IL TRIBUNALE
                                F a t t o
   Con  ricorso  depositato in cancelleria il 7 dicembre 1994, Carmela
 De  Sario  conveniva  in  giudizio   l'I.N.P.S.   per   ottenere   il
 riconoscimento   del   diritto  alla  pensione  sociale,  inutilmente
 richiesta in via amministrativa con domanda del 25 settembre 1992.
   Esponeva l'istante che l'I.N.P.S.  aveva  rigettato  la  domanda  a
 causa  del superamento dei limiti reddituali e che con ricorso del 18
 dicembre 1992 aveva richiesto il  riesame  della  domanda  poiche'  i
 redditi  percepiti  si  riferivano  esclusivamente  alla  pensione di
 guerra in godimento.
   La ricorrente deduceva inoltre  che  tale  ultima  prestazione  non
 poteva  essere  calcolata  ai  fini  della verifica dei requisiti per
 l'erogazione  della  pensione  sociale   relativamente   al   reddito
 complessivo e cumulativo dei coniugi.
   Si  costituiva in giudizio l'Istituto, il quale eccepiva che l'art.
 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, ha sostituito soltanto il  primo
 comma  dell'art. 77 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e lasciato in
 vigore il secondo comma dello stesso art. 77, con la conseguenza  che
 continuano  a  trovare applicazione le preclusioni indicate nell'art.
 3 della legge 16 aprile 1974, n. 114,  in  ordine  alla  liquidazione
 della pensione sociale.
   Parte   ricorrente   in  corso  di  causa  sollevava  eccezione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 77, secondo comma, d.P.R.  23
 dicembre  1978,  n.  915, in combinato disposto con l'art. 3, legge 6
 aprile 1974, n. 114, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost..
                             D i r i t t o
   Le disposizioni  di  legge  ora  citate  si  appalesano  essere  in
 contrasto con varie norme della Costituzione.
   In  primo  luogo  occorre  notare  che  il primo comma dell'art. 77
 citato dispone che le pensioni di guerra  "non  sono  in  alcun  modo
 computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono ne' ai
 fini  fiscali  ne'  previdenziali  o assistenziali ne' in alcun altro
 caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza".
   La norma va considerata attuazione  del  principio  di  eguaglianza
 sostanziale di cui all'art. 3 Cost., e precipuamente del principio di
 valorizzazione delle differenze che vi e' sotteso.
   La   natura   delle   pensioni  di  guerra  e',  infatti,  di  atto
 risarcitorio  e  di  solidarieta'  nazionale  (Corte   costituzionale
 sentenza  n.  405/1993).    Tali  provvidenze,  dunque, costituiscono
 adempimento di un dovere dello Stato nei confronti di  cittadini  che
 abbiano  subito,  a  causa  degli  eventi  bellici,  menomazioni o la
 perdita di un congiunto e che, in ragione di  tale  loro  condizione,
 hanno  diritto  ad un trattamento di favore rispetto alla generalita'
 dei cittadini (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 361/1993).
   Il legislatore con la legge 8  agosto  1991,  n.  261,  all'art.  5
 sostituendo  il  primo  comma  dell'art.  67 del d.P.R. n. 915 del 23
 dicembre 1978, ha voluto rafforzare la ratio sottesa a tutto il  t.u.
 sulle  pensioni  di  guerra,  circa  la  particolare natura di questi
 trattamenti.
   Il valore di questa norma e', tuttavia, ridotto  dal  permanere  in
 vigore  del  secondo  comma dell'art. 77 citato, il quale afferma che
 "restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del  d.-l.  2  marzo
 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114".
   Tale  comma  e'  in  contrasto  con  la  natura  risarcitoria delle
 pensioni di guerra, che le rende del tutto inconfrontabili con  altre
 prestazioni   assistenziali   e  previdenziali,  come  reiteratamente
 sostenuto dalla Corte costituzionale.
   Il  carattere  risarcitorio  implica  che  non  rileva  lo   status
 economico  del  percipiente,  stante l'oggettivita' delle menomazioni
 (fisiche ed affettive) in virtu' delle quali spetta il trattamento.
   La pensione di guerra,  non  considerata  ai  fini  reddituali  per
 l'attribuzione  di  altri  trattamenti, non dovrebbe essere computata
 nel reddito massimo stabilito  per  la  liquidazione  della  pensione
 sociale,  la quale ha una funzione di sostegno sociale, che l'art. 38
 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini.
   Il combinato disposto delle  due  norme  citate,  comporta  che  la
 pensione  di  guerra  sia, cosi', utilizzata per uno scopo diverso da
 quello stabilito dal legislatore  (dopo  la  legge  n.  261/1991)  ed
 incoerente  con  la sua natura e funzione (cfr. Corte dei conti, sez.
 giur. reg.  Sardegna 23 agosto 1990, n. 667).