ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto
 ministeriale 16 giugno 1979, n. 1626 (Nuovo  regolamento  dei  medici
 fiduciari  delle  ferrovie  dello  Stato)  e  dell'art. 1 del decreto
 ministeriale  22  giugno  1984,  n.  1542  (Regolamento  dei   medici
 fiduciari  delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa
 il 2 novembre 1998 dal  pretore  di  Roma,  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  Rossini  Sergio  e  le  Ferrovie  dello  Stato S.p.A.,
 iscritta al n. 61 del registro  ordinanze  1999  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  7,  prima serie speciale,
 dell'anno 1999.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  25 maggio 1999 il giudice
 relatore Massimo Vari.
   Ritenuto che, nel corso del giudizio  civile  promosso  da  Rossini
 Sergio  - al fine di ottenere l'accertamento della natura subordinata
 del rapporto lavorativo  intercorso  con  la  S.p.a.  Ferrovie  dello
 Stato,  per lo svolgimento di compiti di "medico fiduciario", nonche'
 per sentir dichiarare l'illegittimita' dell'intervenuto licenziamento
 - il  pretore  di  Roma,  in  funzione  di  giudice  del  lavoro,  ha
 sollevato,   con   ordinanza   del  2  novembre  1998,  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1 del  decreto  ministeriale  6
 (recte:  16)  giugno  1979,  n.    1626 (Nuovo regolamento dei medici
 fiduciari delle ferrovie dello  Stato)  e  dell'art.  1  del  decreto
 ministeriale  22  giugno  1984,  n.    1542  (Regolamento  dei medici
 fiduciari delle Ferrovie dello Stato);
     che,  ad  avviso  del  rimettente,  le  disposizioni   censurate,
 contemplate da atti di normazione secondaria aventi "forza di legge",
 nel  definire  "autonomo" un rapporto lavorativo avente, come risulta
 dalla relativa disciplina, "caratteristiche tipicamente subordinate",
 si porrebbero in contrasto con vari precetti della Costituzione ed in
 particolare con: l'art. 36, siccome "richiamato nella sentenza  della
 Corte  Costituzionale  n.  121 del 1993"; l'art. 3, disciplinando "in
 modo  differente  situazioni  analoghe",   si'   da   escludere,   in
 particolare,  che  ai  medici fiduciari possa applicarsi la normativa
 sui licenziamenti individuali, diversamente da quanto  accade  per  i
 medici  di  ruolo  delle  stesse Ferrovie dello Stato o dipendenti da
 altri datori di lavoro, nonostante si tratti, in tutti i casi, "di un
 rapporto sostanzialmente subordinato", gli artt. 101 e  104,  essendo
 sottratto  "al  giudice  il  potere di interpretare autonomamente non
 gia' disposizioni di legge ma  gli  stessi  fatti  rilevanti  per  la
 qualificazione del rapporto come lavoro subordinato o autonomo";
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  per
 sentir  dichiarare  l'inammissibilita'  o,  comunque,  l'infondatezza
 della proposta questione di costituzionalita'.
   Considerato che, con ordinanza n. 160 del  1999,  questa  Corte  ha
 gia'   dichiarato   manifestamente   inammissibile  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  (sollevata,  da  altro  rimettente,  in
 riferimento agli artt. 3, 35, 36, 24, 101 e 104 della Costituzione ed
 in  base  a  prospettazioni  analoghe a quelle sostenute dall'attuale
 giudice a quo) dell'art.  1 del decreto ministeriale 16 giugno  1979,
 n.  1626  e  dell'art.  1 del decreto ministeriale 22 giugno 1984, n.
 1542, ritenendo che gli stessi decreti non  rientrano  tra  gli  atti
 aventi  forza  di  legge e non possono, pertanto, formare oggetto del
 sindacato previsto dall'art.  134 della Costituzione;
     che  non  essendovi  motivo alcuno per discostarsi dal menzionato
 orientamento, anche la questione di costituzionalita'  sollevata  dal
 pretore di Roma va dichiarata manifestamente inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.