IL TRIBUNALE
   Ritenuto che nel presente processo la istruttoria dibattimentale e'
 stata  assunta  dinanzi a un collegio diversanente composto, peraltro
 non piu' ricostituibile per il trasferimento ad altra sede di  alcuni
 giudici,  rispetto  a  quello  odierno  chiamato alla trattazione del
 processo in esito a un precedente rinvio del dibattimento;
   Considerato che la difesa dell'imputato ha richiesto la  lettura  e
 utilizzazione  dei  verbali  delle  prove  assunte  nelle  precedenti
 udienze dinanzi al collegio diversamente composto, evidenziando cosi'
 l'interesse difensivo alla utilizzazione di tali atti e  che  analogo
 consenso e' stato prestato dal pubblico ministero;
   Considerato  che  nella fattispecie cosi' individuata, pur a fronte
 della esigenza e volonta' manifestata dalla  difesa  e  dal  pubblico
 ministero,   la   richiesta   utilizzazione  degli  atti  non  appare
 consentita salla base della normativa vigente, che prescinde comunque
 dal consenso o meno delle parti, restando  precluso  alle  stesse  di
 avvalersi  delle  prove  precedentemente  assunte  e  al  giudice  di
 utilizzarle per la decisione;
   Che, infatti, la  normativa  applicabile  alla  fattispecie  appare
 essere  quella emergente dal combinato disposto degli artt. 525, 238,
 511, 511 bis, 512, 513 e 500 c.p.p.;
   Considerato,  in  particolare,   che   l'art.   525   c.p.p.,   con
 disposizio'ne univoca e fissando un principio unanimemente condiviso,
 richiede, a pena di nullita', che il dibattimento, e, quindi, tutto e
 ogni  singola frazione di esso, si svolga dinanzi al giudice chiamato
 alla deliberazione;
   Che, pertanto, a fronte di  prove  legittimamente  assunte  ma  non
 immediatamente  "ricongiungibili  e  utilizzabili, occorre verilicare
 se, ai fini  di  un  recupero  e  di  una  certamente  razionale  non
 dispersione  delle  stesse,  soccorrano  le altre norme del codice di
 procedura penale predisposte, per linea generale  di  individuazione,
 al  recupero  di  prove  assunte  non  dinanzi al collegio decidente,
 ovvero ci si trovi di fronte ad una aporia normativa.
                             O s s e r v a