IL CONSIGLIO DI STATO
   Ha pronunciato la seguente ordinaza sui  ricorsi  riuniti  n.  r.g.
 7711/98 e 8415/98 proposti:
     il  primo Sindacato SIPDAD (Dirstat finanze - Settore dogane), in
 persona  del  legale  rappresentante     pro-tempore  dott.   Alessio
 Fiorillo,   nonche'  dai  sig.ri  Carbone  Rocco,  Pacilio  Alberico,
 Cantilena Marina, Pompei Elisabetta, Morgigni Oriana, Zucchini Andrea
 Maria,  Marini Fabio, Barbarito Anna Maria, Marconi Roberta, Simonini
 Claudio,  Lanuzza  Rosanna,  Cammarota  Rossana,  Romanelli   Marina,
 Pessolano  Felice,  Pizzoli  Carlo  Alberto  e Alvino Caterina, tutti
 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Carlo Rienzi  in
 Roma,  viale  delle Milizie n. 9, che li rappresenta e difende giusta
 delega a margine del ricorso di primo grado;
     il secondo da Di Fronzo Pietro, elettivamente domiciliato  presso
 lo  studio dell'avv. Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie n.  9,
 che lo rappresenta e difende giusta delega  a  margine  dell'atto  di
 appello;
   Contro   il  Ministero  delle  finanze,  in  persona  del  Ministro
 pro-tempore, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  presso  cui  domicilia  in  Roma, via dei Portoghesi, 12, per
 l'annullamento dell'ordinanza del t.a.r. del Lazio,  sezione  II,  22
 aprile 1998, n. 996;
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura;
   Viste  la  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti del giudizio;
   Relatore, all'udienza del 16 febbraio 1999, il consigliere  Ermanno
 de Francisco;
   Uditi altresi' l'avv. Rienzi per le parti appellanti;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
                               F a t t o
   Vengono  in  decisione  due  appelli  cautelari proposti avverso la
 medesima ordinanza indicata  in  epigrafe,  con  la  quale  e'  stata
 respinta  l'istanza  di  sospensione  dell'esecuzione  del  bando  di
 concorso relativo alla prova selettiva  per  l'accesso  ai  corsi  di
 riqualificazione  per  la  copertura  di  ottantotto posti nella nona
 qualifica funzionale del personale del Dipartimento dogane e II.II.
   Gli odierni appellanti hanno impugnato in primo grado,  chiedendone
 la  sospensione  dell'efficacia,  il  bando di concorso interno sopra
 indicato, riservato al personale dello stesso Dipartimento inquadrato
 nella ottava  qualifica funzionale, adottato con decreto dirigenziale
 23 ottobre  1997  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,    4  serie
 speciale, n. 101 del 30 dicembre 1997, in attuazione del procedimento
 di  cui  all'art.  3,  commi  205, 206 e 207, della legge 28 dicembre
 1995, n.  549, come modificati dall'art. 6, comma 6-bis, del d.-l. 31
 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 gennaio 1997, n. 30.
   Il T.A.R. del Lazio,  sezione  II,  con  l'ordinanza  appellata  ha
 respinto la domanda cautelare, "considerato che il bando impugnato e'
 conforme al dettato legislativo (art. 3, comma 206, lett. C, legge 28
 dicembre 1995, n. 549) ...".
   Gli originari ricorrenti hanno interposto l'appello in esame, sulla
 base di tre motivi, volti a censurare l'illegittimita' costituzionale
 delle  norme  legislative  di  riferimento  dell'atto  impugnato:  1)
 illegittimita' costituzionale della legge n. 549/1995, per  contrasto
 con gli artt.  3 e 97 della Costituzione, e dei principi fondamentali
 dell'ordinamento   giuridico  espressi  dal  d.lgs.  n.  29/1993;  2)
 ulteriore violazione degli  artt.  3  e  97  della  Costituzione,  in
 riferimento  all'art.  3,  comma  205  e  206,  legge n. 549/1995; 3)
 violazione artt. 3 e 97  della  Costituzione;  violazione  d.lgs.  n.
 29/1993,  violazione  t.u.  n. 3/1957; violazione d.P.R. n. 487/1994;
 violazione d.P.R. n. 686/1957; violazione legge n. 594/1995;  eccesso
 di potere.
   All'odierna  camera  di  consiglio  l'appello  cautelare  e'  stato
 ottenuto in decisione.
                             D i r i t t o
   Gli appelli cautelari in esame - che propongono le medesime censure
 -  devono  essere  riuniti  in  quanto  proposti  avverso  la  stessa
 ordinanza.
   Essi  propongono,  nei  confronti  del  provvedimento  inpugnato di
 indizione del bando di concorso interno,  censure  di  illegittimita'
 derivata  dalla  illegittimita'  costituzionale delle disposizioni di
 legge cui il bando stesso da' attuazione.
   Da  cio'  la  rilevanza   di   tali   questioni   di   legittimita'
 costituzionale   al   fine   della  decisione  del  presente  appello
 cautelare.
   Le sollevate questioni di legittimita' costituzionale sono altresi'
 non manifestamente infondate.
   Con ordinanza 5 maggio-5 giugno 1998, n.  646/bis,  questa  Sezione
 aveva  rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206  e  207,  della  legge  28
 dicembre  1995, n. 549, come modificati dall'art. 6, comma 6-bis, del
 d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito  dalla  legge  28  gennaio
 1997,  n.  30,  in  riferimento agli artt. 97, commi 3 e 1, e 3 della
 Costituzione.
   La Sezione, in tale ordinanza di rimessione, aveva ritenuto che  "i
 commi  205,  206  e  207  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
 modificati dall'art. 6, comma 6-bis, del d.-l. 31 dicembre  1996,  n.
 669,  convertito  dalla  legge  28  gennaio 1997, n. 30, istituiscono
 alcuni  procedimenti  interni  -  definiti  di  riqualificazione  del
 personale  -  per  la copertura dei posti disponibili nelle dotazioni
 organiche dei livelli dal quinto al nono degli uffici  finanziari".
   "Hanno titolo a  partecipare  a  detti  procedimenti  i  dipendenti
 dell'amministrazione  finanziaria  in  servizio  al  31 dicembre 1994
 appartenenti  a  qualifiche  funzionali  immediatamente  inferiori  a
 quelle  cui  sono  indirizzati i corsi - salvo che per l'accesso alla
 settima  qualifica  funzionale  -   in   possesso,   alla   data   di
 pubblicazione  del  bando  di ammissione, di una anzianita' di almeno
 cinque anni e del  titolo  di  studio  prescritto  per  l'accesso  al
 profilo  professionale  cui  sono indirizzati i corsi, ovvero con una
 anzianita' di servizio di almeno dieci anni e in possesso del  titolo
 di  studio  inferiore  a  quello previsto per la qualifica per cui si
 concorre (comma 206, lett. c)".
   "L'accesso ai corsi e' subordinato  al  superamento  di  una  prova
 selettiva scritta (comma 206, lett. b)".
    "A  conclusione  dei  corsi, che hanno carattere teorico-pratico e
 vertono sulle materie attinenti ai  profili  professionali  cui  sono
 indirizzati  i  corsi stessi, i candidati sono sottoposti a una prova
 di  carattere  teorico-pratico  relativa  al  profilo  al  quale   e'
 indirizzato il corso (comma 207, lettere D ed E)".
   "Tale  procedimento,  quindi,  si  svolge nel conferimento mediante
 concorso  interno  di  tutti  i  posti  disponibili  nelle  dotazioni
 organiche, nelle qualifiche funzionali in esame".
   "Al  riguardo,  la  Corte  costituzionale  ha  avvertito che: A) la
 regola di cui all'ultimo comma dell'art. 97  della  Costituzione,  va
 intesa  nel  senso  che  anche  il passaggio ad una fascia funzionale
 superiore,  comportando  l'accesso  ad  un  nuovo  posto  di  lavoro,
 corrispondente a funzioni piu' elevate, e' una figura di reclutamento
 soggetta  alla stessa regola del pubblico concorso (sentt. n. 487 del
 1991, e n.  313 del 1994); B) i concorsi interni totalmente riservati
 al personale dell'amministrazione che  li  bandisce  sono,  pertanto,
 costituzionalmente  illegittimi    (sent.  n. 313 del 1994), anche in
 relazione al fatto che, oltre  a  reintrodurre  surrettizziamente  il
 modello  della  carriera  in  una nuova disciplina che ne presuppone,
 invece,  il  superamento,  si  riverberano  negativamente  anche  sul
 principio di buon andamento (sent. n. 333 del 1993)".
   "Acquisizioni,   queste,   occasionate   da  fattispecie  di  leggi
 regionali, ma di ambito generale  e  che  non  v'e'  motivo  per  non
 estendere alle leggi statali".
   "Vero  e'  che  determinati  procedimenti  di concorso interno sono
 stati ritenuti legittimi, ma questo e' avvenuto quando essi trovavano
 la loro ragion d'essere in peculiari esigenze o situazioni".
   "Cosi' nel caso di concorsi interni per  l'accesso  alla  qualifica
 superiore  sulla base dello svolgimento di fatto delle corrispondenti
 funzioni (sent. n. 369 del 1990)".
   "Nella presente fattispecie, invece, per l'accesso ai  procedimenti
 di  riqualificazione  professionale  non  e'  richiesto  il pregresso
 esercizio di fatto di mansioni superiori".
   "Il  loro  scopo  e'  definito  come   quello   di   ''incrementare
 l'attivita'  di  controllo  nonche' di assicurare il massimo grado di
 efficienza dei servizi,  la  semplificazione  e  la  trasparenza  dei
 rapporti con i contribuenti".
   "Ma  tali  finalita'  sono  genericamente  connesse all'affinamento
 della professionalita'  dei  pubblici  dipendenti    e  non  sembrano
 costituire  motivo di valido per derogare al modello concorsuale, che
 richiede che la selezione avvenga con i criteri di pubblicita',  tali
 da  prevedere  e  consentire  la  partecipazione anche agli estranei,
 assicurando cosi' il reclutamento dei migliori".
   "Qui, invece, il concorso e' preordinato non alla valorizzazione di
 professionalita' preesistenti di dipendenti pubblici, come  nel  caso
 dell'esercizio  di  fatto  di  mansioni  superiori  - il che potrebbe
 giustificare la deroga in favore  del  concorso  interno  -  ma  alla
 verifica  di una formazione professionale somministrata, con un corso
 teorico-pratico, all'interno del procedimento concorsuale medesimo  a
 tutti  i  candidati  ammessi:  il che rende   vieppiu' ingiustificato
 l'abbandono della regola del concorso pubblico".
   "In ogni caso, il conferimento di tutti i posti  disponibili  nelle
 qualifiche  funzionali  di  riferimento al concorso interno appare di
 dubbia    conformita'    al    principio    di     buon     andamento
 dell'amministrazione".
   "Sotto  altro  profilo,  appare  non  manifestamente  infondata  la
 questione di legittimita' costituzionale della normazione in esame in
 riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  in   relazione   alla
 difformita'   di   regime   giuridico   per   l'accesso   ai  profili
 professionali rispetto alle altre amministrazioni dello Stato".
   La  Sezione,  pertanto,  nella  predetta  occasione ha sollevato la
 questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni in  esame
 in  riferimento all'art. 97, terzo e primo comma, della Costituzione,
 nonche' in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
   La Corte costituzionale ha quindi accolto la prospettata  eccezione
 di  incostituzionalita'  con  la  sentenza 16 dicembre 1998-4 gennaio
 1999, n. 1.
   La  Corte  costituzionale,  in  tale  occasione,  ha  ulteriormente
 precisato l'ambito della tutela costituzionale di cui gode nel nostro
 ordinamento il principio concorsualistico per l'accesso agli impieghi
 pubblici.
   "Chiamata  piu' volte a pronunciarsi sulle norme costituzionali che
 individuano  nel  concorso  il  mezzo  ordinario  per  accedere  agli
 impieghi  pubblici,  questa  Corte  ha  ripetutamente sottolineato la
 relazione intercorrente tra l'art. 97 e  gli  artt.  51  e  98  della
 Costituzione,  osservando  come  in  un ordinamento democratico - che
 affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella
 di  governo  (politica  per  definizione),  il  perseguimento   delle
 finalita'   pubbliche  obiettivate  dall'ordinamento  -  il  concorso
 pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale  dei  piu'
 capaci,  resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati
 ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialita' ed al
 servizio esclusivo della Nazione".
   "Valore, quest'ultimo, in relazione al  quale  il  principio  posto
 dall'art.  97  della  Costituzione impone che  l'esame del merito sia
 indipendente  da  ogni  considerazione   connessa   alle   condizioni
 personali  dei  vari  concorrenti (cfr. sentenze n. 333 del 1993 e n.
 453 del 1990)".
   "Deroghe alla regola del concorso, da parte del  legislatore,  sono
 ammissibili soltanto nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il
 buon andamento dell'amministrazione (cfr., per tutte, sentenza n. 477
 del  1995) o di attuare altri principi di rilievo costituzionale, che
 possano assumere importanza per la peculiarita' degli uffici di volta
 in  volta  considerati:  ad  esempio,  quando  si  tratti  di  uffici
 destinati in modo diretto alla collaborazione con gli organi politici
 o al supporto dei medesimi".
   "A codesto regime non si e' ritenuto sottratto nemmeno il passaggio
 ad  una  fascia  funzionale superiore, nel quadro di un sistema, come
 quello oggi in vigore, che non prevede carriere, o le  prevede  entro
 ristretti limiti, nell'ambito dell'amministrazione: in tale passaggio
 e'  stata,  infatti,  ravvisata  una  forma di reclutamento che esige
 anch'essa un selettivo accertamento delle attitudini  (cfr.  sentenze
 n.  320 del 1997, nn. 134 e 528 del 1995, n. 314 del 1994, n. 487 del
 1991 e n. 161 del 1990)".
   "In particolare nella sentenza n. 314  del  1994,  viene  osservato
 come  l'abnorme  diffusione  del  concorso  interno  per  titoli  nel
 passaggio da un livello all'altro produce una distorsione che,  oltre
 a  reintrodurre  surrettiziamente  il  modello  delle carriere in una
 nuova disciplina che ne presuppone invece il superamento, si riflette
 negativamente   anche   sul    buon    andamento    della    pubblica
 amministrazione".
   "L'accesso  al  concorso  puo',  ovviamente, essere condizionato al
 possesso di requisiti fissati in base alla legge, e in tal  modo  non
 e'  da  escludere  a priori che possa stabilirsi anche il possesso di
 una  precedente  esperienza  nell'ambito  dell'amministrazione,   ove
 questo si configuri ragionevolmente quale requisito professionale".
   "Ma  quando  cio'  non si verifichi, la sostituzione al concorso di
 meccanismi selettivi  esclusivamente  interni  ad  un  dato  apparato
 amministrativo  non  si giustifica alla luce degli accennati principi
 costituzionali".
    "Trattasi, in verita', di affermazioni  rese  prevalentemente  con
 riguardo  a  leggi  regionali; non di meno esse sono tutte riferibili
 anche   all'amministrazione   dello   Stato,   attesi   i   parametri
 costituzionali cui attengono".
   "Alle  esposte  considerazioni  in  tema  d'imparzialita'  ne vanno
 aggiunte  altre  -  di  decisiva  importanza,  siccome  relative   al
 parallelo  principio  dell'efficienza  -  che  trovano  riscontro nel
 disegno di riforma sinteticamente  qualificato  "privatizzazione  del
 pubblico impiego".
   "Ha  rilevato  la  Corte  come  attraverso  tale privatizzazione il
 legislatore  abbia  inteso   garantire,   senza   pregiudizio   della
 imparzialita',  anche  il valore dell'efficienza, grazie a "strumenti
 gestionali"  che  consentano  di  assicurare   il   contenuto   della
 prestazione   in   termini  di  produttivita'  ovvero  una  sua  piu'
 flessibile utilizzazione (sentenza n. 309 del 1997)".
   "Ed  ha  piu'  volte  richiamato  l'esigenza  di  razionalizzazione
 amministrativa,  che  lega in un rapporto di funzionalita' la materia
 delle  assunzioni  e  della  progressione  nelle  qualifiche  con  la
 definizione  delle  piante  organiche  e  la  verifica dei carichi di
 lavoro; parlando in proposito di "principi fondamentali  posti  dalla
 legislazione dello Stato in materia di pubblico impiego" (sentenza n.
 479  del  1995),  oltre  che  di "norme di riforma economico sociale"
 (sentenza n. 406 del 1995, cui  fa  richiamo  anche  la  gia'  citata
 sentenza n. 528 del 1995)".
   Sulla  base  di  tali  premesse la Corte, con la citata sentenza n.
 1/1999, ebbe a ritenere - in riferimento alle norme primarie  rimesse
 al  suo  vaglio, che sono poi le stesse che nuovamente rilevano anche
 nella presente fattispecie - che "la normativa in  esame  contraddice
 totalmente i principi appena sintetizzati: nel quadro di una sorta di
 globale  scivolamento  verso  l'alto  di  quasi  tutto  il  personale
 dell'amministrazione  finanziaria,  essa  realizza  un  anacronistica
 forma di generalizzata cooptazione...".
    Di  poi  la Corte passava a soffermarsi su ulteriori profili che -
 in  quanto  concernenti  in  particolare   l'accesso   alla   settima
 qualifica, oggetto di quello specifico scrutinio di costituzionalita'
 -  non  rilevano  nella  presente circostanza; quindi, seguitava come
 appresso.
    "L'insieme  delle  denunciate   previsioni   normative   realizza,
 pertanto,  una deviazione dai principi ispiratori - segnatamente dopo
 la grande riforma di cui sopra  si  e'  detto  -  dell'organizzazione
 amministrativa".
   "Deviazione non giustificata da una specifica esigenza di garantire
 il buon andamento della pubblica  amministrazione".
   "A  quest'ultimo  proposito  e'  appena il caso di osservare che le
 ragioni enunciate dal legislatore per legittimare l'"esperimento" dei
 corsi coincidono integralmente con le stesse finalita'  istituzionali
 dell'amministrazione  finanziaria".
   Tuttavia,  per ragioni connesse con i limiti oggettivi di rilevanza
 relativi al giudizio a quo e  conseguentemente  con  l'oggetto  della
 citata ordinanza di rimessione n. 646-bis/1998 di questa Sezione, con
 la  sentenza  n.  1 del 4 gennaio 1999 la Corte costituzionale non ha
 dichiarato integralmente l'illegittimita' costituzionale delle  norme
 di legge rimesse al suo esame.
   In particolare, come e espressamente indicato nel dispositivo della
 sentenza  della  Corte,  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3,
 commi 205, 206 e 207, della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  come
 modificato  dall'art.  6, comma 6-bis, del d.-l. 31 dicembre 1996, n.
 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' stata dichiarata
 solo "limitatamente alle procedure di riqualificazione per  l'accesso
 alla settima qualifica funzionale".
   Ne consegue che questa Sezione non puo' ritenere caducate le citate
 norme  di  legge  in riferimento alla presente controversia, dato che
 questa attiene alle procedure di riqualificazione per l'accesso  alla
 nona qualifica funzionale, e rimane pertanto al di fuori dell'effetto
 caducatorio   del   diritto   oggettivo   previgente  derivato  dalla
 pubblicazione della sentenza costituzionale n. 1/1999.
   Tuttavia - al di la' di alcune marginali specificita' proprie delle
 procedure di riqualificazione per l'accesso  alla  settima  qualifica
 funzionale, evidenziate dalla Corte in passi motivazionali diversi da
 quelli  sopra  trascritti  -  la  Sezione  ritiene  che,  sulla  base
 dell'unitario  contesto  argomentativo  risultante  da  quanto   gia'
 dedotto nell'ordinanza 646-bis/1998 e da quanto affermato nelle parti
 sopra  richiamate  della sentenza costituzionale n. 1/1999, rilevanti
 in questa sede,  la  citata  normativa  primaria  evidenzi  dubbi  di
 legittimita'  costituzionale  non  manifestamente  infondati anche in
 relazione alle procedure di riqualificazione per l'accesso alle altre
 qualifiche funzionali, e segnatamente alla nona.
   La pronuncia sugli appelli cautelari indicati in epigrafe va dunque
 sospesa,  e  riservata  all'esito   del   giudizio   incidentale   di
 legittimita'   costituzionale   che  si  introduce  con  la  presente
 ordinanza.