Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro il Presidente della giunta della regione Toscana per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 1, 5, comma 1 e 8, comma 1 della deliberazione legislativa della regione Toscana n. 38/1999, riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 1999 (e trasmessa al commissario del Governo il 1 ottobre 1999), contenente "norme in materia di impianto e reimpianto di superfici vitate", per violazione della normativa statale in materia (art. 4, comma 3, d.-l. n. 370/1987, convertito in legge n. 460/1987). 1. - Nella seduta del 22 giugno 1999 il consiglio regionale della regione Toscana approvava la legge regionale n. 38/1999 contenente "norme in materia di impianto e reimpianto di superfici vitate". Il Governo della Repubblica rinviava la delibera legislativa al consiglio regionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, osservando che alcune disposizioni di essa, in materia di sanzioni amministrative (artt. 4, comma 1, 5, comma 1, 8, comma 1), non erano in linea con la normativa statale attuale in materia (art. 4, comma 3, d.-l. n. 370/1987, convenzione in legge n. 460/1987). Il consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 1999 ha riapprovato, a maggioranza assoluta, la legge stessa (con lo stesso n. 38/1999), senza alcuna modifica. Il testo riapprovato e' stato comunicato al Governo il 1 ottobre 1999. Con il presente atto il Governo impugna la suddetta deliberazione legislativa regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni di essa che non sono state modificate come richiesto. 2. - La normativa toscana intende disciplinare l'impianto e il reimpianto di superfici vitate secondo quanto disposto dal reg. CEE 16 marzo 1987 n. 822/1987 e successive numerosissime modifiche, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, (ora sostituito dal reg. CE del consiglio 17 maggio 1999 n. 1493/1999, pubblicato in G.U.C.E n. L 179 del 14 luglio 1999 e entrato in vigore sette giorni dopo, con applicazione a decorrere dal 1 agosto 2000). Gli artt. 4, comma 1, 5, comma 1 e 8, comma 1 della delibera legislativa, nel dettare sanzioni per gli impianti e i reimpianti abusivi, per i reimpianti effettuati senza previa notificazione dell'effettuata estirpazione del vecchio impianto, e per i procedimenti relativi a violazioni accertate prima dell'entrata in vigore della legge regionale, non contemplano l'estirpazione del vigneto impiantato (o reimpiantato) abusivamente. Il Governo ha segnalato alla regione, con il rinvio della prima delibera legislativa, che le sanzioni previste, proprio perche' non prevedono questa estirpazione, "non sono in linea con la normativa statale attuale in materia (art. 4, comma 3, d.-l. n. 370/1987 convertito in legge n. 460/1987) che invece prevede tale ulteriore disposizione sanzionatoria a carico del trasgressore". La regione ha confermato integralmente la prima delibera (senza dare neanche una spiegazione di questo suo atteggiamento). Orbene, non v'e' dubbio che la norma statale sopraindicata (art. 4, comma 3 del d.-l. 7 settembre 1987 n. 370, convertito, con modificazione, della legge 4 novembre 1987, n. 460) contempli, con valenza per tutto il territorio nazionale, la estirpazione: "chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai nuovi impianti di viti di cui agli artt. 6 e 8 del reg. CEE n. 822/1987, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ... Analoga sanzione si applica per l'inosservanza dei limiti di reimpianto stabiliti dall'art. 7 del predetto regolamento. Ove il trasgressore non esegua la estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorita' regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti ...". Trattasi di norma che, pur nel rispetto della competenza regionale nella materia specifica, e' stata adottata in forma di legge dello Stato per assicurare una indispensabile unitarieta' di disciplina sul punto (cfr. le sentenze della Corte n. 284/1989 e n. 85/1996, emesse su conflitti di attribuzione promossi dalla regione Toscana, e la sentenza n. 155/1999, emessa su conflitto promosso dalla regione Sicilia, che legittimano una competenza normativa primaria dello Stato in relazione a misure indispensabili per garantire uniformita' di disciplina allorche' emergono esigenze unitarie e in particolare riconoscono che lo Stato possa prevedere le sanzioni amministrative ferma la loro irrogazione da parte delle regioni). E in effetti gia' il reg. CEE n. 822/1987 nella sua formulazione originaria prevedeva nell'art. 11, comma 2, che gli Stati membri potessero "adottare normative nazionali piu' restrittive in materia di nuovi impianti o di reimpianti di viti" e ora il gia' citato reg. 1493/1999, - dopo aver "considerato" al n. 23 del preambolo che "alcune superfici sono state piantate contravvenendo alle restrizioni vigenti; che le attuali sanzioni ... sono risultate di difficile applicazione; le superfici in oggetto devono, essere estirpate; detta sanzione deve applicarsi ad ogni impianto effettuato illegalmente dopo la pubblicazione della proposta del presente regolamento ..." -, all'art. 2, comma 7, prevede appunto l'estirpazione per superfici piantate abusivamente a decorrere dal 1 settembre 1998. La normativa regionale si pone in netto contrasto dunque con la normativa nazionale e, a monte, con quella comunitaria.