IL PRETORE Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta a verbale di udienza 28 aprile 1999; O s s e r v a I ricorrenti Pierino De Luca e Pierina De Luca, eredi della madre Assunta Ciammella gia' titolare della pensione di reversibilita' quale coniuge superstite del defunto marito Agostino De Luca, e che aveva gia' adito la sede amministrativa affinche', in applicazione della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale detta pensione le fosse ricostituita tenendo conto dell'integrazione al trattamento minimo della pensione diretta - hanno agito in giudizio per conseguire la riliquidazione della detta pensione e gli arretrati. L'Inps ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, in applicazione della legge n. 448/1998, in parte modificativa dei commi 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996, alla luce della quale la Corte costituzionale, investita della questione di costituzionalita' dell'art. 1 commi 181, 182 e 183 legge n. 662/1996, ha invitato i giudici a quo a riesaminare la rilevanza e fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata. I ricorrenti dubitano della legittimita' costituzionale anche della normativa modificata con la legge n. 448/1998 e della legge n. 140/1997. Ritiene questo giudice che nonostante le modifiche apportate all'art.1, legge n. 662/1996 sussistano alcuni profili di incostituzionalita' nella legge n. 448/1998, ove ha modificato i commi 181, 182 e 183, legge n. 662/1996 e in quella n. 140/1997, art. 3-bis, che appaiono rilevanti e non manifestamente infondati per i motivi seguenti. Per quanto concerne specificamente la posizione degli eredi dei pensionati, che a norma del comma 2, dell'art. 36, legge n. 448/1998 sono comunque ricompresi nell'espressione "aventi diritto" di cui al comma 1 dell'art. 181, legge n. 662/1996, anche nei casi di decesso dell'avente diritto avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996, si profila l'illegittimita' costituzionale dell'art. 36 comma 3, legge n. 448/1998, per contrasto con l'art. 24 della costituzione, nella parte in cui impone agli eredi, non aventi titolo alla pensione ai superstiti, dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996 (quindi anche agli eredi di titolari di pensione di reversibilita', come i ricorrenti De Luca), l'onere di presentare una domanda in via amministrativa entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 448/1998, imponendo cosi' anche agli eredi, che avevano gia' proposto una domanda in sede giudiziaria la presentazione di una domanda gia' nota all'ente, a pena di decadenza, in modo da creare un ostacolo al diritto di azione. Nella parte in cui la normativa in esame prevede il pagamento esclusivamente di una somma pari al 5% sugli arretrati di pensione maturati al 31 dicembre 1995, si profila il contrasto con l'art. 3 della costituzione, in considerazione del fatto che i crediti previdenziali e assistenziali producono, sino all'entrata in vigore della legge n. 412/1991, il cumulo di interessi e rivalutazione e, dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge, e' sempre dovuto l'eventuale maggior danno da svalutazione rispetto al tasso legale degli interessi, sicche', nel caso in esame, si creerebbe una disparita' di trattamento pur in presenza di crediti di uguale natura. La mancata previsione del pagamento degli interessi e della rivalutazione dei crediti maturati a tutto dicembre 1995 a titolo di integrazione al minimo comporta violazione poi dell'art. 38 della costituzione, laddove tale integrazione costituisce una componente non ancora liquidata della pensione. Si profila altresi' contrasto con l'art. 24 della costituzione, nella misura in cui la normativa in oggetto, volta a depauperare il patrimonio degli interessati negando loro gli accessori del credito e l'attribuzione di una percentuale neppure corrispondente al tasso di interesse vigente al 31 dicembre 1995, ne' ad una misura equitativa di rivalutazione, prevedendo l'estinzione ope legis dei giudizi pendenti, lede il diritto di azione costituzionalmente garantito, e supera i limiti di costituzionalita' posti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale n. 103/1995), che ha riconosciuto legittima costituzionalmente la previsione dell'estinzione ope legis del processo in presenza di un'arricchimento del patrimonio degli interessati, arricchimento che qui non si rileva. Appare altresi' costituzionalmente illegittimo l'art. 36, legge n. 448/1998 nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese tra le parti, ponendosi in contrasto con gli artt. 23 e 24 della costituzione, per la previsione della compensazione delle spese della lite, venendo sottratta al giudice naturale la decisione di tale componente accessoria della controversia. Profili di incostituzionalita' presenta anche l'art. 3-bis della legge n. 140/1997, nella parte in cui prevede l'erogazione in denaro contante (anziche' in titoli di stato, come nella previgente normativa) in pagamento degli arretrati, in sei annualita'. La disposizione appare in contrasto con l'art. 3 della costituzione, per la disparita' che si viene a creare, rispetto alla generalita' dei creditori, in danno dei destinatari del rimborso, che in deroga al diritto comune delle obbligazioni non possono esigere tempestivamente l'adempimento dell'obbligazione nella sua interezza, oltre all'aleatorieta' nella determinazione dell'importo delle singole rate, e prescindendosi del tutto dal consenso del creditore.