Ricorso  del  presidente  del Consiglio dei Ministri in persona del
 Presidente del Consiglio  pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  per
 legge  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  presso  la  quale e'
 domiciliato in Roma, via Portoghesi n. 12;
   Contro la Giunta della provincia autonoma di Bolzano in persona del
 Presidente   della   Giunta   pro-tempore   per   la    dichiarazione
 dell'illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 19
 marzo  1992,  n.    266  in  relazione  al  mancato adeguamento della
 legislazione della  provincia  autonoma  di  Bolzano  in  materia  di
 commercio  ai  principi  fondamentali  di  riforma  economico sociale
 desumibili dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114,  recante  riforma  della
 disciplina  del  commercio  (v.  art. 4, comma 4 della legge 15 marzo
 1997, n. 59) ed in relazione agli artt. 4 5, 9  e  97  dello  statuto
 speciale  di  cui  al  d.P.R.  31 agosto 1972, n. 670, della seguente
 normativa provinciale: artt.  1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 28,
 29 e 33 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, art. 1, legge
 provinciale 7 dicembre 1988, n. 55;  art.  1,  legge  provinciale  17
 maggio  1991,  n. 15; artt. 1, 2, comma 2, art. 3, artt. 5, 11, comma
 2, della legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 11; artt. 1, 2; commi
 1 e 2, 3, commi 1 e 2, art. 4, legge provinciale 13 novembre 1995, n.
 23; art. 14, legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1;  per  contrasto
 con  la  normativa statale di cui agli artt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
 12, 13 e 15 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
   In conformita' della deliberazione del 16 luglio 1999 del Consiglio
 dei Ministri (che in copia autentica sara' depositata  unitamente  al
 presente atto) si propone ricorso per i seguenti motivi;
   1.   -   Requisiti   per  l'esercizio  dell'attivita'  commerciale:
 abolizione del REC e delle tabelle merceologiche.
   Provincia autonoma di Bolzano: artt. 1, 2, 3 e 29, l.p. Bolzano
  n. 68/1978 e successive modificazioni contrastano con gli artt.   1,
 2 e 5, d.lgs. n. 114/1998.
   Con   d.lgs.  n.  114/1998,  il  legislatore  ha  previsto  sia  la
 deregulation delle  tabelle  merceologiche  che  quella  relativa  ai
 requisiti   di   accesso  all'attivita'  commerciale,  eliminando,  a
 decorrere  dal  24  aprile  1999,  l'iscrizione  al  Registro   degli
 esercenti il commercio (REC).
   Come  e'  noto,  una  delle  piu'  grandi  innovazioni  della nuova
 disciplina del  commercio  riguarda  la  soppressione  delle  tabelle
 merceologiche  regolamentate dalla legge n. 426/1971 e previste anche
 dalle suindicate norme della provincia autonoma di Bolzano.
   Detta normativa provinciale contrasta con i principi e le finalita'
 del decreto n. 114/1998 laddove prevede che i  prodotti  merceologici
 siano  suddivisi  in diverse tabelle ognuna delle quali contenenti un
 raggruppamento   di   prodotti   omogenei    che    possono    essere
 commercializzati  secondo l'autorizzazione che il comune rilascia per
 una o piu' di essi.
   Detta normativa, nel creare continui conflitti fra  l'utente  e  la
 pubblica   amministrazione  che  deve  continuamente  controllare  il
 possesso delle autorizzazioni, e' di ostacolo alla libera  iniziativa
 economica e alla liberta' di mercato.
   Al riguardo il legislatore, per raggiungere lo scopo della liberta'
 d'impresa  e  della  libera  circolazione  delle  merci,  senza pero'
 confliggere con le norme sulla tutela della salute, ha  provveduto  a
 suddividere  l'attivita'  commerciale all'ingrosso, al minuto su aree
 private e al minuto su aree pubbliche, in due  settori  merceologici:
 alimentare e non alimentare.
   Un  ulteriore  contrasto  e'  ravvisabile tra quanto previsto dalla
 normativa statale sul commercio,  che  introducendo  nelle  procedure
 nuovi  elementi di semplificazione e liberalizzazione amministrativa,
 prevede che, a partire dal 24  aprile  1998,  per  trattare  prodotti
 diversi    da    quelli    contemplati    nelle    tabelle   indicate
 nell'autorizzazione, e' sufficiente  una  semplice  comunicazione  al
 comune  perche'  questo  provveda  alla  relativa annotazione con una
 delle diciture "alimentare", "non alimentare"; orbene,  la  provincia
 autonoma di Bolzano, non avendo a tutt'oggi provveduto ad adeguare la
 normativa   provinciale  a  quella  statale  -  in  violazione  della
 normativa antitrust -, vieta all'esercente commerciale, in  relazione
 alla  superficie dei locali, di vendere tutti i prodotti in commercio
 secondo la nuova classificazione.
   Un altro punto  di  divario  tra  la  normativa  statale  e  quella
 provinciale, e' individuabile nei requisiti richiesti per l'esercizio
 dell'attivita' commerciale.
   Ed  invero, mentre la normativa della provincia autonoma di Bolzano
 sulla disciplina del commercio prevede che  l'attivita'  puo'  essere
 svolta soltanto in presenza di requisiti soggettivi o personali quali
 requisiti  morali  (non aver riportato condanne), di istruzione (aver
 ottemperato agli obblighi scolastici), professionali (essere iscritti
 al REC), oltre naturalmente a quelli oggettivi come il rispetto delle
 norme igienico-sanitarie, edilizie, ambientali,  ecc.;  la  normativa
 statale,  all'insegna  della semplificazione e liberalizzazione delle
 procedure, richiede semplicemente che l'interessato non sia fallito e
 che non abbia riportato condanne per certi reati,  escludendo  tra  i
 requisiti  professionali,  anche  a  seguito della soppressione delle
 tabelle merceologiche, l'obbligo di iscrizione al REC,  con  la  sola
 eccezione  dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e
 dell'attivita' turistica.
   Ne consegue che secondo la normativa provinciale  la  richiesta  di
 specifici  requisiti  mira unicamente a "qualificare la categoria o a
 "selezionare" gli esercenti, mentre lo scopo del citato  d.lgs.    n.
 114/1998   e'  quello  principalmente  di  puntare  alla  tutela  del
 consumatore.
   2.  -  Apertura,  trasferimento  della  sede,   ampliamento   della
 superficie.
     a) provincia autonoma di Bolzano: artt. 16, 17 e 18, l.p. Bolzano
 n. 68/1978 contrastano con artt. 7, 8, 9 d.lgs. n. 114/1998.
   In  tale  ambito,  la normativa della provincia autonoma di Bolzano
 risulta non conforme a quella statale, laddove non prevede:
     1) una diversa suddivisione degli esercizi  commerciali  in  base
 alla  dimensione  della superficie di vendita, sulla base della quale
 e' possibile  distinguere  tre  diverse  tipologie  di  esercizi:  di
 vicinato; di media e grande  struttura;
     2)  una  nuova  procedura  per  aprire, trasferire ed ampliare un
 esercizio  commerciale.  Detta  procedura,  anche  a  seguito   della
 semplificazione amministrativa voluta dal legislatore con la legge n.
 241/1990, prevede, per la maggior parte dei casi, la sostituzione del
 tradizionale  rilascio  senza  termine  dell'autorizzazione,  come e'
 previsto dalla citata legge di Bolzano, con la cosiddetta denuncia di
 inizio attivita' (per esempio per l'esercizio  di  vicinato),  ovvero
 con  il  rilascio  della  medesima  autorizzazione  entro  un termine
 stabilito in applicazione del cosiddetto silenzio-assenso (valida per
 le medie e grandi strutture di vendita).
   Relativamente al punto 2), la  nuova  normativa  statale  introduce
 importanti  elementi  di  semplificazione  e  liberalizzazione  nelle
 procedure di apertura, ampliamento  e  trasferimento  degli  esercizi
 commerciali, soprattutto per le piccole strutture di vendita (art. 8,
 d.lgs. n.  114/1998).
   Ed  invero,  la  normativa  provinciale di Trento (art. 22, l.p. n.
 46/1983, come modificato dall'art. 29 della legge n. 10/1998) prevede
 che per l'apertura di un esercizio di vendita al  dettaglio  in  sede
 fissa  con  una  superficie  di  vendita  non  superiore ai 400 mq e'
 necessario una apposita autorizzazione  rilasciata  dal  sindaco  del
 comune  interessato,  in  conformita'  ai  criteri previsti dal piano
 provinciale e dal piano comprensoriale di politica commerciale e, ove
 esistente, dal piano comunale di sviluppo e di  ammodernamento  della
 rete commerciale.
   Nel  caso  in  cui  il  comune  non si pronunci sulla domanda entro
 sessanta  giorni  dalla  data  di   presentazione   della   medesima,
 l'autorizzazione   si   intende  negata,  in  applicazione  del  c.d.
 silenzio-rifiuto.
   Detta procedura contrasta con quella prevista dalla nuova normativa
 statale la quale prevede che per l'attivazione o la  modifica  di  un
 piccolo  esercizio  di  vendita non e' piu' necessario il possesso di
 una autorizzazione amministrativa ma  sara'  sufficiente  inviare  al
 comune  competente  una  semplice  comunicazione almeno trenta giorni
 prima, nella quale il soggetto interessato dichiara  l'esistenza  dei
 presupposti e dei requisiti di legge.
   Spettera'   all'amministrazione   competente,  entro  e  non  oltre
 sessanta  giorni  dalla  comunicazione,   verificare   d'ufficio   la
 sussistenza  dei  presupposti  e  dei  requisiti di legge richiesti e
 disporre, se del  caso,  con  provvedimento  motivato  da  notificare
 all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
 dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti.
   Nel  caso  di  medie  e  grandi strutture di vendita e' necessaria,
 invece, l'autorizzazione del  comune  competente.  Se  entro  novanta
 giorni  dalla  presentazione  della  richiesta  di  autorizzazione il
 medesimo comune non  comunica  all'interessato  il  provvedimento  di
 diniego,  la  domanda  di  rilascio  dell'autorizzazione si considera
 accolta, in applicazione del c.d. silenzio-assenso.
   3. - Esercizio dell'attivita' di vendita al  dettaglio  sulle  aree
 private in sede fissa.
     a)  provincia autonoma di Bolzano: artt. 9, 11, 12 e 13, l.p.  24
 ottobre 1998, n.  68  e  successive  modificazioni,  contrastano  con
 l'art. 6, d.lgs. n. 114/1998.
   La  suindicata  normativa  provinciale contrasta con quella statale
 laddove  nella  prima,  la  programmazione  della  rete  distributiva
 risulta  basata  sostanzialmente  sull'approvazione di piani comunali
 volti   a   favorire   una   determinata   evoluzione   dell'apparato
 distributivo,  nel  rispetto delle previsioni urbanistiche, che hanno
 di  fatto  creato  una  sconnessione tra programmazione urbanistica e
 piani commerciali tale da  creare  forti  squilibri  tra  le  diverse
 strutture  di  vendita;  nella  legge di riforma del settore, vengono
 riconosciuti alle regioni  ampi  poteri  -  il  cui  conferimento  si
 iscrive  nel  piu'  ampio fenomeno istituzionale del decentramento -,
 che dovranno esercitare entro l'anno dalla pubblicazione del decreto,
 e che,  tra  l'altro,  comprendono:    la  potesta'  di  disciplinare
 l'insediamento  delle  attivita'  commerciali;  l'adozione  di  norme
 urbanistiche   relative   al   settore;   la   programmazione   degli
 insediamenti.
   Con le nuove disposizioni saranno, quindi, le regioni a decidere la
 parte  piu'  importante della pianificazione della rete distributiva,
 obbligando i comuni ad adeguare gli strumenti urbanistici generali  e
 attuativi  e  i  regolamenti  di polizia locale agli indirizzi e agli
 obiettivi disposti dalle regioni stesse.
   4. - Orari di vendita.
     a) provincia autonoma di Bolzano: art. 33, l.p. 24 ottobre  1978,
 n. 68 e successive modificazioni contrasta con gli artt. 11, 12 e 13,
 d.lgs. n. 114/1998.
   In materia di orari di vendita, la suindicata normativa provinciale
 contrasta nettamente con quella statale laddove:
     1)  demanda ai comuni la determinazione degli orari di apertura e
 di chiusura dei negozi  e  delle  altre  attivita'  di  vendita,  nel
 rispetto dei criteri deliberati dalla Giunta provinciale (Bolzano);
     2)   demanda  al  Presidente  della  Giunta,  nel  caso  di  piu'
 festivita' consecutive, nonche' per ogni altra particolare  esigenza,
 il  potere  di  sospendere, secondo le tradizioni locali, la chiusura
 domenicale e festiva, nonche' la chiusura infrasettimanale.
   Di contro la nuova disciplina prevede che gli orari di  apertura  e
 di  chiusura  al  pubblico  degli  esercizi  di  vendita al dettaglio
 possono essere regolamentati autonomamente nel senso che sono rimessi
 alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto dei  criteri
 emanati  dai  comuni; del limite delle tredici ore giornaliere; della
 chiusura festiva e domenicale.
   6. - Vendite straordinarie.
     a) provincia di Bolzano: artt. 28/bis,  28/ter,  28/quater,  l.p.
 Bolzano   24   ottobre   1978,  n.  68  e  successive  modificazioni,
 contrastano con l'art. 15, d.lgs. n. 114/1998.
   La nuova normativa in materia  di  commercio,  di  cui  al  decreto
 legislativo  n.  114/1998,  afferma altresi' i principi delle vendite
 straordinarie per  una  maggiore  tutela  del  consumatore.  Infatti,
 regole  comuni alle suindicate vendite straordinarie e cioe', vendite
 di liquidazione, vendite di promozione e vendite  di  fine  stagione,
 stabilite  dalla  legge  quadro  sul  commercio e che non si rilevano
 dalla normativa provinciale di Bolzano, sono l'esposizione del prezzo
 e dello sconto effettuato che deve essere espresso in una percentuale
 del prezzo normale di vendita. Spetta poi alle regioni,  sentiti  gli
 enti  locali;  i  consumatori e le imprese, stabilire le modalita' di
 svolgimento, la pubblicita', i periodi e la durata di questo tipo  di
 vendite.
   L'art.   15  del  d.lgs.  n.  114/1998  disciplina  le  vendite  di
 liquidazione, cioe' quelle effettuate dall'esercente dettagliante  al
 fine  di  esitare  in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di
 cessazione delle attivita'  commerciali  dell'azienda,  trasferimento
 dell'azienda in altro locale e trasferimento o rinnovo dei locali.
   Al riguardo, la normativa provinciale di Bolzano, in particolare il
 comma 2 dell'art. 28-bis, l.p. n. 68/1978, subordinando dette vendite
 alla  richiesta  preventiva  dell'esercente  di una autorizzazione da
 parte del comune, si pone in contrasto con la normativa  statale,  la
 quale  liberalizzando  il  settore, afferma che dette vendite possano
 essere   effettuate   in   qualunque   momento   dell'anno,    previa
 comunicazione  al  comune,  e  rinvia successivamente alle regioni la
 competenza a disporre sui periodi e sulla  durata  delle  vendite  di
 liquidazione.