IL TRIBUNALE
   Ritenuto che nel presente processo la istruttoria dibattimentale e'
 stata  assunta  dinanzi a un collegio diversamente composto, peraltro
 non piu' ricostituibile per il trasferimento ad altra sede di  alcuni
 giudici,  rispetto  a  quello  odierno  chiamato alla trattazione del
 processo in esito a un precedente rinvio del dibattimento.
    Considerato che la difesa dell'imputato ha richiesto la lettura  e
 utilizzazione  dei  verbali  delle  prove  assunte  nelle  precedenti
 udienze dinanzi al collegio diversamente composto, evidenziando cosi'
 l'interesse difensivo alla utilizzazione di tali atti e  che  analogo
 consenso e' stato prestato dal pubblico ministero.
   Considerato  che  nella fattispecie cosi' individuata, pur a fronte
 della esigenza e volonta' manifestata dalla  difesa  e  dal  pubblico
 ministero,   la   richiesta   utilizzazione  degli  atti  non  appare
 consentita sulla base della normativa vigente, che prescinde comunque
 dal consenso o meno delle parti, restando  precluso  alle  stesse  di
 avvalersi  delle  prove  precedentemente  assunte  e  al  giudice  di
 utilizzarle per la decisione;
   Che, infatti, la  normativa  applicabile  alla  fattispecie  appare
 essere  quella emergente dal combinato disposto degli artt. 525, 238,
 511, 511-bis, 512, 513 e 500 c.p.p.
   Considerato,  in  particolare,   che   l'art.   525   c.p.p.,   con
 disposizione  univoca e fissando un principio unanimemente condiviso,
 richiede, a pena di nullita', che il dibattimento, e, quindi, tutto e
 ogni singola frazione di esso, si svolga dinanzi al giudice  chiamato
 alla deliberazione.
   Che,  pertanto,  a  fronte  di  prove legittimamente assunte ma non
 immediatamente "ricongiungibili" e utilizzabili,  occorre  verificare
 se,  ai  fini  di  un  recupero  e  di  una  certamente razionale non
 dispersione delle stesse, soccorrano le altre  norme  del  codice  di
 procedura  penale  predisposte, per linea generale di individuazione,
 al recupero di prove  assunte  non  dinanzi  al  collegio  decidente,
 ovvero ci si trovi di fronte ad una aporia normativa.
                             O s s e r v a
   La  vigente  disciplina normativa appare soggetta a non palesemente
 infondati dubbi di costituzionalita':
     A) in rapporto all'art. 3 della Costituzione.
   1. - Sotto il profilo  della  disparita'  di  trattamento  di  casi
 analoghi.
   Al  riguardo  si  osserva  che  va  esaminato innanzitutto, perche'
 teoricamente  idoneo  a  soccorrere   ma   concretamente   invece   a
 evidenziare la disfunzione della normativa, il disposto dell'art. 238
 c.p.p.,  sotto  il  profilo  indotto  dal  principio  esposto  di cui
 all'art.  525 c.p.p., per verificare se i verbali delle prove assunte
 nel medesimo dibattimento  da  diverso  collegio  possano    "almeno"
 essere  acquisite e utilizzate, come si puo' per altre prove non solo
 non raccolte dal medesimo  collegio  ma,  anzi,  "esterne"  anche  al
 controllo delle parti e, addirittura, alle regole del dibattimento.
   Per evidenza, tale ricerca non e' volta a trovare un espediente per
 aggirare   la   disposizione  di  cui  all'art.  525  c.p.p.,  ma  ad
 individuare e costituire un equilibrato parallelo tra due fattispecie
 analoghe:   la utilizzabilita', da parte  dell'odierno  collegio,  di
 verbali  assunti  nel  medesimo dibattimento da diverso collegio, che
 sia corrispondente alla certa utilizzabilita', da parte del  medesimo
 odierno  collegio,  di  verbali  di  altro  procedimento  e,  quindi,
 necessariamente assunti da altro collegio, o, anche, da  un  pubblico
 ministero o dalla polizia giudiziaria.
   La  soluzione  a  tale  ricerca,  che per l'evidente corrispondenza
 delle due fattispecie dovrebbe essere pacificamente positiva,  appare
 invece,  sul  piano  normativo, negativa, giacche', per chiaro testo,
 l'art.  238   c.p.p.   consente,   a   determinate   condizioni,   la
 acquisibilita',    e    il   collegato   art.   511-bis   c.p.p.   la
 utilizzabilita', dei verbali di prove di  altri  procedimenti  e  non
 gia'  dei verbali di prova del dibattimento dello stesso procedimento
 ma con collegio diversamente composto.
   Cio'  appare  irrazionale,  irragionevole  e   in   disparita'   di
 trattamento  tra  fattispecie analoghe ove si consideri, anzi, che la
 consentita acquisizione, lettura e utilizzabilita' di prove di  altro
 procedimento costituisce una deroga alla preclusione di utilizzazione
 di prove non assunte dinanzi al collegio decidente, ben piu' ampia di
 quella,  invece  non  consentita,  delle  prove  assunte nello stesso
 dibattimento;  sono  cioe'  utilizzabili,   essenzialmente   con   il
 consenso,  ma  in determinati limiti anche senza, prove assunte fuori
 dal controllo e percezione del  collegio  e  delle  stesse  parti  e,
 addirittura,   prove   non  assunte  nel  dibattimento,  e  non  sono
 utilizzabili, prove assunte con le regole del  dibattimento,  con  il
 presidio delle medesime parti, sotto il medesimo indirizzo probatorio
 (fatto  non privo di rilievo) e spesso anche dinanzi ad alcuni, e non
 tutti, dei giudici del collegio poi solo parzialmente rinnovato.
   In realta', la contestata  individuazione,  nell'art.  238  c.p.p.,
 solo  dei  verbali  di altri procedimenti ha un suo fondamento in una
 prospettiva positivamente fisiologica, ha una sua logica nella misura
 in cui non e' - per definizione -  necessaria  una  disposizione  che
 preveda  l'acquisizione  di  verbali  che  sono  gia'  e  assunti nel
 dibattimento, restando gli stessi utilizzabili tramite la lettura,  o
 indicazione,  di  cui all'art. 511 c.p.p.; emerge cioe' che i verbali
 assunti nel dibattimento dinanzi ad  un  diverso  collegio  non  sono
 acquisibili  sol  perche'  sono gia' agli atti e di essi puo' esserne
 data lettura.
   Tale valutazione, in se' lineare e normativamente giustificata,  e'
 contrastata  dal  principio fissato dall'art. 525 c.p.p. nella misura
 in cui esso, richiedendo  la  deliberazione  dei  giudici  che  hanno
 partecipato  al  dibattimento,  viene a costituire una limitazione al
 disposto dell'art.  511 c.p.p. perche' gli atti acquisiti dal diverso
 collegio sono legittimamente formati, se ne puo' dare teorica lettura
 ma, ove utilizzati, come atti del dibattimento, per  quel  che  sono,
 porterebbero  ad  incorrere  nella  violazione  dell'art.  525 c.p.p.
 perche' l'effetto derivato sarebbe quello che verrebbero a  decidere,
 come  nel presente caso in cui il nuovo collegio e' chiamato in esito
 a precedente rinvio solo alla prosecuzione della prova,  giudici  che
 non hanno partecipato al dibattimento nella sua fase istruttoria.
   Una  diversa  previsione  degli  atti  assunti  nel dibattimento da
 diverso giudice, che ne individui la specialita', trattandosi  di  un
 tertium  genus  tra  gli  atti di diverso procedimento e gli atti del
 dibattimento  assunti  dallo   stesso   giudice,   risulta   pertanto
 indispensabile  nella  misura  in cui la disposizione di cui all'art.
 511 c.p.p., letta in  modo  combinato  con  la  disposizione  di  cui
 all'art.  525  c.p.p.,  appare  avere riguardo agli atti del medesimo
 dibattimento e collegio.
   In tal senso il collegio, per la specificita' del presente caso,  e
 ritenendo che l'art. 511 c.p.p. debba necessariamente essere letto in
 modo combinato con il disposto dell'art. 525 c.p.p., ritiene che vada
 sollevata la questione, pur nella conoscenza, rispetto e condivisione
 delle  precedenti pronunce di codesta suprema Corte costituzionale (3
 aprile 1996 n. 99; 3 febbraio 1994 n. 17).
   Si considera, al riguardo, che  possa  essere  utile  una  disamina
 degli  atti  acquisibili senza incorrere in una sanzione di nullita',
 perche' consente di  verificare  la  diversita'  di  trattamento  tra
 fattispecie analoghe e, anzi, la previsione deteriore per quegli atti
 che  appaiono  assistiti  da  maggiori  garanzie  e che meriterebbero
 posizione privilegiata;
   Infatti, con l'attuale disposto degli art. 238, 511, 511-bis, 512 e
 525 c.p.p., risultano acquisibili, senza incorrere in nullita':
     A) art. 238 c.p.p.:
      i verbali di prova (non relativi alle deposizioni  ex  art.  210
 c.p.p.) di altro procedimento, se assunte nell'incidente probatorio o
 nel dibattimento. Cio' senza alcun limite o necessita' di consenso;
      i  verbali  di  prove assunte in un giudizio civile definito con
 sentenza passata in giudicati.  Anche  in  questo  caso  senza  alcun
 limite;
      i   verbali  di  prove  di  altri  procedimenti,  relativi  alle
 deposizioni rese ex  210  c.p.p.,  ove  i  difensori  degli  imputati
 abbiano partecipato a tali atti;
      la documentazione di atti che, anche per cause sopravvenute, non
 sono ripetibili. Anche per tali atti, per la collocazione nell'ambito
 dell'art.  238  c.p.p.  e  per  la intestazione dello stesso, si deve
 ritenere che si tratti di prove di altro procedimento;
      al di fuori dei casi precedenti, e, con individuazione pacifica,
 gli atti della fase delle indagini  di  altro  procedimento,  possono
 essere  utilizzati  nel dibattimento (terminologia che ne conferma la
 natura non dibattimentale) con il consenso dell'imputato o tramite le
 contestazioni (nella piu' ampia casistica  individuata  con  sentenza
 Corte costituzionale 26 ottobre-2 novembre 1998 n. 361);
     B) art. 512 c.p.p.:
      gli   atti  assunti  dalla  polizia  giudiziaria,  dal  pubblico
 ministero e dal giudice nel corso della udienza  preliminare,  quando
 per  fatti o circostanze imprevedibili, ne e' divenuta impossibile la
 ripetizione.
   Solo  per compiutezza si puo' precisare che tale norma non soccorre
 nel caso  in  esame  avendo  espressamente  riguardo  agli  atti  non
 dibattimentali  e  non  essendo  la  categoria  della irripetibilita'
 collegata al giudice bensi' alle prove  e  non  essendo,  da  ultimo,
 imprevedibile la modifica dei collegi.
     C) art. 513 c.p.p.:
      i  verbali  delle  dichiarazioni  rese dall'imputato al pubblico
 ministero, alla polizia  giudiziaria  delegata,  al  giudice  per  le
 indagini  preliminari  e  al  giudice  dell'udienza  preliminare, ove
 l'imputato sia contumace, assente o rifiuti di sottoporsi  all'esame,
 con utilizzabilita' nei confronti di altri tramite consenso o, per la
 piu'  recente  pronuncia di codesta Corte, con la procedura applicata
 ai casi di cui art.  210 c.p.p.;
      i  verbali  delle  dichiarazioni  rese  alle   autorita'   sopra
 indicate,  nelle  indagini  o nell'udienza preliminare, dalle persone
 indicate dall'art. 210 c.p.p., ove si avvalgano della facolta' di non
 rispondere, e cio' con l'accordo delle parti o, tramite la  pronuncia
 di codesta Corte gia' indicata, con le contestazioni;
      i   verbali  delle  dichiarazioni  sopra  indicate,  se  assunte
 nell'incidente probatorio;
     D) art. 500 c.p.p.:
      le dichiarazioni rese da testimoni e contenute nel fascicolo del
 p.m., se utilizzate per le contestazioni ed emergendo difformita';
   Appare, pertanto, che tutto l'impianto della acquisizione e lettura
 degli atti appare viziato da  una  ingiustificata  disparita',  nella
 misura  in  cui recupera al collegio decidente un enorme ventaglio di
 atti non assunti dallo stesso collegio, non prevedendo  espressamente
 (e lasciandoli fuori per un pacifico divieto di analogia, costituendo
 deroga  al  principio  generale  della  formazione  della  prova  nel
 dibattimento e dinanzi  al  medesimo  collegio)  solo  gli  atti  del
 dibattimento formati davanti a diverso collegio.
   Va  considerato,  inoltre,  sul  punto,  che  -  a parere di questo
 tribunale  -  non  vi  e'  luogo  a  ritenere  una  diversita'  delle
 fattispecie  esaminate,  sotto  il  rilievo che il nuovo collegio ben
 puo' provvedere a riassumere le prove, e cio' perche':
     di  regola  anche  le  prove  di  altro  procedimento   sarebbero
 parimenti riassumibili;
     e'  possibile che il nuovo collegio non possa riassumere le prove
 per fatto sopravvenuto (morte o scomparsa o incapacita' della persona
 che ha reso le dichiarazioni precedenti) e  non  vi  e'  al  riguardo
 alcuna  norma che, in tali casi, consenta 1'utilizzabilita' dell'atto
 non piu' ripetibile;
     e' possibile una diversificazione delle dichiarazioni o, nei casi
 consentiti, un  rifiuto  delle  stesse  e  non  e'  prevista,  alcuna
 possibilita'  di  procedere  a  contestazioni e acquisizioni vicarie;
 attivita' nell'odierno impianto normativo consentite  solo  con  atti
 contenuti  nel  fascicolo  del  p.m.  e  non  anche  con atti gia' al
 fascicolo del  dibattimento;
   Irrilevante appare, infine, anche la circostanza che  nel  caso  di
 ingresso  di  atti extraprocessuali o extradibattimentali (atti delle
 indagini preliminari)  la  loro  ammissione  venga  deliberata  dallo
 stesso   collegio   che  provvedera'  alla  decisione,  verificandosi
 situazione del tutto analoga nel caso di disposta rinnovazione  degli
 atti,   anche   in  tal  caso  il  collegio  disponendo  ex  novo  la
 utilizzabilita' processuale degli esiti dell'istruttoria svolta e, su
 tale  ammissione - deliberata, si noti, con le possibili integrazioni
 o ripetizioni che  dovesse  ritenere  opportune  -  poi  fondando  la
 propria decisione.
   2.  - Sotto il profilo della irragionevole dispersione di materiale
 probatorio acquisito.
   L'intervento della Corte costituzionale si rende  necessario  anche
 al fine di evitare una irrazionale dispersione di atti legittimamente
 acquisiti nel pieno contraddittorio delle parti e nella naturale sede
 di  formazione  della  prova, costretti altrimenti a "navigare" in un
 limbo di inutilizzabilita' ai fini della decisione (assoluta  se  non
 utilizzabili  nemmeno  per contestazioni nella riaudizione del teste,
 relativa ma  pur  sempre  ingiustificata  e,  comunque,  condizionata
 all'attivita'   delle   parti,   se  idonee  a  riacquistare  valenza
 probatoria solo a seguito di contestazione), pena la nullita' di  cui
 all'art.    525  c.p.p.,  in  violazione  di ogni principio di logica
 processuale ed in manifesta disparita' di trattamento con la pacifica
 acquisibilita' di atti che - del tutto  estranei  al  procedimento  o
 assunti  in  forme  meno  garantite  -  alternativamente,  dovrebbero
 parimenti incorrere nel divieto assoluto di cui all'art. 525 c.p.p.;
     B) in rapporto all'art. 24 della Costituzione.
   3. - Sotto il profilo della violazione del diritto di difesa.
   Deve, inoltre, evidenziarsi, che la normativa denunziata,  oltre  a
 realizzare  la illustrata irrazionale disparita' per le prove assunte
 da  un  diverso  collegio,  d'altro  verso,   precludendo   la   loro
 utilizzabilita',  viene  a  violare  il  diritto  di  difesa, potendo
 restare preclusa e irripetibile o, comunque, non contestata  in  sede
 di rinnovata istruttoria, una prova favorevole all'imputato, peraltro
 anche  sotto  questo profilo con irragionevole disparita' rispetto ad
 imputati con  prove  favorevoli  assunte  in  altro  processo  e  con
 irragionevole  subordinazione  dei  diritti  della  difesa  ad eventi
 (variazione dei collegi) cui la stessa e' del tutto estranea  e  mera
 spettatrice.