IL VICE PRETORE ORDINARIO
   Rilevato  che  la  richiesta del d.p. di condanna da parte del p.m.
 ai sensi dell'art. 459 C.p.p. e' stata inoltrata in data 11  novembre
 1997  e  quindi  in  data  in  data successiva a quella di entrata in
 vigore della legge n. 234 del 16 luglio 1997.
   Rilevato,  inoltre,  che  nella  fase antecedente alla richiesta di
 emissione del d.p. suddetto non risulta che l'imputato opponente  sia
 stato  mai invitato a rendere interrogatorio davanti al p.m. ai sensi
 dell'art. 375 cosi' come dichiarato dallo  stesso  p.m.  in  udienza,
 questo  giudicante ritiene la eventuale illegittimita' costituzionale
 dell'art.  459  c.p.p.  cosi'  come  prospettato  dal   difensore   e
 precisamente  nella  parte in cui non prevede a pena di nullita' tale
 invito al pari dell'art. 416 e 555 c.p.p. cosi' come modificato dalla
 legge n. 234/1997 per l'ipotesi di richiesta di rinvio a  giudizio  e
 di   decreto   di  citazione  a  giudizio  Pretorile.  Cio',  infatti
 comporterebbe  la  nullita'  della  richiesta  di  decreto  penale  e
 conseguentemente di tutti gli atti successivi.
   In  tal  senso  quindi la eventuale nullita' comporterebbe anche la
 nullita'  del  decreto  di  citazione  a  giudizio   a   seguito   di
 opposizione.    In  definitiva  la  questione sollevata dal difensore
 secondo questo giudicante non appare manifestamente infondata perche'
 1'indagato (e non  l'imputato)  successivamente  destinatario  di  un
 decreto  penale  di  condanna  sarebbe privato del diritto di rendere
 interrogatorio nella fase delle  indagini  preliminari  a  differenza
 dell'indagato  successivamente  citato a giudizio subendo pertanto il
 primo rispetto a questo ultimo  una  limitazione  ingiustificata  del
 proprio diritto di difesa.
   La   questione   della   disparita'  di  trattamento  di  posizioni
 giuridiche identiche  si  pone  proprio  nella  fase  delle  indagini
 preliminari  e  non  nella  fase  successiva  del giudizio perche' e'
 proprio in tale momento che la legge n. 234 ha voluto  introdurre  la
 maggiore garanzia a favore dell'indagato.
   Pertanto   non  essendovi  differenza  tra  1'indagato  che  verra'
 successivamente  rinviato  a  giudizio  e   l'indagato   destinatario
 successivamente  di  un  d.p. di condanna, entrambi le posizioni sono
 meritevoli dei medesimi diritti di difesa.
   In conclusione la mancata previsione legislativa  della  estensione
 dell'invito a rendere interrogatorio davanti al p.m. nella fase delle
 indagini preliminari sembra tradursi in realta' in una vera e propria
 disparita'  di  trattamento  di situazioni assolutamente identiche e,
 quindi, in una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.