IL VICE PRETORE ORDINARIO Rilevato che la richiesta del d.p. di condanna da parte del p.m. ai sensi dell'art. 459 C.p.p. e' stata inoltrata in data 11 novembre 1997 e quindi in data in data successiva a quella di entrata in vigore della legge n. 234 del 16 luglio 1997. Rilevato, inoltre, che nella fase antecedente alla richiesta di emissione del d.p. suddetto non risulta che l'imputato opponente sia stato mai invitato a rendere interrogatorio davanti al p.m. ai sensi dell'art. 375 cosi' come dichiarato dallo stesso p.m. in udienza, questo giudicante ritiene la eventuale illegittimita' costituzionale dell'art. 459 c.p.p. cosi' come prospettato dal difensore e precisamente nella parte in cui non prevede a pena di nullita' tale invito al pari dell'art. 416 e 555 c.p.p. cosi' come modificato dalla legge n. 234/1997 per l'ipotesi di richiesta di rinvio a giudizio e di decreto di citazione a giudizio Pretorile. Cio', infatti comporterebbe la nullita' della richiesta di decreto penale e conseguentemente di tutti gli atti successivi. In tal senso quindi la eventuale nullita' comporterebbe anche la nullita' del decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione. In definitiva la questione sollevata dal difensore secondo questo giudicante non appare manifestamente infondata perche' 1'indagato (e non l'imputato) successivamente destinatario di un decreto penale di condanna sarebbe privato del diritto di rendere interrogatorio nella fase delle indagini preliminari a differenza dell'indagato successivamente citato a giudizio subendo pertanto il primo rispetto a questo ultimo una limitazione ingiustificata del proprio diritto di difesa. La questione della disparita' di trattamento di posizioni giuridiche identiche si pone proprio nella fase delle indagini preliminari e non nella fase successiva del giudizio perche' e' proprio in tale momento che la legge n. 234 ha voluto introdurre la maggiore garanzia a favore dell'indagato. Pertanto non essendovi differenza tra 1'indagato che verra' successivamente rinviato a giudizio e l'indagato destinatario successivamente di un d.p. di condanna, entrambi le posizioni sono meritevoli dei medesimi diritti di difesa. In conclusione la mancata previsione legislativa della estensione dell'invito a rendere interrogatorio davanti al p.m. nella fase delle indagini preliminari sembra tradursi in realta' in una vera e propria disparita' di trattamento di situazioni assolutamente identiche e, quindi, in una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.