ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  11,  punto  4
 (esattamente  par.  1),  delle  condizioni  e tariffe per i trasporti
 delle  persone,  approvate  con  la  legge  4  aprile  1935,  n.   34
 (esattamente:    con  il  regio d.-l. 11 ottobre 1934, n. 1948 (Nuovo
 testo delle condizioni e tariffe pel trasporto  delle  persone  sulle
 ferrovie dello Stato), convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911),
 promosso  con ordinanza emessa il 6 marzo 1998 dal giudice di pace di
 Genova nel procedimento civile vertente tra Francesco  Scidone  e  le
 Ferrovie  dello  Stato  s.p.a.,  iscritta  al  n.  348  del  registro
 ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto l'atto di costituzione delle Ferrovie dello Stato s.p.a;
   Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il  giudice  relatore
 Cesare Mirabelli;
   Udito  l'avvocato  Attilio  Zimatore  per  le  Ferrovie dello Stato
 s.p.a.
   Ritenuto  che nel corso di un giudizio civile promosso dal titolare
 di un abbonamento ferroviario per  ottenere  il  rimborso  di  quanto
 pagato  ed  il  risarcimento,  dalle  Ferrovie dello Stato, del danno
 subito per il ritardo dei treni, il giudice di pace  di  Genova,  con
 ordinanza  emessa  il 6 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli
 artt.  3  e  24  della  Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  11,  punto  4 (esattamente: par. 1), delle
 condizioni e tariffe per i trasporti delle persone, approvate con  la
 legge  4  aprile  1935,  n.  34  (esattamente:  con il regio d.-l. 11
 ottobre 1934,  n.  1948,  di  approvazione  del  "Nuovo  testo  delle
 condizioni e tariffe pel trasporto delle persone sulle ferrovie dello
 Stato",  convertito  nella legge 4 aprile 1935, n. 911), e successive
 modifiche, ove interpretato nel senso che i ritardi non diano diritto
 al risarcimento del danno secondo le norme civilistiche;
     che la norma denunciata prevede che il viaggiatore ha diritto  al
 risarcimento del danno derivatogli dal ritardo del treno soltanto nei
 casi  e  nei  limiti  previsti dalle condizioni per i trasporti delle
 persone, qualunque sia la causa dell'inconveniente che da' luogo alla
 domanda di indennizzo;
     che il giudice rimettente ritiene che la  norma  denunciata,  ove
 interpretata  nel senso sopra indicato, possa essere in contrasto con
 il principio costituzionale di eguaglianza (art.  3  Cost.),  essendo
 ingiustificata  la  disparita'  di  trattamento  rispetto ad analoghe
 situazioni disciplinate dal diritto  comune,  e  con  il  diritto  di
 difesa  (art. 24 Cost.), che sarebbe menomato dalla difficolta' della
 prova, dalle possibilita' di essere soccombente, anche in presenza di
 conclamati  inadempimenti  delle  Ferrovie  dello  Stato,   e   dalla
 rinuncia, di fronte a tali rischi, ad agire in giudizio;
     che  nel giudizio dinanzi alla Corte si e' costituita la societa'
 Ferrovie dello Stato - societa' di trasporti e  servizi  per  azioni,
 per   chiedere   che   la  questione  sia  dichiarata  manifestamente
 infondata,  ribadendo  le  argomentazioni  a   sostegno   di   queste
 conclusioni in una memoria depositata in prossimita' dell'udienza.
   Considerato  che  il  giudice  rimettente denuncia l'illegittimita'
 costituzionale  della   disciplina   limitativa   del   diritto   del
 viaggiatore,  nel  trasporto  ferroviario,  al risarcimento del danno
 derivatogli dal ritardo (art. 11, par. 1, delle condizioni e  tariffe
 per  i  trasporti  delle  persone,  approvate  con  il regio d.-l. 11
 ottobre 1934, n. 1948, e successive  modifiche),  "ove  interpretata"
 nel  senso  che i ritardi non diano diritto al risarcimento del danno
 secondo la disciplina comune del codice civile;
     che l'ordinanza di rimessione non effettua la  necessaria  scelta
 interpretativa  sulla  portata  della norma denunciata e prospetta il
 dubbio di costituzionalita' in modo perplesso, facendo riferimento ad
 una ipotesi di interpretazione, senza motivare in ordine ad essa  per
 farla propria;
     che,  pertanto,  la questione di legittimita' costituzionale deve
 essere  dichiarata  manifestamente  inammissibile  (tra   le   molte,
 sentenza  n.  319  del  1994;  ordinanze n. 481 del 1994 e n. 337 del
 1996).