IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 449/1984 proposto da Lagotti Ambretta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Guerra e Giuseppe Pennisi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giorgio Egidi, in Roma, via Cassia, n. 987; Contro il Ministero della pubblica istruzione ed il provveditorato agli studi di Pisa in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e', per legge, domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, per l'annullamento: della nota prot. n.260 del 1 dicembre 1983, diretta al provveditorato agli studi di Pisa, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha fatto presente che la ricorrente, docente non di ruolo di letteratura francese presso il liceo ginnasio statale "Carducci" di Volterra, non poteva ottenere l'accoglimento della domanda tendente a conseguire il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermita' contratta in seguito ad un infortunio in itinere, perche' a cio' era di ostacolo l'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077; del provvedimento del 3 gennaio 1984, prot. n. 22682/c4 con il quale il provveditorato agli studi di Pisa ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente per ottenere la concessione dell'equo indennizzo; Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la memoria prodotta dal Ministero della pubblica istruzione a sostegno della propria difesa; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore per la pubblica udienza del 21 dicembre 1998, il consgliere Pellicano' ed uditi altresi', gli avvocati indicati nel verbale d'udienza; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o La ricorrente, docente non di ruolo di lingua francese presso il Liceo ginnasio statale "Carducci" di Volterra e contemporaneamente presso l'istituto magistrale di Volterra, ha subito un incidente automobilistico, mentre si apprestava a raggiungere la sede di servizio. Per tale ragione ha inviato un'istanza al provveditorato agli studi di Pisa tendente ad ottenere il riconoscimento dell'infermita' contratta come dipendente da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo. Detto ufficio ha interpellato il Ministero della pubblica istruzione, che, con il primo dei provvedimenti impugnati ha espresso l'avviso secondo cui all'accoglimento della domanda della ricorrente era di ostacolo l'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, in base al quale il personale docente precario della scuola non puo' ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizo dell'infermita' contratta in servizio, se e' titolare di un incarico di durata inferiore ad un anno. Sulla base di tale disposizione, il provveditorato agli studi di Pisa, con il secondo dei provvedimenti indicati in epigrafe, ha respinto l'anzidetta istanza della ricorrente. Per tale ragione, la medesima ricorrente ha presentato davanti a questo t.a.r., il ricorso indicato in epigrafe, che si articola nelle censure qui di seguito riportate. 1. - Il provvedimento impugnato e' stato adottato in violazione dei principi di equiparazione tra il personale di ruolo ed il personale non di ruolo. Infatti, da tutta la normativa vigente si evince, senza ombra di dubbio che l'unico rapporto non di ruolo esistente per il personale docente e' attualmente costituito esclusivamente dalla figura del supplente. Inoltre, e' chiaro che l'attuale supplenza non e' altro che il vecchio incarico cui e' stato mutato "il nomen iuris". Per quanto concerne la normativa a sostegno di questo rapporto, si deve sottolineare che essa lo equipara in larga misura all'incarico. Per ultima, la legge n. 270 del 1982, al quinto comma dell'art. 15, recita: "ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e delle assenze previste dagli artt. da 8 a 15 della legge 19 marzo 1955, n. 170". La stessa cosa accade per il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dalle leggi n. 1032 e 1092 del 29 dicembre 1973. Inoltre, va evidenziato che se la ricorrente non avesse subito l'incidente avrebbe insegnato per tutto l'anno scolastico come dimostra la circostanza che la docente che l'ha sostituita ha prestato servizio per tale periodo. In via subordinata e quindi, per l'ipotesi in cui si dovesse ritenere non applicabile l'art. 4, della legge n. 1077 del 10 dicembre 1966, la ricorrente deduce l'illegittimita' costituzionale di tale articolo per contrasto con gli artt. 3 e 97 della costituzione. Lo steso, infatti, e' illegittimo, perche', mentre supplenti ed incaricati hanno gli stessi obblighi non e' loro attribuita la stessa tutela normativa. Nel caso in esame, poi si e' adottato un criterio rigido che, per altro, non appare nemmeno corrispondente ad un criterio di efficienza e di buona amministrazione ed e', quindi in contrasto con l'art. 97 della costituzione. Con memoria depositata il 12 novembre 1993, Il Ministero della pubblica istruzione ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e concluso per il rigetto dello stesso. D i r i t t o Il ricorso e' diretto ad ottenere l'annullamento della nota prot. n. 260 del 1 dicembre 1983, diretta al povveditorato agli studi di Pisa, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha fatto presente che la ricorrente, docente non di ruolo di letteratura francese presso il liceo ginnasio "Carducci" di Volterra e l'istituto magistrale di Volterra, non poteva ottenere l'accoglimento della domanda tendente a conseguire il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermita' contratta in seguito ad un infortunio in itinere, perche' a cio' era di ostacolo l'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 e della conseguente nota dello stesso provveditore del 3 gennaio 1984, prot. n. 22682/c4. La ricorrente, docente precaria di lingua francese nelle scuole medi statali ha subito un incidente automobilistico, mentre si recava a prestare la propria attivita' lavorativa. La ricorrente sottoposta a visita medica presso il centro medico legale militare di Livorno il 6 agosto 1982, e' stata riconosciuta affetta da "notevoli esiti di frattura biossea della gamba destra, con rigidita' della tibio tarsia deficit della flessione del ginocchio ed ipertrofia di coscia e di sura. Accorciamento dell'arto inferiore destro di circa tre centimetri ed ipovalidita' dello stesso. Zoppia nella deambulazione". L'infermita', che e' stata ritenuta stabilizzata, e' stata riconosciuta ascrivibile alla sesta categoria della tabella A allegata alla legge n. 648 del 18 agosto 1950 e successive modificazioni. In proposito va evidenziato che la ricorrente ha riportato una menomazione dell'integrita' fisica e, quindi un danno alla propria salute, tutelata dall'art. 32 della costituzione. L'articolo 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, sulla base del quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto la domanda della ricorrente di concessione dell'equo indennizzo, non consente alla stessa di ottenere detto beneficio, perche' titolare di un incarico precario di insegnamento di durata infrannuale anziche' superiore ad un anno. Il collegio, tuttavia, dubita della legittimita' costituzionale di detto articolo per le considerazioni qui di seguito specificate. Il precitato articolo 4 nel prevedere la concessione dell'equo indennizzo ed il rimborso delle spese connesse, come quelle di cura, solo per i docenti non di ruolo, con incarico di durata non inferiore ad un anno e nell'escludere i docenti precari con incarico infrannuale in base al solo parametro temporale, contrasta con i principi della ragionevolezza e della tutela della salute. Tale criterio, infatti, prescinde dalle funzioni dei docenti, che sono identiche. Inoltre, il docente con incarico infrannuale puo' ottenere la proroga o il rinnovo dello stesso, od un nuovo incarico. Possono, quindi verificarsi situazioni incongruenti, tenuto conto che il docente precario con incarico non inferiore ad un anno puo' ottenere la concessione dell'equo indennizzo per un infortunio subito il primo giorno lavorativo, mentre il docente con incarico infrannuale, puo' subire lo stesso incidente, dopo diversi mesi di servizio anche se di durata inferiore ad un anno, senza ottenere lo stesso beneficio. Nel caso specifico, la ricorrente ha, altresi', sostenuto nel ricorso (pagina 3), senza contestazioni che, qualora non avesse subito l'infortunio, avrebbe riottenuto l'incarico di supplente dal 23 gennaio 1981 al 9 settembre 1981, come e' comprovato dalla durata dell'incarico conferito alla docente chiamata a sostituirla a seguito dell'infortunio subito. A tale proposito va evidenziato che l'anno al quale fa riferimento l'art. 4 della legge n. 1077 del 1966, deve intendersi l'anno scolastico. In applicazione dell'art. 5, quinto comma del r.d.lgs. 1 maggio 1946, n. 539, l'anno scolastico si considera intero, se prestato per il periodo intercorrente tra il 1 febbraio e la fine delle operazioni di scrutinio finale ovvero per almeno 180 giorni in base agli artt. 438, comma 1, secondo periodo, 440, comma 2 del d.lgs. n. 297 del 1994. La ricorrente, quindi, qualora non avesse subito l'infortunio avrebbe ottenuto un incarico considerato corrispondente ad un anno scolastico. Per le considerazioni svolte, il citato articolo 4 appare in contrasto con gli articoli 3 e 32 della costituzione per violazione di principi di ragionevolezza e di tutela della salute.