IL TRIBUNALE
   Ha  pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta a
 ruolo  il  12  maggio  1994  al  n.  3904  del  ruolo  affari  civili
 contenziosi  dell'anno  1994 avente ad oggetto: risarcimento danni da
 sinistro stradale promossa da Colzi Roberto, rappresentato  e  difeso
 dall'avv.ti Cristina Sorelli e Manuela Grassi presso il cui studio in
 Firenze e' elettivamente domiciliato, attore;
   Contro    Valmar   s.n.c.,   corrente   in   Scandicci   (Firenze),
 rappresentata e difesa dall'avv.  Leandro  Chiarelli  presso  il  cui
 studio  in  Firenze  sono  elettivamente domiciliati, convenuta, Meie
 Rischi   Diversi   Assicurazioni   S.p.a.,   corrente   in    Milano,
 rappresentata  e  difesa dall'avv. Gianfranco Mazzaglia presso il cui
 studio in Firenze e'  elettivamente  domiciliata,  convenuta  con  la
 chiamata   in  causa  di  SAI  Ass.ni  S.p.a.,  corrente  in  Torino,
 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Orlandi,  presso  il  cui
 studio in Firenze e' elettivamente domicialiata, terza chiamata;
                             O s s e r v a
   Nel corso del giudizio civile di cui in epigrafe (avente ad oggetto
 domanda  di  risarcimento danni da sinistro stradale) il sottoscritto
 g.i. pronunciava in data 17 luglio-3 agosto 1998 ordinanza  con  cui,
 con motivazioni attinenti al merito della causa, rigettava istanza ex
 art. 186-quater c.p.c. proposta dall'attore.
   All'esito  della  precisazione delle conclusioni di cui all'udienza
 del 24 novembre 1998 (celebrata innanzi al sottoscritto medesimo g.i.
 in virtu' di provvedimento di applicazione  dello  stesso  alla  c.d.
 sezione  stralcio  ex  legge  22  luglio  1997,  n.  276 da parte del
 presidente del tribunale,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dalla
 circolare
  11  giugno  1998  del Consiglio superiore della magistratura) questo
 giudice,  per  effetto  delle  conclusioni  delle  parti,  viene  ora
 chiamato  a pronunciarsi sullo stesso capo di domanda in relazione al
 quale ha gia' pronunciato ordinanza di rigetto  di  istanza  ex  art.
 186-quater c.p.c.