LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 621/1998 r.g.r. spedito il 28 maggio 1998, promosso da Pellegrino Maria Rosalba, nata a Catania il 16 novembre 1959 e residente in Gela (CL), via Portoferrara n. 3, difesa dal dott. Fiorentino Carmelo e domiciliata nel suo studio in via Milano n. 3, Catania; Contro le Imposte dirette di Gela, avverso cart. pagamento n. 17802482, legge n. 413/1991 - Irpef; Fatto e svolgimento del processo La sig.ra Maria Rosalba Pellegrino, ha proposto ricorso contro la cartella esattoriale notificatale il 6 aprile 1998 relativa alla liquidazione della dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 38, legge 30 dicembre 1991, n. 413. Ha esposto che aveva confermato i versamenti per gli anni 1985, 1986, 1987 ed elevato l'ammontare delle imposte dovute per il 1988, 1989, 1990, optando per il condono tombale; che era infondata la pretesa dell'Amministrazione finanziaria che fossero necessarie le dichiarazioni dei redditi 1988, 1989, 1990 non avendo la stessa redditi da dichiarare essendo comproprietaria al 50% col marito della propria abitazione con reddito di gran lunga inferiore a L. 360.000; che era assurdo che un contribuente con redditi potesse definire propria posizione per condono col versamento di L. 100.000, mentre altro senza redditi dovesse versare L. 2.000.000; che gli oneri accessori erano calcolati in modo errato ed esagerato. Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con rimborso delle somme eventualmente pagate. L'ufficio, costituitosi, ha controdedotto sostenendo che l'art. 38 cit. distingue fra le ipotesi in cui sia stata presentata la dichiarazione e le ipotesi in cui non sia stata presentata: il comma 3, in particolare stabilisce gli importi minimi da versare per i periodi di imposta non accertati per i quali era stata presentata la dichiarazione; il comma 5 fissa in L. 2.000.000 l'importo da versare per ciascuno dei periodi in cui non e' stata presentata la dichiarazione. Per le sopratasse ha comunicato di avere provveduto allo sgravio delle somme non dovute da L. 2.280.000 a L. 1.710.000 e dei relativi diritti di riscossione da L. 22.800 a L. 18.260. Ha chiesto che si dichiarasse cessata la materia del contedere per quest'ultima parte e venisse respinto il ricorso nel resto, con vittoria di spese e compensi. Con altra memoria la sig.ra Pellegrino ha evidenziato di avere sempre presentato le dichiarazioni quando doveva; che nei suddetti tre anni non aveva quest'obbligo, avendo un reddito inferiore a L. 360.000 e solo per potere accedere al condono era stata costretta ad includere i tre anni 1988, 1989, 1990 nella dichiarazione integrativa in quanto per essi erano ancora in corso fino al 31 dicembre 1991 i termini per procedere ad accertamento; ha posto in risalto l'impossibile trattamento differente. Motivi della decisione L'Ammistrazione finanziaria non contesta che la sig.ra Pellegrino non avesse obbligo di dichiarazione di redditi per gli anni 1988, 1989, 1990. Appare, quindi, evidente la chiara doppia discrepanza di trattamento con violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione. Infatti, da un canto il comma 5 dell'art. 38, legge 30 dicembre 1991, n. 413, dispone che "per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali non e' stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve essere versato un importo pari a L. 2.000.000 per ciascuno dei periodi stessi", senza distinguere fra mancata presentazione illegittima per evasione e mancata presentazione legittima per insussistenza dell'obbligo relativo. Sono situazioni oggettivamente e soggettivamente ben diverse (anche sotto l'aspetto etico-tributario, come dimostra l'intera legislazione diretta alla lotta all'evasione) che quindi non possono avere lo stesso trattamento. D'altro canto, il comma 3 dello stesso articolo prevede che "i contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno L. 100.000 per le persone fisiche...", attribuendo cosi' una posizione differente e piu' vantaggiosa a chi, pur presentando la dichiarazione dei redditi, non e' stato fedele, e chi, pur non presentando la dichiarazione di redditi non dovuta, e' stato fedele (o quanto meno non e' stata provata la sua infedelta'). In ogni caso appare la discrepanza dovuta alla mancata assimilazione fra chi si trova nella posizione indicata nel comma 3 e chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi perche' non tenuto all'adempimento. Allo stato non puo' adottarsi interpretazione diversa da quella letterale data dall'Amministrazione finanziaria, in particolare trattandosi di norme eccezionali e speciali, quali sono quelle che riguardano condoni. Dall'esposizione che precede emerge la necessita' della soluzione della questione di costituzionalita' per la decisione della controversia.