LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Nella seduta del 26 novembre 1998; Visti i tre ricorsi del Consorzio speciale per la bonifica di Arneo avverso altrettanti avvisi di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni emessi dall'ufficio del Registro di Maglie il 13 marzo 1998 R.G.R. n. 1803/1998 n. 1804/1998 e n. 1805/1998; Detti ricorsi, richiedono disgiuntamente l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui al d.P.R. 218/1978 previo rinvio degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di incostituzionalita' del d.lgs. n. 96 del 3 aprile 1993 abrogativo delle stesse agevolazioni; dispone la riunione dei tre giudizi in quanto ai fatti in giudizio; Considerato: che il d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e la legge 1 marzo 1986, n. 64 contenevano varie agevolazioni fiscali per i territori del Mezzogiorno, la cui vigenza e' stata prorogata al 31 dicembre 1993 dall'art. 17, legge 1 marzo 1986, n. 64; che la legge 19 dicembre 1992, n. 488 recava una delega legislativa al Governo per l'emanazione di norme tese al graduale passaggio dall'intervento straordinario a quello ordinario nel Mezzogiorno ed all'art. 4 ha soppresso gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 64/1986, ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge stessa e l'applicazione al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art. 17, commi 1 e 10, della legge stessa, relativi appunto alla proroga al 31 dicembre 1993 delle agevolazioni fiscali; che con d.P.R. 25 febbraio 1993 fu indetto il referendum abrogativo degli articoli da 1 a 18 della legge 64/1986 e dell'art. 4 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, nella parte in cui, pur abrogando le norme della legge 64/1986 lasciava in vigore i provvedimenti di spesa e le agevolazioni fiscali; che nelle more dello svolgimento del referendum con il d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96 e' stata esercitata la delega di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, disponendo la cessazione dell'intervento straordinario alla data del 15 aprile 1993; che a seguito di cio', con ordinanza del 7 aprile 1993 l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha dichiarato, a norma dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970 n. 352, che non dovesse piu' avere corso detto referendum; che il referendum abrogativo e la relativa ordinanza fanno riferimento anche alle norme che prorogano le agevolazioni fiscali; che detto referendum abrogativo non si e' piu' tenuto in quanto il d.lgs. n. 96 del 1993 e' stato ritenuto esaustivo delle richieste referendarie; che il d.lgs. n. 96 del 3 aprile 1993 e' stato emanato in forza di una delega (la sopradetta legge n. 488 del 19 dicembre 1992) non riferita alla materia fiscale e quindi in violazione della delega; Ritenuto: che non riguardando la delega di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, la materia fiscale, il conseguente d.lgs. n. 96 del 15 aprile 1993, nell'esercizio di detta delega, non poteva innovare in materia fiscale eccedendo la delega stessa, violando l'art. 76 della Costituzione italiana, per eccesso di potere legislativo.