ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio per conflitto di  attribuzione  sorto  a  seguito  della
 pubblicazione  da  parte  del Ministero dell'industria sul Bollettino
 Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia del 31 maggio  1997  di
 alcune  istanze di societa' private dirette ad ottenere dal Ministero
 dell'industria  il  permesso  di  ricerca  di  idrocarburi  in   aree
 rientranti   nel   territorio   della  Regione  medesima  (numeri  di
 pubblicazione 53, 54  e  55),  promosso  con  ricorso  della  Regione
 Siciliana, notificato il 28 luglio 1997, depositato in cancelleria il
 30 successivo ed iscritto al n. 44 del registro conflitti 1997.
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice  relatore
 Piero Alberto Capotosti;
   Uditi  l'avv.to  Giovanni  Pitruzzella  per  la Regione Siciliana e
 l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del  Consiglio
 dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -    La  Regione Siciliana, con ricorso notificato il 28 luglio
 1997 e depositato il  30  luglio  1997,  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione  nei  confronti  dello  Stato, in relazione all'avvenuta
 pubblicazione, da parte del Ministero dell'industria, nel  Bollettino
 Ufficiale  degli  Idrocarburi  e  della  Geotermia (BUIG) n. 5 del 31
 maggio 1997,  di  alcune  istanze  di  societa'  private  dirette  ad
 ottenere  il  permesso di ricerca di idrocarburi in aree comprese nel
 territorio regionale (numeri di pubblicazione 53, 54 e 55).
   2.  -  La  ricorrente  lamenta  la  violazione   della   sfera   di
 attribuzioni prevista dall'art. 14, lettere d) ed h), del r.d.lgs. 15
 maggio  1946,  n.  455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
 siciliana) e dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 novembre  1949,  n.  1182
 (Norme  per  l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle
 materie relative all'industria e al commercio), evidenziando di  aver
 disciplinato,   in   virtu'  di  tali  disposizioni,  l'attivita'  di
 prospezione, ricerca  e  coltivazione  degli  idrocarburi  liquidi  e
 gassosi fin dalla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30.
   Premesso  che sulle istanze di rilascio dei permessi di ricerca nel
 territorio regionale ha finora provveduto l'Assessore  all'industria,
 la  Regione  sostiene  che la situazione non sarebbe mutata neppure a
 seguito della  legge  9  gennaio  1991,  n.  9,  la  quale,  malgrado
 l'intento di favorire una gestione globale ed integrata delle risorse
 energetiche sul territorio, avrebbe conservato alla Regione siciliana
 le  funzioni  amministrative  relative  alla  materia in esame, cosi'
 differenziandone la posizione  non  soltanto  rispetto  alle  Regioni
 ordinarie, ma anche nei confronti delle altre autonomie speciali.
   2.1.  -  La  titolarita'  regionale delle competenze legislative ed
 amministrative in  materia  di  idrocarburi  sarebbe  stata  altresi'
 confermata  dall'art. 39 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni  di
 rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
 ricerca e coltivazione di idrocarburi), il quale si sarebbe  limitato
 ad  imporre alla Regione l'obbligo di adeguare il proprio ordinamento
 al favor per la concorrenza nel settore, risultante  dalla  direttiva
 comunitaria.
   Tale  titolarita'  non potrebbe essere contestata neppure invocando
 la  categoria  dell'interesse  nazionale,  il  ricorso   alla   quale
 contrasterebbe  da  un  lato con il processo di integrazione europea,
 che tende ad attrarre a livello comunitario la politica industriale e
 quella energetica, dall'altro con la spinta al decentramento politico
 ed alla valorizzazione del ruolo delle regioni, ciascuna delle quali,
 nel  proprio  territorio,  sarebbe  in  grado   di   garantire   piu'
 adeguatamente  l'effettiva parita' tra gli operatori del settore e la
 compatibilita' dell'attivita' di  ricerca  con  gli  interessi  della
 comunita' locale.
   2.2.  -  La  pubblicazione  delle  istanze  nel  BUIG costituirebbe
 pertanto, ad avviso della  ricorrente,  un'indebita  interferenza  da
 parte  dello  Stato  nella  sfera  di attribuzioni della Regione, che
 produrrebbe   effetti   direttamente   ed   immediatamente    lesivi,
 consistenti  nell'attrazione  del  procedimento  autorizzatorio nella
 sfera  ministeriale  e  nell'incertezza  operativa  in  ordine   alla
 spettanza delle competenze amministrative in materia.
   Per  tali  motivi,  la Regione Siciliana chiede dichiararsi che non
 spetta allo Stato il potere di rilasciare permessi di  ricerca  degli
 idrocarburi  nel  territorio  regionale, ne' il potere di disporre la
 pubblicazione di eventuali istanze dirette ad ottenere il rilascio di
 tali permessi nel BUIG, e che i suddetti poteri sono compresi fra  le
 attribuzioni  regionali,  con  il conseguente annullamento degli atti
 impugnati.
   3. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  con  il  patrocinio  dell'Avvocatura generale dello Stato,
 chiedendo che il ricorso  sia  dichiarato  inammissibile  o  comunque
 infondato.
   3.1.  -  In  prossimita'  dell'udienza  pubblica, il Presidente del
 Consiglio dei Ministri ha depositato  una  memoria  difensiva,  nella
 quale  sostiene  che  la  legge  n.  9  del 1991, nel disciplinare il
 conferimento dei permessi  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione
 degli  idrocarburi, avrebbe attribuito al Ministro dell'industria una
 competenza esclusiva per l'intero territorio nazionale.
   L'unicita' della disciplina relativa alla prospezione, alla ricerca
 ed  alla  coltivazione  degli  idrocarburi sarebbe stata ribadita dal
 d.lgs. n. 625 del 1996, il quale, in conformita' con quanto affermato
 da questa Corte nella sentenza 27 dicembre 1991, n. 482, subordina il
 rilascio dei permessi ad un'intesa con le regioni a statuto speciale,
 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui lo Stato  ha
 trasferito  alle regioni soltanto le funzioni amministrative relative
 alla coltivazione degli idrocarburi in terraferma.
                         Considerato in diritto
   1.  -    Il  conflitto  di  attribuzione  sollevato  dalla  Regione
 Siciliana  nei  confronti  dello  Stato  con  il  ricorso indicato in
 epigrafe ha ad oggetto  la  pubblicazione,  da  parte  del  Ministero
 dell'industria,  nel  Bollettino  ufficiale degli idrocarburi e della
 geotermia, di alcune istanze di societa' private dirette ad  ottenere
 il permesso di ricerca di idrocarburi in aree comprese nel territorio
 regionale.
   Secondo  la  Regione  ricorrente "la decisione di pubblicare queste
 istanze,  avviando  il   procedimento   diretto   al   rilascio   del
 provvedimento di autorizzazione, l'atto stesso della pubblicazione ed
 il   complessivo  comportamento  tenuto  al  riguardo  dal  Ministero
 dell'industria" costituirebbero un'indebita interferenza nella  sfera
 di  attribuzione  ad  essa  riconosciuta dall'art. 14, lettere d ed h
 dello statuto siciliano, nonche' dagli artt. 1 e  2  del  decreto  di
 attuazione  5  novembre  1949,  n.  1182,  in materia di prospezione,
 ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel territorio regionale. La
 Regione denuncia inoltre la violazione dell'art.  39  del  d.lgs.  25
 novembre  1996,  n. 625, che, in attuazione della direttiva 94/22/CE,
 imponendo alle regioni a statuto speciale ed alle  province  autonome
 di  adeguare  la  propria  disciplina,  oltre  che  al  favor  per la
 concorrenza nel settore, alle disposizioni del titolo I dello  stesso
 decreto,   considerate   quali   principi   fondamentali  di  riforma
 economico-sociale,  confermerebbe  implicitamente   il   preesistente
 assetto delle competenze legislative ed amministrative in materia.
   2. - Il conflitto non e' ammissibile.
   La  pubblicazione delle istanze dirette ad ottenere il rilascio dei
 permessi di ricerca degli idrocarburi e' prevista dall'art. 43  della
 legge 11 gennaio 1957, n. 6 (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi
 liquidi  e  gassosi),  che  appunto  stabilisce  che  nel  Bollettino
 ufficiale  degli  idrocarburi  e  della  geotermia  (BUIG)   "saranno
 pubblicate   mensilmente  le  domande  di  permessi  di  ricerca  per
 idrocarburi liquidi e gassosi".  Tale prescrizione e' sostanzialmente
 riprodotta  nell'art.  5  del  d.P.R.    18  aprile  1994,   n.   484
 (Regolamento  recante  la disciplina dei procedimenti di conferimento
 dei  permessi  di  prospezione  o  ricerca  e   di   concessione   di
 coltivazione  di  idrocarburi  in  terraferma  e  in  mare), il quale
 dispone che il Ministero cura  la  pubblicazione  della  domanda  nel
 Bollettino  del  mese  successivo  a  quello  in cui e' presentata la
 domanda stessa.
   Questo  sistema  di  circolazione  notiziale  e'   stato   peraltro
 integrato  dalla  prescrizione  di  ulteriori  adempimenti  derivanti
 dall'attuazione della direttiva comunitaria che impone di garantire a
 tutti gli interessati di poter  presentare  domanda  tempestivamente,
 come  si  ricava dall'art.   14, comma 1, del d.lgs. n. 625 del 1996,
 che  appunto  stabilisce  che  il Ministero dell'industria informa le
 regioni interessate delle istanze di prospezione e ricerca  "mediante
 trasmissione  del  BUIG".    E come si ricava altresi' dagli artt. 4,
 comma 3, e 16, comma 1, dello stesso decreto, che  prevedono  che  il
 Ministero,   ferma   la   pubblicazione   sul  BUIG,  trasmetta  alla
 Commissione delle  comunita'  europee,  per  la  pubblicazione  nella
 Gazzetta  ufficiale  delle comunita' europee, un avviso contenente le
 informazioni essenziali sull'istanza  per  ottenere  il  permesso  di
 ricerca,  nonche' invii regolarmente il BUIG stesso. Tale complessiva
 forma di certezza notiziale  mira  dunque  a  creare  una  situazione
 oggettiva di conoscibilita' delle domande pervenute, anche allo scopo
 di  consentire  l'individuazione, sotto il profilo cronologico, delle
 domande di permesso sulla stessa area che possono essere  considerate
 "concorrenti"   ai   fini  della  loro  selezione,  anche  in  ambito
 comunitario.
   In questa ottica e' evidente che, nella  specie,  la  pubblicazione
 non  puo'  rappresentare, di per se', la pretesa chiara ed inequivoca
 di esercitare una determinata competenza, il  cui  svolgimento  possa
 determinare  l'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni, o
 comunque  una  menomazione  delle  possibilita'  di  esercizio  della
 medesima  (ex  plurimis: sentenze n. 301 del 1995 e n. 771 del 1988).
 Gli atti impugnati sono pertanto inidonei a dar vita ad un  conflitto
 di  attribuzione,  in quanto la pubblicazione delle domande pervenute
 costituisce un adempimento dovuto per legge, alla cui esecuzione  gli
 uffici competenti debbono provvedere entro un termine prestabilito.
   Non  e' quindi individuabile in queste misure di certezza notiziale
 alcuna pretesa di esercitare, da parte del  Ministro  dell'industria,
 una  competenza  relativa  al rilascio dei permessi di ricerca, tanto
 piu' se si considera, da un lato, che la pubblicazione nel BUIG  deve
 essere  integrata  dalla  trasmissione del Bollettino stesso sia alle
 regioni interessate, sia alla Commissione  delle  comunita'  europee;
 dall'altro  lato,  che la vigente legislazione siciliana non prevede,
 al  riguardo,  alcuna  forma  di  pubblicazione.  Il   che   dimostra
 ulteriormente  che  la  misura  di  pubblicita'  in  esame  adempie a
 finalita' meramente conoscitive e che  in  nessun  modo  puo'  essere
 interpretata  come  affermazione  di  una  competenza ministeriale in
 materia (sentenza n. 278 del 1991).