IL TRIBUNALE Visti gli atti del processo a carico di *Ferri Alessandro, *Giacomelli Marco, *Landi Marino, Vaiani Franco, Bruni Pier Paolo, Buti Andrea Giovanni, Zara Paolo Manuelo, Barbini Riccardo, Labate Stefano, Nardi Claudio, Berti Lido, Capo Gianluca Antonio, Marcucci Andrea, Innocenti Renzo, Fragai Agostino, Gualtierotti Mauro, *Vettori Marco, *Berti Francesco (* imputato anche per l'altro reato), imputati del reato di cui agli artt. 110 c.p., 1 d.lgs. n. 66/1948 perche' in concorso tra loro, al fine di impedire la libera circolazione, nel corso di una manifestazione sindacale ostruivano entrambe le carreggiate dell'autostrada A11 impedendone la circolazione dalle 11,10 alle ore 11,30. In Pistoia il 30 settembre 1994. Contro Fragai Rino, Bartolini Walter, Piras Antonio, *Ferri Alessandro, *Giacomelli Marco, Luchetti Enrico, Innocenti Uccini Mauro, Mazzoncini Daniele, Berti Roberto, Poli Filiberto, Biagini Marco, *Landi Marino, *Vettori Marco, *Berti Francesco (* imputato anche per l'altro reato), imputati del reato di cui agli artt. 110 c.p., 1 d.lgs. n. 66/1948 perche' in concorso tra loro, al fine di impedire, la libera circolazione, nel corso di una manifestazione sindacale ostruivano entrambe le carreggiate dell'autostrada A11 impedendone la circolazione dalle ore 11,25 alle ore 12,05. In Pistoia il 15 novembre 1994. Rilevato che i difensori degli imputati hanno sollevato la questione di legittimita' costituzionale della disposizione incriminatrice perche' ritenuta in contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, 25, secondo comma Cost.; Rilevato, in primo luogo, che la questione e' rilevante ai fini del giudizio giacche' il fatto ascritto agli impuati astrattamente configura la disposizione incriminatrice del d.lgs. n. 66/1948 e giacche', in applicazione dell'art. 133 c.p., in caso di affermazione di penale responsabilita' di taluno degli imputati, potrebbe essere irrogata la pena nel minimo edittale; Rilevato, quanto ai profili di non manifesta infondatezza della questione, che la disposizione prevede una pena edittale tra un minimo di un anno di reclusione ed un massimo di sei anni; la fattispecie prevede come elemento materiale una condotta idonea ad ostruire od ingombrare una strada ferrata od una strada ordinaria e, come elemento soggettivo, il dolo specifico quale quello di impedire od ostacolare la libera circolazione sulle stesse; si tratta di reato di condotta, cosicche' non e' necessario che si verifichi, in concreto, l'impedimento o l'ostacolo alla libera circolazione essendo sufficiente una condotta a cio' finalizzata; La questione di costituzionalita' della disposizione di cui si tratta, nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena di un anno di reclusione per l'ipotesi base, e' stata esaminata dalla Corte costituzionale in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., gli stessi che erano stati considerati in precedenza dalla Corte nella pronuncia di incostituzionalita' dell'art. 341, primo comma c.p. (sentenza n. 341 del 1994), ed e' stata dichiarata non fondata, in buona sostanza, perche' non e' "nella specie rinvenibile un pertinente ed univoco termine di raffronto" con altra fattispecie incriminatrice tale da ritenere violato il principio della ragionevolezza delle misure delle sanzioni criminali (sentenza 25 giugno 1996, n. 217); Secondo gli insegnamenti della Corte, la valutazione di razionalita' delle misure della pena edittale deve essere ancorata alla comparazione con altre disposizioni incriminatrici che tutelino beni analoghi e sanzionino condotte illecite simili cio' allo scopo di evitare che il giudizio di costituzionalita' possa ledere l'ambito di discrezionalita' del legislatore, il quale, invece, e' tenuto a rispettare il principio di razionalita' nella individuazione delle pene secondo criteri comparativi, tra beni omogenei; Cio' posto, occorre comparare la disposizione di cui si tratta con quella di cui all'art. 610 c.p., giacche', secondo la tradizionale applicazione della norma codicistica la violenza "puo' consistere nell'uso di qualsiasi energia fisica da cui possa derivare una coazione personale", cosicche' in piu' occasioni e' stata considerata violenta la condotta con cui la vittima e' stata posta dinanzi all'alternativa di subire l'altrui volonta' coartatrice o di sottrarvisi mettendo con cio' in pericolo l'integrita' di altri, compresa l'integrita' fisica dello stesso soggetto agente; Non vi e' dubbio, quindi, che le condotte previste dall'art. 1 del d.lgs. n. 66 n. 1948 e dall'art. 610 c.p. possono anche coincidere al livello di minima offensivita', ma va anche rilevato come l'ambito di applicabilita' della "violenza privata", sotto il profilo della condotta, e' ben piu' ampio giacche' la violenza e la minaccia possono concretizzarsi in fatti piu' gravi della mera violenza mediante apposizione di ostacoli tali da coartare la condotta altrui, e cioe' con violenza diretta alle persone; Mentre il reato di violenza privata si perfeziona con la effettiva costrizione altrui, il reato di blocco stradale, invece, prevede l'impedimento o l'ostacolo alla libera circolazione solo come dolo specifico, cosicche' il semplice collocamento di un ostacolo su una strada ferrata e su una strada ordinaria, se commesso al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione su di esse, costituisce il reato di blocco anche se nessun concreto impedimento od ostacolo si e' realizzato per il tempestivo intervento di chi e' preposto alla sicurezza; Dalla comparazione tra le due fattispecie criminose quindi, si puo' concludere nel senso di una maggiore gravita' obbiettiva del reato di violenza privata rispetto a quello di "blocco stradale", perche' la condotta necessaria per il primo coincide con la condotta necessaria per il secondo solo al livello minimo di pericolosita', e perche' nel primo l'agente realizza la fine della costrizione altrui, mentre nel secondo la effettiva costrizione, o comunque la turbativa, e' estranea alla struttura del reato nonostante cio' la pena edittale minima e quella massima previste all'art. 1.1 d.lgs. n. 66/1948 sono maggiori; Sebbene le due disposizioni tutelino beni parzialmente diversi (la liberta' morale degli individui nella violenza privata e la liberta' di circolazione della collettivita' nell'altro reato), e' pregnante il rilievo che si tratta pur sempre di beni omologhi, cosi' come omologhe sono le condotte illecite; si tratta pur sempre di reati che tutelano i diritti di liberta' dell'individuo e dei gruppi costituzionalmente garantiti, cosicche' appare del tutto irrazionale che il secondo reato sia punito con una pena edittale minima che supera di oltre venti volte la sanzione minima edittale per l'altro reato; Ancora ingiustificata appare la disparita' di trattamento ove si consideri il concorso, nel reato di violenza privata, delle circostanze aggravanti previste dall'art. 339 c.p. e dall'art. 112 n. 1 c.p., giacche' il concorso di tali circostanze comporta un aumento di pena che, se calcolato nel minimo edittale, rende ancor piu' sproporzionata la pena prevista per il reato di blocco stradale, ipotesi base, rispetto alla diversa gravita' dei fatti illeciti; ne' d'altra parte si puo' addurre che il bene giuridico protetto dalla disposizione incriminatrice contestata sia diverso e di maggiore rilevanza (come se cioe' fosse tutelata la "sicurezza pubblica" della circolazione), poiche' tale ulteriore bene non pare per nulla considerato nella fattispecie, la quale anche tenuto conto del titolo della legge, ha invece di mira la tutela della sola liberta' di circolazione senza che si richieda per la punibilita' il verificarsi di un qualunque pericolo, come conseguenza della condotta illecita; Ritenuto, pertanto, che e' rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' sollevata dalla difesa in relazione, peraltro, solo all'art. 3 Cost., nella prospettiva anzidetta;