IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3316/1998, Sezione II, proposto da Salamone Gioacchino, rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Vinciguerra, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Luisa Moscarelli in Palermo via Guttadauro n. 16; Contro l'Universita' degli studi di Palermo in persona del rettore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi, n. 81, e' domiciliata per legge, e nei confronti, di Furia Loredana, non costituita in giudizio; per l'annullamento del decreto rettoriale n. 1245 con il quale veniva fissato in n. 70 unita' il limite massimo di studenti da annettere al primo anno del corso di laurea in conservazione dei beni culturali - indirizzo beni architettonici, archeologici e dell'ambiente - sede di Agrigento, per l'anno accademico 1998/1999 e conseguentemente della graduatoria definitiva, pubblicata il 9 ottobre 1998, relativa alla ammissione di settanta studenti al corso di laurea in conservazione dei beni culturali - indirizzo beni architettonici, archeologici e dell'ambiente - sede di Agrigento, per l'anno accademico 1998/1999; Visto il ricorso introduttivo del giudizio; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato di Palermo per l'amministrazione intimata; Udito il relatore Salvatore Veneziano, e l'avv.to M. Calderone, in sostituzione dell'avv.to G. Vinciguerra, per il ricorrente e l'avv.to dello Stato F. Bucalo per l'amministrazione intimata; Vista la documentazione tutta in atti Vista la propria ordinanza n. 2070/1998 del 3 dicembre 1998 con la quale sono stati sospesi ex art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 i provvedimenti impugnati; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso notificato il 6/7 novembre 1998, e depositato il successivo 14 novembre il ricorrente espone di avere richiesto l'iscrizione per l'anno accademico 1998/1999 al primo anno del corso di laurea in conservazione dei beni culturali - indirizzo beni architettonici, archeologici e dell'ambiente sede di Agrigento, di avere partecipato al concorso bandito per l'individuazione dei settanta studenti da ammettersi al corso ma di non essersi collocato in posizione utile; avverso i provvedimenti impugnati deduce le seguenti censure: 1) Violazione degli artt. 33 e 34 Costituzione. Il decreto rettoriale, che ha fissato in settanta unita' il numero massimo di studenti da ammettersi al citato corso di laurea, sarebbe illegittimo per violazione del diritto allo studio, costituzionalmente sancito. 2) Eccesso di potere e violazione di legge. La limitazione del numero di studenti da ammettersi al corso di laurea non sarebbe assistita da adeguata motivazione, ne' fondata sulle necessarie valutazioni, in ordine all'effettivo potenziale didattico delle strutture e dei docenti esistenti. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 1998 si e' costituita in giudizio l'Universita' intimata. Alla medesima camera di consiglio e' stata adottata l'ordinanza n. 2070/1998 con la quale sono stati sospesi ex art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 i provvedimenti impugnati, agli effetti dell'iscrizione del ricorrente al corso universitario di che trattasi, nelle more della decisione della Corte costituzionale sulla questione che viene sollevata con la presente ordinanza. D i r i t t o A. Osserva il collegio che la problematica dedotta in via principale con il ricorso all'esame attiene alla legittimita' della istituzione di limitazioni nell'accesso alle facolta' universitarie, c.d. "numero chiuso", in violazione del diritto allo studio sancito dall'art. 34 Costituzione. Tale tematica ha trovato regolamentazione legislativa nell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990 n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997 n. 127, secondo il quale "il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni", della costituzionalita' di tale norma il Collegio dubita, anche alla luce delle considerazioni svolte nella sentenza n. 383 del 27 novembre 1998 della Corte costituzionale. B. In via preliminare il collegio ritiene sussistente il requisito della rilevanza della questione, ai fini della definizione della concreta controversia sottoposta al suo esame, giacche' la norma sopraindicata appare essere l'unica fonte legislativa applicabile alla fattispecie che possa assicurare un supporto di legittimita' ai provvedimenti impugnati. Ne' puo' essere considerata circostanza ostativa al loro eventuale annullamento la mancata formale impugnativa dei ulteriori atti (d.P.R. 28 ottobre 1991 istitutivo del corso di laurea in conservazione dei beni culturali - indirizzo beni architettonici, archeologici e dell'ambiente - con sede in Agrigento; D.M. 21 luglio 1997, n. 245, Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento; D.M. 14 maggio 1998, recante la definizione, limitatamente all'anno accademico 1998-1999, delle procedure e dei parametri standard di riferimento che consentano alle universita' di programmare gli accessi ad alcuni corsi di laurea; deliberazione del senato accademico 24 luglio 1998) in materia adottati. Ed invero, tanto piu' trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 33, comma 2, lett. f) del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, questi - secondo un recente, ma ormai consolidato, orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V 26 febbraio 1992 n. 154, 24 luglio 1993 n. 799 e 7 aprile 1995 n. 531; C.G.A. 27 novembre 1995 n. 349, 20 marzo 1996 n. 75 e 25 ottobre 1996 n. 366) - ben potra' eventualmente procedere alla disapplicazione degli atti regolamentari lesivi del diritto allo studio del ricorrente, ove detto diritto sia riconosciuto sussistente a livello costituzionale e non (legittimamente) conculcato a livello legislativo. C. Il Collegio ritiene, altresi', che sussistano consistenti dubbi di costituzionalita' in ordine al citato art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990 n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997 n. 127 in relazione al principio costituzionale di riserva di legge, ed agli artt. 33 e 34 Costituzione; e cio' anche successivamente, ed alla luce, delle considerazioni svolte nella sentenza n. 383 del 27 novembre 1998 della Corte costituzionale, con la quale analoga questione e' stata respinta in relazione alla istituzione del numero chiuso per l'accesso alle facolta' di medicina, veterinaria, odontoiatria ed architettura. In detta pronunzia la Corte costituzionale ha affermato: l'inerenza, e la correlazione, degli aspetti organizzativi interni delle Universita' con il servizio dell'istruzione pubblica, con le relative prestazioni ed i connessi diritti all'accesso al servizio ed alla fruizione delle prestazioni rese; la sussistenza di una riserva, c.d. relativa, di legge in tema di accesso ai corsi universitari, dal momento che "i criteri di accesso all'universita', e dunque anche la previsione del numerus clausus, non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa" e che "la riserva di legge in questione e' tale da comportare, da un lato, la necessita' di non comprimere l'autonomia delle universita', per quanto riguarda gli aspetti della disciplina che ineriscono a tale autonomia; dall'altro, la possibilita' che la legge, ove non disponga essa stessa direttamente ed esaustivamente, preveda l'intervento normativo dell'esecutivo, per la specificazione concreta della disciplina legislativa, quando la sua attuazione, richiedendo valutazioni d'insieme, non e' attribuibile all'autonomia delle universita'". l'impossibilita', a pena di incostituzionalita', di interpretare l'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990 quale norma attributiva di un potere ministeriale libero di istituire limitazioni all'accesso ai corsi universitari e l'opposta esigenza, invece, di interpretare la norma quale attributiva del detto potere "solo se e nei limiti in cui da altre disposizioni legislative risultino predeterminati criteri per l'individuazione in concreto delle scuole e dei corsi universitari rispetto ai quali valgono esigenze particolari di contenimento del sovraffollamento e si giustifichi quindi la previsione con l'atto ministeriale cui l'impugnato art. 9, comma 4, si riferisce delle limitazioni nelle iscrizioni"; "la possibilita' di individuare tali "limiti" con riferimento all'ordinamento giuridico nel suo insieme, ivi comprese la normativa comunitaria ed i relativi provvedimenti di recepimento ed attuazione, l'esigenza, in materia "di un'organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata: una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne puo' derivare e nella quale, dall'altro, trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario". D. Il collegio ritiene pero' che la citata pronunzia della Corte non abbia del tutto, e definitivamente, sgombrato il campo dai dubbi di incostituzionalita' della norma esaminata, giacche': 1. - non appare sempre, e del tutto, condivisibile la proposta interpretazione della norma censurata; 2. - per molti dei corsi di laurea in concreto sottoposti a limitazioni nell'accesso, quali quello oggetto della presente controversia, non sussiste nell'ordinamento alcuna altra norma legislativa che possa giustificare l'istituzione del numero chiuso. In ordine alla prima considerazione, osserva il collegio che mentre l'originario testo del comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 attribuiva al Ministero un potere di regolamentazione dell'accesso ai corsi "per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni", cosi' effettivamente rinviando ad una diversa fonte del potere di istituzione della limitazione, l'attuale testo espressamente consente ".... anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni" che la limitazione sia eventualmente istituita dallo stesso provvedimento ministeriale; cio' induce a ritenere che la norma abbia attribuito al Ministero un potere astrattamente riferibile sia ad ipotesi nelle quali altre norme legislative fornissero i necessari "limiti sostanziali", quali quelle in concreto individuate dalla Corte, sia ad ipotesi nelle quali la limitazione all'accesso derivasse in via diretta ed esclusiva dallo stesso provvedimento ministeriale In ordine alla seconda considerazione, il Ministero e le Universita' hanno, in concreto, provveduto alla istituzione del c.d. "numero chiuso" anche in facolta' e corsi per i quali, come nel caso all'esame, non sussiste alcun previo ed ulteriore supporto legislativo. E. Con riferimento a tali ipotesi e, per quello che qui rileva, con riferimento al corso di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo beni architettonici, archeologici e dell'ambiente dell'Universita' degli studi di Palermo - sede di Agrigento, il collegio ritiene, quindi, tutt'ora pienamente sussistenti i dubbi di costituzionalita' dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997 n. 127 in relazione al principio costituzionale di riserva di legge, sia pure relativa, ed agli artt. 33 e 34 Costituzione, per non avere previsto "adeguati criteri di esercizio" del potere attribuito al Ministero di istituire limitazioni all'accesso e, in particolare, "criteri per l'individuazione in concreto delle scuole e dei corsi universitari rispetto ai quali valgono esigenze particolari di contenimento del sovraffollamento e si giustifichi quindi la previsione - con l'atto ministeriale cui l'impugnato art. 9, comma 4, si riferisce - delle limitazioni nelle iscrizioni". Ne' il collegio ritiene di potere evitare di sollevare la nuova questione di costituzionalita' attraverso il diretto esercizio del sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi, in quanto adottati in difetto di potere, giacche' la rilevata interpretazione del citato art. 9, comma 4, legge n. 341/1990, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997 n. 127, induce a ritenere la sussistenza di una (sia pure, probabilmente, illegittima) attribuzione legislativa di un potere amministrativo c.d. libero per almeno una parte dei corsi universitari. Per altro, quelle stesse esigenze di chiarezza e certezza nella materia, che hanno indotto la Corte costituzionale a ritenere auspicabile un intervento legislativo organico in materia, inducono a sollecitare un nuovo intervento della Corte costituzionale che possa affermare, con efficacia erga omnes, l'illegittimita' costituzionale dell'attribuzione di un potere amministrativo c.d. libero nella stessa materia.