ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri  dello  Stato
 nei  riguardi del Governo della Repubblica, in relazione all'art.  9,
 comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del
 Consiglio nazionale delle ricerche), all'art. 9, comma 5, del decreto
 legislativo 30 gennaio 1999, n. 27  (Riordino  dell'Agenzia  spaziale
 italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1,
 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e all'art. 11, comma 2, del decreto
 legislativo  30  gennaio 1999, n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove
 tecnologie, l'energia e l'ambiente - E.N.E.A., a norma degli articoli
 11, comma 1, e 18, comma 1,  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),
 promosso  dalla Sezione della Corte dei conti competente al controllo
 sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce  in
 via  ordinaria, con ricorso depositato il 19 marzo 1999 e iscritto al
 n. 113 del registro ammissibilita' conflitti.
   Udito nella camera di consiglio  del  23  giugno  1999  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky.
   Ritenuto  che  la  Sezione  della  Corte  dei  conti  competente al
 controllo sulla gestione  finanziaria  degli  enti  a  cui  lo  Stato
 contribuisce   in   via   ordinaria,  convocata  dal  suo  Presidente
 sull'argomento delle "modalita' del controllo a  seguito  di  recenti
 decreti  legislativi" concernenti tre enti di ricerca (C.N.R., A.S.I.
 e E.N.E.A.), ha deliberato nell'adunanza del 5  marzo  1999,  in  via
 principale,  di  proporre conflitto di attribuzioni nei confronti del
 Governo della Repubblica  in  relazione  all'art.  9,  comma  3,  del
 decreto  legislativo  30 gennaio 1999, n.  19 (Riordino del Consiglio
 nazionale  delle  ricerche),  all'art.  9,  comma  5,   del   decreto
 legislativo  30  gennaio  1999, n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale
 italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1,
 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e  all'art.    11,  comma  2,  del
 decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 (Riordino dell'Ente per le
 nuove  tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente  -  ENEA,  a norma degli
 articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15  marzo  1997,  n.
 59),  per violazione dell'art. 76 della Costituzione, con riferimento
 alla  legge  15  marzo  1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per   il
 conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
 la riforma della pubblica amministrazione e  per  la  semplificazione
 amministrativa)  e  dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione,
 con riferimento agli artt. 7 e 8 della "legge di attuazione" 21 marzo
 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla
 gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato  contribuisce  in  via
 ordinaria);
     che  nel  ricorso  si  denuncia  la  menomazione,  ad opera delle
 richiamate norme, delle attribuzioni  della  Corte  dei  conti  sulla
 gestione  finanziaria  degli  enti,  che  verrebbero limitate al mero
 controllo sui bilanci o conti consuntivi  escludendosi  quello  sugli
 atti  di  gestione  e  sulla  regolarita'  contabile  degli  enti  in
 questione, nonche' l'inosservanza dei principi ricavabili dalla legge
 delega n. 59 del 1997 (art. 11, comma 1, lettere b) e  d),  art.  14,
 comma  1,  e  art.  18,  comma 1) che non prevede "nulla in merito al
 controllo", ma anzi richiama (art.  14, comma 1) i principi  generali
 desumibili  dall'art.  3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20
 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
 conti);
     che in via subordinata la stessa  Sezione,  ritenuta  sussistente
 l'"incidentalita'",   ha   sollevato  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale delle medesime disposizioni legislative in riferimento
 ai cennati parametri costituzionali.
   Considerato che, con determinazione n. 13/1999,  la  Sezione  della
 Corte  dei  conti  competente al controllo sulla gestione finanziaria
 degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria  ha  proposto
 ricorso  per  conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro
 il  Governo della Repubblica, in relazione agli artt. 9, comma 3, del
 decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19  (Riordino  del  Consiglio
 nazionale  delle  ricerche),  9,  comma 5, del decreto legislativo 30
 gennaio 1999,  n.  27  (Riordino  dell'Agenzia  spaziale  italiana  -
 A.S.I.,  a  norma  degli  articoli  11, comma 1, e 18, comma 1, della
 legge 15 marzo 1997, n. 59) e 11, comma 2, del decreto legislativo 30
 gennaio 1999, n. 36 (Riordino  dell'Ente  per  le  nuove  tecnologie,
 l'energia  e  l'ambiente - E.N.E.A., a norma degli articoli 11, comma
 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59), oltre  ad  avere
 sollevato,  col  medesimo  atto (al quale peraltro fanno all'evidenza
 difetto tutte le prescritte condizioni per attivare il giudizio sulle
 leggi), questione di legittimita' costituzionale "in via  incidentale
 subordinata" sulle medesime norme;
     che,  in questa fase del giudizio su conflitto di attribuzioni, a
 norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo  1953,
 n.  87,  questa  Corte e' chiamata a deliberare senza contraddittorio
 sull'ammissibilita' del ricorso sotto il profilo dell'esistenza della
 "materia  di  un  conflitto  la  cui  risoluzione  spetti  alla   sua
 competenza";
     che  la  Corte  dei  conti,  quando  e'  legittimata ad agire nel
 giudizio per conflitto di attribuzioni,  quale  organo  titolare  del
 potere  di  controllo  previsto  dall'art.  100, secondo comma, della
 Costituzione, lo e' nella sua unita', cosicche' la  proposizione  del
 ricorso  non puo' che spettare al suo Presidente (sentenza n. 302 del
 1995);
     che, invece, nel caso di specie, il  giudizio  per  conflitto  di
 attribuzioni e' stato promosso dalla Sezione del controllo sugli enti
 tramite  una sua "determinazione" e che il Presidente della Corte dei
 conti, non come tale ma come Presidente della Sezione stessa (art. 3,
 comma 10, della legge 14 gennaio 1994,  n.  20),  rispetto  a  quella
 "determinazione"  e'  stato  chiamato  a  operare  al  mero  scopo di
 "provvedere ai conseguenti adempimenti";
     che, pertanto, non esiste la  materia  di  un  conflitto  la  cui
 risoluzione  spetti alla competenza di questa Corte, sotto il profilo
 soggettivo dell'inidoneita' della Sezione del controllo  della  Corte
 dei  conti  a  promuovere  il  conflitto di attribuzioni tra i poteri
 dello Stato.