LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 621/1998 r.g.r.
 spedito il 28 maggio 1998, promosso da Pellegrino Maria Rosalba, nata
 a Catania  il  16  novembre  1959  e  residente  in  Gela  (CL),  via
 Portoferrara  n. 3, difesa dal dott. Fiorentino Carmelo e domiciliata
 nel suo studio in via Milano n. 3, Catania;
   Contro le Imposte dirette  di  Gela,  avverso  cart.  pagamento  n.
 17802482, legge n. 413/1991 - Irpef; Fatto e svolgimento del processo
   La  sig.ra  Maria Rosalba Pellegrino, ha proposto ricorso contro la
 cartella esattoriale notificatale il  6  aprile  1998  relativa  alla
 liquidazione  della  dichiarazione  integrativa  presentata  ai sensi
 dell'art. 38, legge 30 dicembre 1991, n. 413.
   Ha esposto che aveva confermato i versamenti  per  gli  anni  1985,
 1986,  1987  ed elevato l'ammontare delle imposte dovute per il 1988,
 1989, 1990, optando per il condono tombale;
     che era infondata la pretesa dell'Amministrazione finanziaria che
 fossero necessarie le dichiarazioni dei redditi 1988, 1989, 1990  non
 avendo la stessa redditi da dichiarare essendo comproprietaria al 50%
 col  marito  della  propria  abitazione  con  reddito  di  gran lunga
 inferiore a L. 360.000;
     che era assurdo che un contribuente con redditi potesse  definire
 propria  posizione  per  condono col versamento di L. 100.000, mentre
 altro senza redditi dovesse versare L. 2.000.000;
     che gli  oneri  accessori  erano  calcolati  in  modo  errato  ed
 esagerato.     Ha  chiesto  l'annullamento  dell'atto  impugnato  con
 rimborso delle somme eventualmente pagate.
   L'ufficio, costituitosi, ha controdedotto sostenendo che l'art.  38
 cit. distingue  fra  le  ipotesi  in  cui  sia  stata  presentata  la
 dichiarazione  e le ipotesi in cui non sia stata presentata: il comma
 3, in particolare stabilisce gli importi  minimi  da  versare  per  i
 periodi  di imposta non accertati per i quali era stata presentata la
 dichiarazione; il comma 5 fissa in L. 2.000.000 l'importo da  versare
 per   ciascuno  dei  periodi  in  cui  non  e'  stata  presentata  la
 dichiarazione.
   Per  le  sopratasse  ha comunicato di avere provveduto allo sgravio
 delle somme non dovute da L. 2.280.000 a L. 1.710.000 e dei  relativi
 diritti  di  riscossione  da L. 22.800 a L. 18.260. Ha chiesto che si
 dichiarasse cessata la materia del contedere per quest'ultima parte e
 venisse respinto il ricorso  nel  resto,  con  vittoria  di  spese  e
 compensi.
   Con  altra  memoria  la  sig.ra  Pellegrino ha evidenziato di avere
 sempre presentato le dichiarazioni quando doveva;  che  nei  suddetti
 tre  anni  non  aveva quest'obbligo, avendo un reddito inferiore a L.
 360.000 e solo per potere accedere al condono era stata costretta  ad
 includere i tre anni 1988, 1989, 1990 nella dichiarazione integrativa
 in  quanto  per essi erano ancora in corso fino al 31 dicembre 1991 i
 termini  per  procedere  ad  accertamento;  ha   posto   in   risalto
 l'impossibile trattamento differente.  Motivi della decisione
   L'Ammistrazione  finanziaria  non contesta che la sig.ra Pellegrino
 non avesse obbligo di dichiarazione di redditi  per  gli  anni  1988,
 1989, 1990.
   Appare,   quindi,   evidente   la   chiara  doppia  discrepanza  di
 trattamento con violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.
   Infatti, da un canto il comma 5 dell'art.  38,  legge  30  dicembre
 1991,  n. 413, dispone che "per la definizione automatica dei periodi
 d'imposta per i quali non e' stata presentata  la  dichiarazione  dei
 redditi,  deve  essere  versato  un  importo  pari a L. 2.000.000 per
 ciascuno  dei  periodi  stessi",  senza   distinguere   fra   mancata
 presentazione   illegittima  per  evasione  e  mancata  presentazione
 legittima per insussistenza dell'obbligo relativo.
   Sono situazioni oggettivamente e soggettivamente ben diverse (anche
 sotto   l'aspetto   etico-tributario,      come   dimostra   l'intera
 legislazione  diretta alla lotta all'evasione) che quindi non possono
 avere lo stesso  trattamento.
   D'altro canto, il comma 3 dello  stesso  articolo  prevede  che  "i
 contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a
 condizione  che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella
 dichiarazione integrativa una maggiore  imposta  per  un  importo  di
 almeno  L.  100.000 per le persone fisiche...", attribuendo cosi' una
 posizione differente e piu' vantaggiosa a  chi,  pur  presentando  la
 dichiarazione  dei  redditi,  non  e'  stato  fedele,  e chi, pur non
 presentando la dichiarazione di redditi non dovuta, e'  stato  fedele
 (o  quanto meno non e' stata provata la sua infedelta'). In ogni caso
 appare la discrepanza dovuta alla mancata assimilazione  fra  chi  si
 trova nella posizione indicata nel comma 3 e chi non ha presentato la
 dichiarazione dei redditi perche' non tenuto all'adempimento.
   Allo  stato  non  puo'  adottarsi interpretazione diversa da quella
 letterale data  dall'Amministrazione    finanziaria,  in  particolare
 trattandosi  di  norme  eccezionali e speciali, quali sono quelle che
 riguardano  condoni.
   Dall'esposizione che precede emerge la necessita'  della  soluzione
 della   questione   di   costituzionalita'  per  la  decisione  della
 controversia.