IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  449/1984
 proposto  da  Lagotti  Ambretta,  rappresentata e difesa dagli avv.ti
 Maria Guerra e Giuseppe Pennisi ed elettivamente  domiciliata  presso
 lo studio dell'avvocato Giorgio Egidi, in Roma,  via Cassia, n. 987;
   Contro  il Ministero della pubblica istruzione ed il provveditorato
 agli studi di Pisa in persona del Ministro pro tempore  rappresentato
 e difeso dall'avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e',
 per  legge,  domiciliato,  in  Roma,  via  dei Portoghesi, n. 12, per
 l'annullamento:
     della  nota  prot.  n.260  del  1  dicembre  1983,   diretta   al
 provveditorato  agli  studi  di Pisa, con la quale il Ministero della
 pubblica istruzione ha fatto presente che la ricorrente, docente  non
 di  ruolo  di  letteratura  francese presso il liceo ginnasio statale
 "Carducci" di Volterra,  non  poteva  ottenere  l'accoglimento  della
 domanda   tendente a conseguire il riconoscimento della dipendenza da
 causa  di  servizio  dell'infermita'  contratta  in  seguito  ad   un
 infortunio  in itinere, perche' a cio' era di ostacolo l'art. 4 della
 legge 6 dicembre 1966, n. 1077;
     del provvedimento del 3 gennaio 1984, prot. n.  22682/c4  con  il
 quale  il  provveditorato  agli  studi di Pisa ha respinto la domanda
 presentata dalla ricorrente per  ottenere  la  concessione  dell'equo
 indennizzo;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Vista la memoria prodotta dal Ministero della pubblica istruzione a
 sostegno della propria difesa;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Nominato  relatore per la pubblica udienza del 21 dicembre 1998, il
 consgliere Pellicano' ed uditi altresi', gli  avvocati  indicati  nel
 verbale d'udienza;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   La  ricorrente,  docente  non di ruolo di lingua francese presso il
 Liceo ginnasio statale "Carducci" di  Volterra  e  contemporaneamente
 presso  l'istituto  magistrale  di  Volterra,  ha subito un incidente
 automobilistico, mentre  si  apprestava  a  raggiungere  la  sede  di
 servizio.
   Per tale ragione ha inviato un'istanza al provveditorato agli studi
 di  Pisa  tendente  ad  ottenere  il  riconoscimento  dell'infermita'
 contratta come dipendente da  causa  di  servizio  e  la  concessione
 dell'equo indennizzo.
   Detto   ufficio   ha   interpellato  il  Ministero  della  pubblica
 istruzione, che, con il primo dei provvedimenti impugnati ha espresso
 l'avviso secondo cui all'accoglimento della domanda della  ricorrente
 era  di  ostacolo  l'art.  4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, in
 base al quale il personale docente precario  della  scuola  non  puo'
 ottenere  il  riconoscimento  della  dipendenza  da  causa di servizo
 dell'infermita' contratta in servizio, se e' titolare di un  incarico
 di durata inferiore ad un anno.
   Sulla  base  di  tale disposizione, il provveditorato agli studi di
 Pisa, con il secondo  dei  provvedimenti  indicati  in  epigrafe,  ha
 respinto l'anzidetta istanza della ricorrente.
   Per  tale  ragione,  la medesima ricorrente ha presentato davanti a
 questo t.a.r., il ricorso indicato in epigrafe, che si articola nelle
 censure qui di seguito riportate.
     1. - Il provvedimento impugnato e' stato adottato  in  violazione
 dei  principi  di  equiparazione  tra  il    personale di ruolo ed il
 personale non di ruolo. Infatti, da tutta  la  normativa  vigente  si
 evince,  senza  ombra    di  dubbio che l'unico rapporto non di ruolo
 esistente  per  il  personale  docente  e'   attualmente   costituito
 esclusivamente dalla figura del supplente.
     Inoltre,  e'  chiaro  che l'attuale supplenza non e' altro che il
 vecchio incarico cui e' stato mutato  "il nomen iuris".
     Per quanto concerne la normativa a sostegno di  questo  rapporto,
 si   deve  sottolineare  che  essa  lo    equipara  in  larga  misura
 all'incarico.
     Per ultima, la legge n. 270 del 1982, al quinto  comma  dell'art.
 15,  recita:  "ai  docenti supplenti annuali si applica la disciplina
 dei congedi e delle assenze previste dagli artt.  da  8  a  15  della
 legge 19 marzo 1955, n. 170".
   La  stessa  cosa  accade  per  il  trattamento  di  quiescenza e di
 previdenza previsto dalle leggi n. 1032 e 1092 del 29 dicembre 1973.
   Inoltre, va evidenziato che se  la  ricorrente  non  avesse  subito
 l'incidente  avrebbe  insegnato  per  tutto  l'anno  scolastico  come
 dimostra la  circostanza  che  la  docente  che  l'ha  sostituita  ha
 prestato servizio per tale periodo.
   In  via  subordinata  e  quindi,  per  l'ipotesi  in cui si dovesse
 ritenere non applicabile  l'art.  4,  della  legge  n.  1077  del  10
 dicembre  1966,  la ricorrente deduce l'illegittimita' costituzionale
 di  tale  articolo  per  contrasto  con  gli  artt.  3  e  97   della
 costituzione.
   Lo  steso,  infatti,  e'  illegittimo, perche', mentre supplenti ed
 incaricati hanno gli stessi obblighi  non  e'  loro    attribuita  la
 stessa tutela normativa.
   Nel  caso  in esame, poi si e' adottato un criterio rigido che, per
 altro, non appare nemmeno corrispondente ad un criterio di efficienza
 e di buona amministrazione ed e', quindi in contrasto con l'art.   97
 della costituzione.
   Con  memoria  depositata  il  12  novembre 1993, Il Ministero della
 pubblica  istruzione  ha  sostenuto  l'infondatezza  del  ricorso   e
 concluso per il rigetto dello stesso.
                             D i r i t t o
   Il  ricorso  e' diretto ad ottenere l'annullamento della nota prot.
 n. 260 del 1 dicembre 1983, diretta al povveditorato  agli  studi  di
 Pisa,  con  la  quale il Ministero della pubblica istruzione ha fatto
 presente che la ricorrente,  docente  non  di  ruolo  di  letteratura
 francese presso il liceo ginnasio "Carducci" di Volterra e l'istituto
 magistrale  di  Volterra,  non  poteva  ottenere l'accoglimento della
 domanda tendente a conseguire il riconoscimento della  dipendenza  da
 causa   di  servizio  dell'infermita'  contratta  in  seguito  ad  un
 infortunio in itinere, perche' a cio' era di ostacolo l'art. 4  della
 legge  6 dicembre 1966, n. 1077 e della conseguente nota dello stesso
 provveditore del 3 gennaio 1984, prot. n. 22682/c4.
   La ricorrente, docente precaria di  lingua  francese  nelle  scuole
 medi statali ha subito un incidente automobilistico, mentre si recava
 a prestare la propria attivita' lavorativa.
   La  ricorrente  sottoposta  a visita medica presso il centro medico
 legale militare di Livorno il 6 agosto 1982,  e'  stata  riconosciuta
 affetta  da  "notevoli  esiti di frattura biossea della gamba destra,
 con  rigidita'  della  tibio  tarsia  deficit  della  flessione   del
 ginocchio ed ipertrofia di coscia e di sura.
   Accorciamento dell'arto inferiore destro di circa tre centimetri ed
 ipovalidita' dello stesso. Zoppia nella deambulazione".
   L'infermita',   che   e'  stata  ritenuta  stabilizzata,  e'  stata
 riconosciuta ascrivibile  alla  sesta  categoria  della    tabella  A
 allegata   alla  legge  n.  648  del  18  agosto  1950  e  successive
 modificazioni.
   In proposito va evidenziato che  la  ricorrente  ha  riportato  una
 menomazione  dell'integrita'  fisica  e, quindi un danno alla propria
 salute, tutelata dall'art. 32 della costituzione.
   L'articolo 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, sulla  base  del
 quale  il  Ministero della pubblica istruzione ha respinto la domanda
 della ricorrente di concessione dell'equo  indennizzo,  non  consente
 alla  stessa  di  ottenere  detto  beneficio,  perche' titolare di un
 incarico  precario  di  insegnamento  di  durata infrannuale anziche'
 superiore ad un anno.
   Il collegio, tuttavia, dubita della legittimita' costituzionale  di
 detto articolo per le considerazioni qui di seguito specificate.
   Il  precitato  articolo  4  nel  prevedere la concessione dell'equo
 indennizzo ed il rimborso delle spese connesse, come quelle di  cura,
 solo per i docenti non di ruolo, con incarico di durata non inferiore
 ad   un   anno  e  nell'escludere  i  docenti  precari  con  incarico
 infrannuale in base al solo  parametro  temporale,  contrasta  con  i
 principi della ragionevolezza e della tutela della salute.
   Tale  criterio,  infatti, prescinde dalle funzioni dei docenti, che
 sono identiche. Inoltre, il docente  con  incarico  infrannuale  puo'
 ottenere la proroga o il rinnovo dello stesso, od un nuovo incarico.
   Possono,  quindi  verificarsi situazioni incongruenti, tenuto conto
 che il docente precario con incarico non inferiore ad  un  anno  puo'
 ottenere la concessione dell'equo indennizzo per un infortunio subito
 il   primo   giorno   lavorativo,  mentre  il  docente  con  incarico
 infrannuale, puo' subire lo stesso incidente, dopo  diversi  mesi  di
 servizio  anche  se di durata inferiore ad un anno, senza ottenere lo
 stesso beneficio.
   Nel caso specifico,  la  ricorrente  ha,  altresi',  sostenuto  nel
 ricorso  (pagina  3),  senza  contestazioni  che,  qualora non avesse
 subito l'infortunio, avrebbe riottenuto l'incarico di  supplente  dal
 23  gennaio 1981 al 9 settembre 1981, come e' comprovato dalla durata
 dell'incarico conferito alla docente chiamata a sostituirla a seguito
 dell'infortunio subito.
   A tale proposito va evidenziato che l'anno al quale fa  riferimento
 l'art.  4  della  legge  n.  1077  del  1966,  deve intendersi l'anno
 scolastico.
   In applicazione dell'art. 5, quinto comma  del  r.d.lgs.  1  maggio
 1946,  n. 539, l'anno scolastico si considera intero, se prestato per
 il periodo intercorrente tra il 1 febbraio e la fine delle operazioni
 di scrutinio finale ovvero per almeno 180 giorni in base  agli  artt.
 438,  comma  1,  secondo  periodo, 440, comma 2 del d.lgs. n. 297 del
 1994.
   La ricorrente,  quindi,  qualora  non  avesse  subito  l'infortunio
 avrebbe  ottenuto  un incarico considerato  corrispondente ad un anno
 scolastico.   Per le considerazioni  svolte,  il  citato  articolo  4
 appare in contrasto
  con  gli  articoli  3  e  32  della  costituzione  per violazione di
 principi di ragionevolezza e di tutela della salute.