospeso con rimessione degli atti alla Corte costituzionale.