IL PRETORE
   Preso atto dell'eccezione sollevata in via preliminare  dal'avv.ssa
 Sabrina   Bolognini,   difensore   di   Funaioli   Augusto   in  atti
 generalizzato, imputato dei reati di cui agli artt. 186 c.d.s. e  341
 c.p.  tesa  a sollevare la questione di illegittimita' costituzionale
 dell'art.  2 della legge 234/1997 per contrasto con gli artt. 3 e  24
 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  non prevede e quindi non
 estende  l'obbligatorieta'  dell'invito  a  presentarsi  per  rendere
 interrogatorio  ai  sensi dell'art.  375, comma 3, c.p.p. anche prima
 della richiesta di emissione del decreto penale di  condanna.
   Sentito il parere contrario del p.m.
   Rilevato che tale questione, come ricordato dal difensore, e'  gia'
 stata  sollevata in altro processo ed e' gia' stata rimessa da questo
 giudicante al vaglio della Corte cotituzionale (vedi ordinanza  proc.
 3023/1998 imp. Errico del 21 dicembre 1998).
   Ritenuta in primo luogo la rilevanza della questione posta.
   Nel  caso  in  esame  la richiesta di decreto penale di condanna da
 parte del p.m. ai sensi dell'art. 459 c.p.p. e' stata  presentata  in
 data  15 novembre 1997 e percio' dopo l'entrata in vigore della legge
 234/1997.
   Non  risulta  poi  che  nella  fase  precedente  a  tale  richiesta
 l'imputato abbia  mai  reso  o  sia  stato  mai  invitato  a  rendere
 interrogatorio davanti al p.m. ai sensi dell'art. 375 c.p.p.
   Nel   caso   percio'   in  cui  venisse  accolta  la  eccezione  di
 illegittimita'  dell'art.   459   c.p.p.,   come   gia'   posta,   ne
 deriverebbe,  al  pari  di  quanto  previsto  per gli artt. 416 e 555
 c.p.p., diversamente modificati dalla  legge  234/1997,  la  nullita'
 della richiesta di decreto penale di condanna e conseguentemente, nel
 caso  di  specie  la  nullita'  di tutti gli atti successivi (decreto
 penale e decreto che dispone il giudizio).
   Ritenuto  che  la  questione  non  appare  neppure   manifestamente
 infondata come gia' rilevato da questo giudice con l'ordinanza citata
 -  allegata in copia al fascicolo - che si richiama integralmente. Il
 dubbio di illegittimita' costituzionale, infatti,  per  il  quale  il
 processo  citato  e'  ancora  sospeso in attesa della decisione della
 Corte, non  puo'  neppure  ritenersi  venuto  meno  a  seguito  della
 ordinanza  14-23 dicembre 1998 della stessa Corte, che nel  frattempo
 pronunciandosi  ha  dichiarato  la   manifesta   infondatezza   della
 questione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  459 c.p.p.,
 sollevata sotto analogo profilo.
   Invero  in  tale  occasione  la  Corte  ha   dichiarato   che   "la
 prospettazione   del  giudice  di  rinvio,  diretta  a  omologare  il
 procedimento per decreto agli altri schemi processuali  sopra  detti,
 e'  in  contrasto con la specificita' del primo, in particolare sotto
 il profilo, essenziale e caratterizzante,  della  sua  configurazione
 quale  rito  a  contraddittorio  eventuale  e differito, improntato a
 criteri  di  economia  processuale  e  speditezza   (...),   in   cui
 l'accertamento  contenuto  nel provvedimento del giudice - non a caso
 denominato ''decreto'' - viene posto nel nulla, attraverso la  revoca
 del   decreto   stesso   (art.  464  cod.  proc.    pen.),  allorche'
 l'interessato,  con  l'opposizione,   manifesti   di   non   prestare
 acquiescenza al provvedimento".
   Diversamente  secondo  questo giudice di rinvio "la questione della
 diversita' di trattamento di posizioni giuridiche identiche  si  pone
 proprio  nella  fase  delle  indagini  preliminari  e  non in fase di
 giudizio, perche' e' proprio in tale momento  che  la  legge  n.  234
 citata  ha  voluto  introdurre  questa  maggiore  garanzia  a  favore
 dell'indagato.  Nella fase delle indagini non vi e' differenza tra la
 persona indagata che sara' destinataria di un decreto di citazione  a
 giudizio  ed  una  persona  indagata  che  sara'  destinataria di una
 richiesta di decreto penale di condanna.
   Entrambe le posizioni  sono  meritevoli  degli  stessi  diritti  di
 difesa.
   Anzi, (...), si puo' affermare che a maggior ragione, meritevole di
 tale  diritti  e' il   destinatario di un decreto penale, cioe' colui
 che senza  contraddittorio  subira'  un  provvedimento  di  condanna,
 rispetto  al  destinatario  di  una  vocatio in jus che ancora dovra'
 subire un giudizio, nel quale avra' ancora una volta la  possibilita'
 di esercitare i propri diritti di difesa.
   La  mancata  previsione  legislativa della estensione dell'invito a
 rendere interrogatorio davanti al p.m.   nella  fase  delle  indagini
 preliminari  sembra  tradursi  in  realta'  in  una  vera  e  propria
 disparita' di trattamento di  situazioni  assolutamente  identiche  e
 quindi in una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione" (cfr.
 ordinanza r.g. 3023/1998, pretura Firenze del 21 dicembre 1998 cit.).
   Ritenuto  pertanto di dover ancora una volta rimettere la questione
 al giudice di legittimita' costituzionale.