Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la regione Veneto, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore, nel conflitto di attribuzioni riguardo alla "lettera di intenti" costituente accordo stipulato fra la regione Veneto ed il Ministero per il commercio internazionale della Repubblica Argentina (e pervenuta al Dipartimento affari regionali in data 14 maggio 1999) in mancanza del preventivo assenso del Governo e comunque in violazione della competenza dello Stato in materia di politica estera, con riferimento all'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. La lettera di intenti in epigrafe, sottoscritta senza il preventivo assenso del Governo, ha per oggetto "il comune intendimento a ulteriormente sviluppare e rinsaldare i legami storico, culturali ed economici esistenti tra la Repubblica italiana ed in particolare la regione del Veneto e la "Repubblica Argentina". Come mezzo al fine, le parti contraenti hanno quindi convenuto "di promuovere, nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti giuridici, l'adozione dei provvedimenti necessari a sviluppare la collaborazione istituzionale, economica e culturale tra la regione del Veneto e la Repubblica Argentina favorendo attivita' di interscambio nei settori culturale, economico e sociale, quali: l'apertura di una "Casa del Veneto" nella Repubblica Argentina per offrire servizi di assistenza, informazione e promozione economica alle imprese venete interessate ad avviare e/o consolidare rapporti di cooperazione; l'interesse al progetto di cooperazione economica internazionale "Mercosur-Unione Europea. Programma di cooperazione per lo sviluppo dei distretti industriali" finalizzato alla crescita dei distretti industriali del Mercosur giovandosi del know-how dell'imprenditoria veneta, simbolo del sistema di sviluppo del Nord-Est italiano; lo sviluppo di rapporti di cooperazione finalizzati ad illustrare ed implementare le reciproche opportunita' commerciali e di investimento offerte dalla regione del Veneto e dalla Repubblica Argentina alle piccole e medie imprese, nonche' l'attivazione di corsi formativi destinati a sviluppare la professionalita' degli imprenditori del settore socio-sanitario e delle piccole e medie imprese". In tale situazione, a parte la evidente violazione procedurale sopra enunciata, la lesione delle competenze statali e' configurabile sotto diversi aspetti. La preventiva comunicazione al Governo, da effettuarsi con tempestivita' e completezza di informazione, delle iniziative che si intendono intraprendere, attraverso l'indicazione precisa e dettagliata del loro oggetto e dei documenti relativi ad accordi, protocolli, intese o atti similari eventualmente da sottoscrivere, e' finalizzata alla verifica della conformita' delle iniziative regionali con gli indirizzi politici generali dello Stato (non solo, quindi, con quelli di politica estera) e della riconducibilita' delle stesse nell'ambito della competenza regionale, la cui arbitraria dilatazione risulta nella specie evidente. Codesta Corte ha precisato in piu' occasioni (sentenze n. 179/1987; nn. 472/1992; 204/1993; 425/1995, 343/1996 e 332/1998) che l'obbligo della preventiva comunicazione discende dal principio di leale cooperazione tra Stato e regioni e che sussiste ogni qualvolta queste ultime si apprestino ad incontrare organi rappresentativi esteri. In realta' la stipulazione del protocollo e' avvenuta fra enti non omologhi, arrogandosi la regione il ruolo proprio dello Stato nei rapporti con l'Argentina. Le materie oggetto della lettera di intenti rientrano, del resto, nella competenza statale piuttosto che in quella regionale, atteso che l'accordo mira ad instaurare tra regione Veneto e Repubblica Argentina una vera e propria collaborazione sul piano, tra l'altro, "istituzionale ed economico".