IL GIUDICE DI PACE
   Ha   deliberato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  civile
 iscritto al n. 302/1998 r.g. avente ad oggetto  il  risarcimento  del
 danno  patito  da Marinella Galeotti nel sinistro del 20 gennaio 1997
 occorso in localita' Coniale-Firenzuola (Firenze). In prima  udienza,
 dichiarata  la  contumacia dei convenuti, ammessa la prova per testi,
 la causa e' stata rinviata per lo sfogo all'udienza del  22  febbraio
 1999;  in  detta udienza non essendo comparse le parti, il giudicante
 ha rinviato la causa al 26 marzo 1999, udienza, poi, non  tenuta  dal
 giudice  per  indisponibilita'  fisica,  indi,  rinviata al 26 aprile
 1999.
   All'udienza del 26 aprile 1999 le parti, pur  regolarmente  edotte,
 non  sono comparse, per cui il giudicante si e' riservato, occorrendo
 stabilire se al processo debba applicarsi il  combinato  disposto  ex
 artt. 309 e 181 c.p.c.;
   Non  sembra  dubbio che tale norma, cosi' come modificata dal d.-l.
 18 ottobre 1995 n. 432, art. 4,  comma 1-bis, convertita in legge  n.
 534  del 20 dicembre 1995, vada applicata alla presente controversia;
 di fronte  alla  mancata  comparizione  delle  parti  nel  corso  del
 processo  (art.  309) o in prima udienza (art. 181) "il giudice fissa
 una udienza successiva di cui il cancelliere da'  comunicazione  alle
 parti  costituite,  se  nessuna  delle  parti   comparisce alla nuova
 udienza, il  giudice,  con  ordinanza  non  impugnabile,  dispone  la
 cancellazione della causa dal ruolo".
   E'  pregiudiziale  alla  cancellazione  della  causa  dal  ruolo la
 verifica della persistenza, della legittimazione processuale di  tale
 disposizione.
   A scioglimento della riserva;
                             O s s e r v a