IL TRIBUNALE
   A  scioglimento  della  riserva  di  cui  al verbale dell'udienza 7
 giugno 1999;
   Letto  il  ricorso  ex  art.  22,  legge   n.   689/1981   proposto
 nell'interesse  del  signor  Zanella  Sergio  avverso  l'ordinanza 12
 gennaio 1999 n.  1901/1998, con il quale il prefetto della  provincia
 di  Padova  gli ha sospeso in via provvisoria la patente di guida, in
 relazione alla contestata violazione dell'art. 186, comma  2  c.d.s.,
 per fatto del 7 dicembre 1998;
   Rilevato   che   il   ricorrente  non  ha  chiesto  la  sospensione
 dell'impugnato provvedimento;
   Rilevato che il ricorrente deduce l'illegittimita' e/o  invalidita'
 dell'ordinanza  in  quanto il controllo, con esito attestante elevato
 tasso  di  acoolemia,  sarebbe  intervenuto   a   distanza   di   ore
 dall'incidente  ed  egli  avrebbe,  nel  frattempo,  bevuto  sostanze
 alcoliche;
   Rilevato che il  ricorso  e'  allo  stato  ammissibile,  stante  il
 disposto  dell'art.  223,  comma 5, ultima parte c.d.s., che consente
 espressamente la proposizione del ricorso ex  art.  205  c.d.s.,  con
 disciplina  del  giudizio  di  opposizione  ai  sensi  della legge n.
 689/1981;
   Ritenuto  che  la  attribuzione  del  giudizio  di  opposizione  al
 provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di
 guida  alla competenza del pretore in sede civile, secondo il rito ex
 artt. 22 e 23, legge n. 689/1981,  non  si  sottrae,  a  giudizio  di
 questo  tribunale,  a  censura  di  illegittimita' costituzionale non
 manifestamente infondata;
   Ritenuto in particolare che:
     1)  l'attuale  disciplina  della  sospensione  provvisoria  della
 patente di guida ad opera del prefetto, quale  contenuta  nel  codice
 della    strada   vigente   all'art.   223,   si   caratterizza   per
 l'insufficiente   adeguatezza   sistematica,   dovendo   l'interprete
 inventarsi  la  soluzione di questioni applicative essenziali, tipico
 oggetto della scelta  discrezionale-sistematica  del  legislatore  (a
 solo  titolo  esemplificativo:    quale  rapporto  tra la sospensione
 provvisoria e quella definitiva eventualmente applicata  dal  giudice
 penale o dallo stesso prefetto nei casi in cui il procedimento penale
 si chiuda senza pronuncia di merito? Quali le conseguenze della guida
 con  patente sospesa provvisoriamente, posto che il comma 5 dell'art.
 218 c.d.s. in realta' disciplina propriamente i  casi  di  violazione
 afferenti  la  sanzione accessoria, quindi la sospensione definitiva?
 Quali conseguenze alla violazione della sospensione  provvisoria  nel
 caso  di successiva assoluzione nel merito penale, ove si ritenga che
 quella condotta integri comunque il reato?);
     2)  le  ipotesi  in  cui   il   prefetto   puo'/deve   sospendere
 provvisoriamente la patente riguardano casi nei quali necessariamente
 e'  iniziato  un  procedimento  penale,  avente  per  oggetto proprio
 l'accertamento del  fatto  in  discussione,  e  nei  quali  anche  la
 questione/competenza      dell'applicabilita'      della     sanzione
 amministrativa accessoria e' affidata  al  giudice  penale;  cio'  e'
 espressamente  ed  inequivocamente affermato dall'art. 222 per i casi
 di violazioni dalle  quali  derivino  danni  alle  persone:  ma  deve
 giudicarsi che la cognizione appartenga al giudice penale anche per i
 casi  di  violazioni  diverse  (quelle  disciplinate  dal terzo comma
 dell'art. 223),  in  quanto  il  primo  comma  dell'art.    224,  pur
 prevedendo  che  e'  il  prefetto  ad  applicare  il provvedimento di
 sospensione  della  patente,  dopo  aver  ricevuto  la  comunicazione
 dell'irrevocabilita'  della sentenza o del decreto penale, stabilisce
 che il prefetto  adotta  il  relativo  provvedimento  per  la  durata
 stabilita dall'Autorita' giudiziaria;
     3)   orbene,   nel   momento   in   cui  il  legislatore  prevede
 l'opposizione ex art. 205 c.d.s. (e quindi secondo il rito ex lege n.
 689/1981, certamente davanti al pretore in sede  civile  e,  in  ogni
 caso,  senza  alcun  collegamento necessario al magistrato giudicante
 competente per  il  pur  pendente  procedimento  penale)  avverso  il
 provvedimento  prefettizio provvisorio, di fatto impone l'apertura di
 un controprocedimento,  parallelo  a  quello  penale,  in  definitiva
 avente   ad  oggetto  l'accertamento  del  reato,  presupposto  della
 legittimita' dell'applicazione della misura provvisoria;
     4)  tale  scelta   legislativa   comporta   almeno   tre   palesi
 incongruenze:  a) si chiama il giudice civile a giudicare di un fatto
 e di una problematica (in definitiva quella dell'applicabilita' della
 sanzione  amministrativa  accessoria)  sui  quali e' gia' pendente la
 cognizione dell'autorita' giudiziaria penale; b) improprio sarebbe il
 richiamo al principio dell'autonomia del procedimento civile rispetto
 a quello penale, espressamente affermato con innovazione qualificante
 dal nuovo codice di procedura  penale,  perche'  in  realta'  secondo
 costante  giurisprudenza  nel  procedimento  ex  art.  22,  legge  n.
 689/1981 il giudice ha pieni poteri di  autonoma  ricerca  probatoria
 sicche',  strutturalmente, il procedimento ex lege n. 689/1981 e' del
 tutto  simile  al  procedimento penale e comunque del tutto peculiare
 rispetto ai canoni probatori del procedimento civile;  c)  ancora,  e
 specialmente, in pendenza di un procedimento penale che e' pur sempre
 caratterizzato,  almeno  nella fase delle indagini preliminari, dalla
 tendenziale  segretezza  dell'attivita'  d'indagine  e  dai  connessi
 vincoli,  si  impone al giudice civile una controistruttoria che puo'
 scardinare   l'ordinario   andamento    del    procedimento    penale
 (acquisizione notizia di reato, esame testi, ecc.);
     5)   da   qui   l'evidente,   a  giudizio  di  questo  tribunale,
 irragionevolezza dell'attuale previsione normativa  di  cui  all'art.
 223.5  seconda  parte  c.d.s.,  previsione  non  inserita  nel  testo
 originario della norma, nella parte in  cui  attribuisce  al  giudice
 civile,  attraverso il successivo richiamo agli artt. 205 c.d.s. e 22
 e 23, legge  n.  689/1981,  anziche'  al  giudice  penale  procedente
 (g.i.p.   o   giudice   del   dibattimento,   secondo   la  fase  del
 procedimento),  la  competenza   a   decidere   sull'opposizione   al
 provvedimento prefettizio di provvisoria sospensione della patente;
     6)  la  possibile  immaginabile  obiezione,  secondo  la quale in
 realta' il provvedimento prefettizio di cui si discute,  per  la  sua
 provvisorieta'  ed  autonomia  rispetto  al  successivo provvedimento
 definitivo eventuale, sarebbe  un  qualcosa  di  peculiare,  tale  da
 giustificare  l'ordinaria  competenza del giudice civile, appare piu'
 suggestiva che convincente; se infatti si guarda ai  presupposti  che
 legittimano  quel  provvedimento  (discrezionale  nel  caso di cui al
 secondo comma dell'art. 223, obbligato nel caso del terzo comma),  si
 manifesta  evidente  che  il  primo ed essenziale e' quello del fumus
 della sussistenza del reato, nei suoi aspetti oggettivo e soggettivo:
 da qui la considerazione che in realta' il provvedimento  prefettizio
 provvisorio   si   caratterizza   per   la   natura   sostanzialmente
 anticipatoria degli effetti  propri  della  sanzione  accessoria  che
 (forse  anche  molto  tempo  dopo)  verra',  necessariamente (in tale
 prospettazione)   applicata;   ed   allora   la   peculiarita'    del
 provvedimento  prefettizio  provvisorio  non va affatto negata, ma si
 qualifica non gia' per essere  un  qualcosa  di  autonomo  e  diverso
 dall'ambito  del  procedimento  che  condurra' all'applicazione della
 sanzione amministrativa accessoria, bensi'  proprio  e  solo  per  la
 natura  di  anticipazione  degli  effetti;  il  che,  in  definitiva,
 rafforza  la  necessita',   nel   senso   di   univoca   opportunita'
 sistematica,  che  la  cognizione  sia  data  al giudice che gia' sta
 conoscendo   dell'intera    problematica    e,    in    ogni    caso,
 l'irragionevolezza  della  soluzione  attuale;  del  resto, se questo
 giudice  dovesse  procedere  oltre,  per  giungere  ad  una  corretta
 decisione  altro  non  potrebbe fare che svolgere un accertamento del
 tutto parallelo, per tempi, modalita' e natura degli atti istruttori,
 a quello gia' in corso avanti l'autorita' giudiziaria penale;
   Appare pertanto non manifestamente infondata, e con riferimento  al
 parametro   dell'art.   3   della   Costituzione,   la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  come  esposta  sopra  e   definita   in
 dispositivo,   rappresentandosi  che  la  soluzione  indicata  appare
 univocamente ricavabile dal  sistema  normativo  vigente  e  comunque
 priva   di   alcun   esercizio  di  discrezionalita',  riservata  dal
 legislatore: infatti, da un lato il  riferimento  al  giudice  penale
 procedente  e'  sufficiente  perche'  questi provvedera' in camera di
 consiglio, ex art. 127 c.p.p.  e  38.2-bis  disp.  att.    c.p.p.  e,
 dall'altro,   il   mantenimento  del  richiamo  all'art.  205  c.d.s.
 consente di disciplinare esaurientemente  anche  l'ipotesi  residuale
 (invero in concreto remotissima stanti gli strettissimi tempi imposti
 dal  terzo  comma  dell'art. 223) di una definizione del procedimento
 penale avvenuta prima dell'adozione del provvedimento di  sospensione
 provvisoria;
   La  questione e' all'evidenza rilevante nel presente giudizio, dove
 il ricorso e' proposto al pretore in sede civile, ex artt. 205 c.d.s.
 e 22 ss., legge n. 689/1981, con deduzioni che di fatto attestano  la
 pendenza  del  procedimento  penale  conseguente  alla contestazione,
 atteso che nel caso  di  riconosciuta  sua  fondatezza  il  fascicolo
 andrebbe  assegnato  a giudice individuato diversamente; consegnano i
 provvedimenti ordinatori di cui al dispositivo;