LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Nella seduta del 26 novembre 1998;
   Visti i tre ricorsi del Consorzio speciale per la bonifica di Arneo
 avverso  altrettanti   avvisi   di   liquidazione   dell'imposta   ed
 irrogazione delle sanzioni emessi dall'ufficio del Registro di Maglie
 il 13 marzo 1998 R.G.R. n. 1803/1998 n. 1804/1998 e n. 1805/1998;
   Detti   ricorsi,  richiedono  disgiuntamente  l'applicazione  delle
 agevolazioni fiscali di cui al d.P.R. 218/1978   previo rinvio  degli
 atti    alla    Corte   costituzionale   per   la   declaratoria   di
 incostituzionalita' del d.lgs. n. 96 del   3 aprile  1993  abrogativo
 delle  stesse  agevolazioni;  dispone  la riunione dei tre giudizi in
 quanto ai fatti in giudizio;
   Considerato:
     che il d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e la legge 1  marzo  1986,  n.
 64  contenevano  varie  agevolazioni  fiscali  per  i  territori  del
 Mezzogiorno, la cui vigenza e' stata prorogata al  31  dicembre  1993
 dall'art. 17, legge 1 marzo 1986, n. 64;
     che  la  legge  19  dicembre  1992,  n.  488  recava  una  delega
 legislativa al Governo per l'emanazione di  norme  tese  al  graduale
 passaggio   dall'intervento  straordinario  a  quello  ordinario  nel
 Mezzogiorno ed all'art. 4 ha soppresso gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
 8, 16, 17 e 18 della legge 64/1986, ferme restando le  autorizzazioni
 di  spesa  di  cui  all'art.    1,  comma  1,  della  legge  stessa e
 l'applicazione al 31 dicembre 1993 delle norme di  cui  all'art.  17,
 commi 1 e 10, della legge stessa, relativi appunto alla proroga al 31
 dicembre 1993 delle agevolazioni fiscali;
     che  con  d.P.R.  25  febbraio  1993  fu  indetto  il  referendum
 abrogativo degli articoli da 1 a 18 della legge 64/1986 e dell'art. 4
 della legge 19 dicembre  1992,  n.  488,  nella  parte  in  cui,  pur
 abrogando   le  norme  della  legge  64/1986  lasciava  in  vigore  i
 provvedimenti di spesa e le agevolazioni fiscali;
     che nelle more dello svolgimento del referendum con il d.lgs.   3
 aprile 1993, n. 96 e' stata esercitata la delega di cui alla legge 19
 dicembre  1992,  n.  488,  disponendo  la  cessazione dell'intervento
 straordinario alla data del 15 aprile 1993;
     che a seguito di cio', con ordinanza del 7 aprile 1993  l'ufficio
 centrale   per  il  referendum  presso  la  Corte  di  Cassazione  ha
 dichiarato, a norma dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970  n.  352,
 che non dovesse piu' avere corso detto referendum;
     che  il  referendum  abrogativo  e  la  relativa  ordinanza fanno
 riferimento anche alle norme che prorogano le agevolazioni fiscali;
     che detto referendum abrogativo non si e' piu' tenuto  in  quanto
 il  d.lgs. n. 96 del 1993 e' stato ritenuto esaustivo delle richieste
 referendarie;
     che il d.lgs. n. 96 del 3 aprile 1993 e' stato emanato  in  forza
 di  una  delega (la sopradetta legge n. 488 del 19 dicembre 1992) non
 riferita alla materia fiscale e quindi in violazione della delega;
   Ritenuto:
     che non riguardando la delega di cui alla legge 19 dicembre 1992,
 n. 488, la materia fiscale, il conseguente d.lgs. n. 96 del 15 aprile
 1993, nell'esercizio di detta delega, non poteva innovare in  materia
 fiscale   eccedendo  la  delega  stessa,  violando  l'art.  76  della
 Costituzione italiana, per eccesso di potere legislativo.