ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 6,
 della legge 28 novembre 1996,  n.  608  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni, del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni
 urgenti  in  materia  di  lavori  socialmente  utili, di interventi a
 sostegno del reddito  e  nel  settore  previdenziale),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  4  febbraio  1998  dal TAR per il Piemonte sul
 ricorso proposto da Giglio Nicolina contro l'INPS, iscritta al n. 426
 del registro ordinanze 1998 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonche' l'atto di intervento
 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 giugno 1999 il giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto che - nel corso di un giudizio amministrativo promosso  da
 una pensionata, la quale, assumendo l'avvenuto passaggio in giudicato
 (in  data 14 aprile 1996) della sentenza con cui il giudice ordinario
 le  aveva  riconosciuto   la   riliquidazione   della   pensione   di
 reversibilita'  in  applicazione della sentenza n. 240 del 1994 della
 Corte costituzionale, chiedeva l'ottemperanza  a  tale  decisione  da
 parte  dell'INPS  - il TAR per il Piemonte, con ordinanza emessa il 4
 febbraio 1998, ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.   1,  comma  6,  della  legge  28  novembre  1996,  n.  608
 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1  ottobre  1996,
 n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
 utili,   di   interventi   a  sostegno  del  reddito  e  nel  settore
 previdenziale),  secondo  cui  restano   validi   gli   atti   ed   i
 provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
 rapporti  giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996,
 n. 166, 27 maggio 1996, n.  295,  26  luglio  1996,  n.    396  e  24
 settembre  1996,  n.  499, i quali tra l'altro sancivano l'estinzione
 dei giudizi pendenti in materia  e  l'inefficacia  dei  provvedimenti
 giudiziali non ancora passati in giudicato;
     che,  ad  avviso  del  rimettente,  tale sanatoria - operante con
 effetto ex tunc, nel contesto di una disciplina diretta  a  risolvere
 il problema del rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto in
 applicazione  della  citata  sentenza  n.  240  del  1994 della Corte
 costituzionale, oltre che della sentenza n. 495 del 1993  (disciplina
 in se'guito riprodotta dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge
 23  dicembre  1996,  n. 662, marginalmente modificato dall'art. 3-bis
 del d.-l. 28  marzo  1997,  n.  79)  -  ha  determinato,  per  l'arco
 temporale  corrispondente,  una  ricostruzione dell'assetto giuridico
 portato dalla normativa dei decreti decaduti, la quale peraltro aveva
 gia' precluso, nella sua vigenza, la  formazione  del  giudicato  con
 riguardo alla fattispecie de qua;
     che  tuttavia,  secondo  il  rimettente,  la norma censurata, nel
 disciplinare ora per allora le situazioni regolate dalla decretazione
 d'urgenza, si pone in contrasto: a) con gli  artt.  101,  102  e  104
 Cost.,  per violazione del canone dell'intangibilita' del giudicato e
 del principio  di  separazione  tra  le  funzioni  dello  Stato,  che
 preclude   al  legislatore  di  invadere  la  sfera  di  attribuzioni
 dell'autorita' giurisdizionale, privandola della potestas  judicandi;
 b) con gli artt. 24, primo e secondo comma, e 25, primo comma, Cost.,
 per   il   conseguente   venir   meno   degli  effetti  della  tutela
 giurisdizionale, con sottrazione al giudice naturale  del  potere  di
 affermazione del diritto gia' accertato in maniera definitiva; e cio'
 tanto  piu'  in  quanto il legislatore e' intervenuto successivamente
 all'esercizio dell'azione, con disposizioni intese  a  vanificare  la
 tutela  giurisdizionale,  senza peraltro accompagnare tali misure con
 una satisfattiva disciplina delle posizioni degli interessati,  posto
 che  viene  consentito  all'ente  tenuto al rimborso di estinguere il
 proprio debito in  sei  annualita'  con  esclusione  degli  interessi
 legali e della rivalutazione monetaria;
     che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  concludendo  per l'inammissibilita' ovvero per l'infondatezza
 della sollevata questione; e che si e'  altresi'  costituito  l'INPS,
 concludendo per l'infondatezza della questione stessa.
   Considerato  che,  successivamente  alla  proposizione dell'odierno
 incidente di costituzionalita', e' intervenuta la legge  23  dicembre
 1998,  n.  448,  il  cui  art.  73,  comma 4, ha precisato la portata
 applicativa della censurata clausola di salvezza contenuta  nell'art.
 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel
 senso  che  tra  gli  effetti  fatti salvi da questa norma va inclusa
 l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali, emessi  in  materia,  non
 ancora   passati   in   giudicato  nella  vigenza  dei  decreti-legge
 richiamati dal predetto comma, ancorche' notificati, che  si  estende
 fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
     che,  cosi'  disponendo, il legislatore ha inciso sulla normativa
 denunciata, e dunque il giudice  rimettente  deve  procedere  ad  una
 nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione;
     che,  pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
 giudice stesso.